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12 novembre 2021

Ancora sui sequestri "a strascico": le copie forensi estratte a seguito di un sequestro illegittimo non possono essere trattenute dal PM.

 

Con la sentenza (sentenza a link) che si annota (Cass. pen., sez. VI, ud. 28 settembre 2021 - dep. 27 ottobre 2021, n. 38460), la Corte regolatrice ha dato continuità all’insegnamento di legittimità secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione dei relativi criteri (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).

Si rammenta che nel precedente arresto richiamato dalla Suprema Corte si era osservato che: <<così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio  di documentazione cartacea di un'azienda  (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211),  altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione,  in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici>>. Infatti, <<per quanto non possa dirsi di per sè illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione MIRATA di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sè privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione di carattere meramente esplorativo>>.

Dunque ove si proceda a sequestrare il dispositivo <<il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione  e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità>>. 

Pertanto <<in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede>>. Ciò posto, la Corte ha affrontato la questione delle copie forensi estratte da un dispositivo illegittimamente sequestrato. In tal caso <<la restituzione all'avente diritto di tutte le copie forensi illegittimamente eseguite ed eventualmente ancora a disposizione del Pubblico Ministero>>  costituisce necessario corollario della declaratoria di illegittimità.

Sulla questione segnaliamo anche un altro precedente Cass. sez. Vi n. 34265/2020 commentato su questo blog Sequestro probatorio a "strascico" e/o esplorativo: il giusto equilibrio tra le esigenze di indagine e la proporzionalità del vincolo. Istruzioni e misure compensative in materia di mezzi di ricerca della prova nella sentenza "statuto" sul noto caso Fondazione Open e Sen. Matteo Renzi (al link).