Il Tribunlale di Marsala si dichiara incompetente per territorio in favore del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone (scarica la sentenza n. 230/2021 al 👉 link).
Premesso che il reato di truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. II, n. 27833/2019, secondo cui «il momento consumativo del reato è quello in cui l'imputato ha incassato il denaro e non quello in cui l'ente indotto in errore ha deliberato i mandati di pagamento»), con riferimento alle truffe contrattuali e, in particolare, a quelle ‘‘on-line’’, la Suprema Corte – nell’individuare il tempus e il locus commissi delicti – ha effettuato una fondamentale distinzione a seconda del metodo di pagamento utilizzato dal deceptus, statuendo nel senso che:
1.in caso di «accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima» (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, n. 23781/2020), di guisa è territorialmente competente il Tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la ricarica della carta di pagamento;
2. nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario, posto che l’ordine impartito alla banca di effettuare il pagamento non comporta l’immediata percezione dalla somma da parte del beneficiario e, quindi, un’effettiva deminutio patrimonii per l’ordinante (e invero, l’accredito avviene a distanza di alcuni giorni e, prima di tale momento, l’ordinante può sempre revocare il bonifico), «il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario», con la conseguenza che, «ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (cfr. Cass. Pen., Sez. F., n. 37400/2016, nonché, più di recente, Cass. Pen., Sez. II, n. 54948/2017).
Alla luce dei suesposti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, dunque, con riferimento alle ipotesi di pagamento effettuato in favore di una carta di debito ‘‘Postepay evolution’’ (che, com’è noto, consente di ricevere pagamenti anche mediante bonifico bancario, in quanto associata ad un codice IBAN), deve aversi esclusivo riguardo alle concrete modalità di accredito della somma di danaro oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale, nel senso che:
- in caso di ricarica immediata della carta di pagamento de qua, la fattispecie delittuosa deve ritenersi consumata nel tempo e nel luogo in cui la persona offesa ha effettuato la ricarica, tale operazione avendo determinato, simultaneamente, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte del reo (il quale ha ottenuto l’immediata disponibilità del danaro) e di un correlativo danno patrimoniale per il soggetto passivo del reato (definitivamente privatosi della somma versata);
- in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, il reato deve ritenersi consumato soltanto con l’effettivo accreditamento della somma di danaro sul conto corrente del destinatario e nel luogo in cui si trova la filiale dell’istituto bancario presso cui il reo ha aperto il proprio conto corrente.