18 giugno 2025

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina speciale, non senza una punta di scetticismo sulla concreta applicazione che ne avrebbe fatto la magistratura (nostro post al link)

Ricordiamo che la novella ha integrato il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. La modifica non ha riguardato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13. 

Ciò rammentato, diamo conto di un'interpretazione, consacrata in una circolare della Procura di Monza, secondo cui il dictum legislativo ("le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni"), deve riferirsi  ai singoli target e non alla persona sottoposta al controllo(Circolare al link)

E' evidente che, considerando il numero di possibili comunicazioni intercettabili (ambientali, telefoniche, telematiche), una tale soluzione non riduce il tempo della compressione della segretezza delle comunicazioni.      

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