La presente pronuncia giurisprudenziale si caratterizza per la posizione assunta dal Giudice rispetto all’aperto contrasto giurisprudenziale relativo alla natura del reato di disastro ferroviario colposo.
Infatti, nella motivazione della sentenza si può scorgere, dopo un’iniziale pregevole definizione di “disastro”, un’analisi logico-sistematica a favore della configurabilità del reato di cui all’art. 449, comma 2, c.p. come autonoma fattispecie criminosa, con evidenti conseguenze in termini di eventuale bilanciamento.
Tale posizione può riassumersi nella seguente massima: “Il reato di disastro ferroviario colposo costituisce autonomo titolo di reato, non trovandosi in rapporto di specialità con le altre ipotesi di disastro richiamate dal comma 1 dell’art. 449 c.p. e non possedendo, quindi, le caratteristiche tipiche del reato circostanziato”.
La pronuncia si caratterizza anche per la presa di posizione del Giudice in ordine all’utilizzabilità ai fini del decidere di prove video-fotografiche la cui paternità è rimasta ignota nel corso del processo e riassumibile nel seguente passaggio: “Spetta al Giudice il compito di accertare caso per caso l’autenticità della prova, al fine di verificare che il filmato o le fotografie prodotte non siano il frutto di un’attività di manipolazione: nell’impossibilità di vagliare l’attendibilità della fonte per mancata identificazione dell’autore, pertanto, soltanto la visione del filmato può orientare la decisione del Giudice.”
Scarica la 👉 Sentenza n. 73.2021 del Tribunale di Marsala