Com'è noto, costituisce principio consolidato quello per cui <<è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (vedi Cass. Sez. V, 4.3.19 n. 14702, in CED Cass. Rv. 275254)>>.
Nel caso di specie, una delle (tante) parti civili in un processo di truffa, aveva concluso inviando telematicamente le conclusioni. Anche in questo caso, a causa della verosimile omessa stampa delle conclusioni e del loro inserimento nel fascicolo, era sfuggito alla Corte di provvedere alla liquidazione delle spese del grado. DA qui la necessità di correggere la sentenza.
La via al processo penale telematico si presenta piena di insidie da inefficienze del sistema ...
Scarica la 👉sentenza n. 5027/2020 dep. il 22.2.2021 della Corte d'Appello di Palermo, Sezione seconda penale, e l'ordinanza di correzione.