16 febbraio 2021

Le Sezioni Unite sulla prescrizione pandemica: la certezza del diritto vacilla al cospetto di normative raffazzonate - di Daniele Livreri

Tempo addietro avevamo dato conto della informazione provvisoria inerente la sentenza n. 5292/2021 (Presidente M. Cassano - Rel. L. Pistorelli - ric. Sanna) delle SS.UU. in tema di sospensione dei termini di prescrizione, giusta la normativa emergenziale, innanzi alla Suprema Corte. 
Adesso è opportuno riportare alcune precisazioni svolte dal Supremo collegio nella motivazione della sentenza. 
Rammentiamo che il massimo consesso della Corte regolatrice doveva dirimere la questione <<se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3 bis, D.L. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette>>.

Al riguardo le SS.UU. hanno affermato che la sospensione della prescrizione opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti <<pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 09 marzo al 30 giugno 2020>>.


Tuttavia, nella motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che, poiché la speciale causa di prescrizione di cui al comma 3 bis è stata introdotta soltanto in sede di conversione del D.L. n. 18 del 2020, essa non potrà che operare dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2020. Di talché per i ricorsi pervenuti dal 9 marzo al 30 aprile 2020 il corso della prescrizione rimarrà sospeso dal 30 aprile al 31 dicembre 2020, termine ultimo di operatività della speciale causa di moratoria, mentre per i ricorsi pervenuti successivamente al 30 aprile, il dies a quo da cui decorre il termine di sospensione sarà quello in cui l'impugnazione è giunta nella cancelleria della Corte.


Al di là della specifica questione devoluta al loro esame, la motivazione della sentenza offre ulteriori spunti di rilievo.


Per ciò che concerne il primo periodo di sospensione della prescrizione, id est quello ricompreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, le Sezioni Unite sembrano ripudiare l'idea di una sospensione operante sic et simpliciter. Infatti nella motivazione della pronuncia, si è chiarito che <<affinché il termine di prescrizione rimanga sospeso è necessario tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 il decorso dei termini procedurali sia rimasto EFFETTIVAMENTE congelato... con il conseguente rinvio dell'udienza ... e non è invece sufficiente la pendenza...>>.


Per quanto la Corte abbia inteso precisare "a scanso di equivoci" che nelle altri fasi del procedimento, al fine di sospendere il decorso della prescrizione, non è necessario che si sia proceduto ad un differimento di udienza, è pur vero che nell'intervallo considerato vi devono essere dei termini procedurali in corso e oggetto di moratoria.


Diversamente per ciò che attiene alla sospensione della prescrizione nel tempo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno il differimento dell'udienza è presupposto INELUDIBILE.


Nondimeno le SS.UU. hanno precisato che <<rimane inteso che la moratoria della causa estintiva decorre dall'inizio dell'intervallo temporale considerato, salvo che il provvedimento che dispone il rinvio non sia stato adottato in data successiva al 12 maggio 2020>>.


Però con riguardo all'ampiezza temporale della sospensione, la Corte regolatrice ha rammentato che, nell'avvicendarsi delle fonti, il D.L. 28 del 30 aprile 2020 aveva previsto quale termine ultimo quello del 30 luglio, poi ridotto dalla legge di conversione al 30 giugno. Orbene, posto che la legge di conversione, ha fatto salvi gli effetti giuridici del citato D.L., ne segue che per le udienze calendate tra il 30 giugno. e il 30 luglio e rinviate in forza di provvedimenti adottati tra l'1 maggio (data di entrata in vigore del D.L. n. 28) e il 30 giugno (data di entrata in vigore della Legge di conversione) il corso della prescrizione rimarrà sospeso sino al 30 luglio.


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