19 giugno 2025

Scambio elettorale politico-mafioso – Qualità effettiva di candidato alle elezioni del soggetto agente – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI, N. 14344/2025 al link

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