Sezioni

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30 giugno 2021

Cautela e notificazioni alle persone offese: alle Sezioni Unite la decisione sul "se" e sul "come" eseguirle per evitare l'inammissibilità

 


Qualche mese fa, su questo blog, ci eravamo già occupati di un tema controverso (CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA I DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA E QUELLI DELL’INDAGATO – IMPUTATO) segnalando alcune aporie di sistema e alcuni contrasti giurisprudenziali.

In quell'occasione si era osservato che sul "se" la notifica alla persona offesa debba essere effettuata nel caso in cui la medesima non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, si era determinato un contrasto giurisprudenziale  (orientamento affermativo: Sez. 6, n.8691 del 14/11/2017 (dep. 2018), A., Rv. 272216-01; Sez. 2, n.19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295-01. Orientamento negativo: Sez.1, n.5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483-01, Sez.2, n.12325 del 03/02/2016, Spada, Rv. 2664335-01).

Qualche giorno fa, la prima sezione della Corte di Cassazione (ordinanza al link) ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni controverse:

1. se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio;

2- se, in caso di omicidio, per persona offesa possano intendersi anche gli eredi della vittima deceduta;

3- a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa

Questa l'informazione rilasciata dalla Corte di Cassazione:

"Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio".

"Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima".