Ci eravamo già occupati del caso nel commento Durata delle indagini e controlli del giudice. Un caso complesso tra avocazione e richieste inammissibili di incidente probatorio: il GIP di Palermo mette ordine.
È stata ora depositata la sentenza della Cass. pen., Sez. IV n. 30287-2020.
In sentenza si riassume così il caso: <<Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo ricorre avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del capoluogo siciliano, in data 17 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio mediante perizia medico - legale avanzata ex art. 392, comma 2, cod.proc.pen. dal Pubblico ministero ... Il procedimento aveva formato oggetto di avocazione da parte della Procura generale, in data 3 ottobre 2019, a seguito della fissazione di udienza camerale conseguente a richiesta di archiviazione (con opposizione) presentata il 2 maggio dello stesso anno dal P.M. procedente. Il G.i.p., nel provvedimento impugnato, ha rilevato che la richiesta di incidente probatorio era tardiva, essendo stata presentata dopo lo spirare del termine per il compimento delle indagini preliminari e senza la presentazione di una tempestiva richiesta di proroga;... Quale unico, ampio motivo del ricorso, il P.G. ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che l'intervenuta avocazione del procedimento comporta l'inapplicabilità del termine per il compimento delle indagini preliminari, cui fa riferimento l'ordinanza impugnata per la richiesta di incidente probatorio (in quanto proposta ex art. 392, comma 2, cod.proc.pen.), dal che discende che il provvedimento del G.i.p. contiene una decisione al di fuori delle norme giuridiche che non trova nessun appiglio nel sistema ... >>.
La motivazione - La sentenza fa il punto sul tema dell'atto abnorme: <<... dai principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità ... é affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; conforme Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). L'elaborazione della nozione di atto abnorme, peraltro, ha trovato compiuta espressione nella sentenza a Sezioni Unite Toni (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009), in cui si é affermato che l'abnormità, «più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale é riconosciuta dall'ordinamento» ... (ciò che contraddistingue l'abnormità dell'atto rispetto alla non abnormità é proprio «l'esistenza o meno del potere di adottarlo»)>>.
La soluzione adottata - La sentenza in commento ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo non potendo il provvedimento impugnato qualificarsi come atto abnorme.
La decisione è conforme alle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e alle memorie difensive degli indagati.
Invero, come si osserva in sentenza, <<... il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla corretta applicazione delle norme di riferimento, non é stato emesso "al di fuori" del perimetro dei poteri e delle facoltà accordate all'organo giudicante in subiecta materia, avendo [il G.i.p.] comunque provveduto in forza della propria prerogativa di decidere sulla richiesta di incidente probatorio, riconosciutagli dall'ordinamento. Sotto altro profilo, d'altronde, la decisione impugnata non ha comunque comportato né una stasi, né una regressione del procedimento. Ne discende che essa non é inquadrabile ad alcun titolo nell'anzidetta nozione di abnormità processuale>>.
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