Come sappiamo dalla L. 176/20202, entrata in vigore il giorno di Natale, anche le impugnazioni possono essere depositate telematicamente a mezzo pec. Le istruzioni pratiche le trovate qui.
Soltanto per questa modalità di presentazione dell'impugnazione non si applica la regola dell'art. 582 comma 2 c.p.p., che invece continua a rimanere in vigore (!) per le impugnazioni cartacee. Val la pena ricordare che quest'ultime sono sempre consentite, dal momento che il Legislatore pandemico non ha derogato (avrebbe potuto?) al codice di procedura penale ...
Tuttavia non passa giorno senza che i Colleghi lamentino "eccentricità" del sistema, come è avvenuto in questo caso in un tribunale siciliano, nel quale il funzionario di cancelleria ha rifiutato l'atto - pare spedito a mezzo pec regolarmente e secondo le specifiche previste dalla legge - facendo riferimento al decreto del Presidente del Tribunale del novembre 2020. Evidentemente non tutto il personale di cancelleria è aggiornato sulle novità legislative ... e la funzione di supplenza affidata alle periferie da un governo inadeguato (ricordate i protocolli pandemici del marzo/aprile?) continua a produrre danni.
Omissata, pubblichiamo la pec del funzionario di cancelleria per segnalare che essa è errata e l'appello può essere spedito a mezzo pec purché siano rispettate le specifiche richieste dall'art. 24 della L. 176/2020 (Al link troverete i chiarimenti).
Così (non) fan ... tutti