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05 marzo 2021

Le riflessioni di Daniele Livreri sulle pec desaparecidos e sui rimedi


In questo blog abbiamo già dato conto di talune pec rimesse dai difensori delle parti civili alla cancelleria della Corte di appello di Palermo e non oggetto di scrutinio al momento della decisione finale (link1 e link2).  

Più recentemente abbiamo pubblicato un'ordinanza con cui la Corte ha provveduto a corregere il proprio dispositivo, in cui non si era provveduto a liquidare le spese processuali in favore di una parte civile vittoriosa in appello e ciò sebbene il danneggiato dal reato avesse tempestivamente rimesso a mezzo pec la comparsa conclusionale con relativa nota spese (link2).     

A sostegno della correzione i Giudici distrettuali hanno richiamato il consolidato principio di legittimità a mente del quale <<è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile (vedi Cass. Sez. V, 4.3.19 n. 14702, in CED Cass. Rv. 275254)>>.

Nondimeno, il provvedimento reso dalla Corte territoriale offre lo spunto per una riflessione che travalica il caso di specie, in cui peraltro il processo si era svolto secondo il previgente modello orale del giudizio di appello.

Infatti, v'è da chiedersi se consolidati principi, adottati con riferimento al processo orale, siano adattabili al nuovo appello "pandemico". Così rispetto all'emenda del dispositivo per la mancata condanna dell'imputato soccombente, è evidente che essa non ponesse alcun problema giacchè il prevenuto aveva sicuramente ascoltato le conclusioni della parte civile ed era quindi posto in condizione di avversarle. Diversamente ove le conclusioni scritte della parte civile, pur tempestivamente inviate a mezzo pec, non siano state acquisite al fascicolo e l'imputato non abbia mai avuto la possibilità di conoscerle, ben può dubitarsi che l'emenda del dispositivo possa avvenire ex art. 130 c.p.p. e non nella forma dell'impugnazione.

Vi è invero che ancora una volta deve apprezzarsi la scarsa qualità della trama normativa e comunque la mancata valutazione del grave affanno in cui già versavano le cancellerie, onerate degli incombenti correlati ad  un numero assai copioso di processi pendenti, su cui ora si sono scaricate in maniera improvvida gli ulteriori oneri dell'appello cartolare.