La Seconda Sezione penale ha affermato che è irrilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, l’intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l’autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l’aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.