Per l'importanza della questione, segnaliamo la recentissima sentenza - Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 34265 c.c. del 22.9.20220, dep. 2.12.2020, ric. Aleotti, Pres. P. Di Stefano, Rel. P. Silvestri – con la quale la Cassazione è tornata sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici.
Riporteremo la motivazione della sentenza senza commento, perch'é chiara e limpida nel trattare le questioni giuridiche affrontate.
Il caso riguarda la nota vicenda della Fondazione Open e dei presunti finanziamenti alle attività politiche del Senatore Matteo Renzi.
In sintesi, la Sesta sezione ha affermato che la c.d. copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati appresi oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede; ne consegue che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale operazione di selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, provvedendo, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto.
Nella nota in calce i termini generali della questione, come sono affrontati dalla sentenza. Essa costituisce un autentico statuto nella materia dei mezzi di ricerca della prova (sequestri, perquisizioni, intercettazioni) quanto ai limiti di proporzionalità che i provvedimenti, spesso invasivi e totalizzanti adottati nella fase delle indagini, devono avere e quanto ai rimedi compensativi accordati al titolare di beni costituzionalmente protetti, ”compressi” dal mezzo di ricerca della prova adottato con modalità “estese”.
Si osserva in sentenza: […] Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
[…] la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi con il corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, … sia soggetta al permanente controllo di legalità ... e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto.
Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato …
É noto come la formula “cose pertinenti al reato” abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di “corpo del reato”, non abbia definito quella di “cose pertinenti”, affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale.
Più volte la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto – potenzialmente – rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi … e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; …).
In tanto è possibile disporre un sequestro “esteso”, e magari totalizzante, in quanto si spieghi ...una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria …
Ma l'esigenza investigativa che in qualche modo … può depotenziare, quasi valicandola, la possibilità di verifica nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca … richiede ed impone strumenti “compensativi” di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti.
Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro … ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato ...
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Nel contesto esaminato da quella che, non a caso, abbiamo definito “sentenza statuto”, si pone il tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei “contenitori” dei dati.
La sentenza ricorda come «l'impatto della c.d. prova digitale sul processo penale ha imposto una rimeditazione dei modelli concettuali e dell'approccio investigativo tradizionale … il documento informatico si caratterizz[a] per la sua dematerializzazione nel senso che il documento esiste indifferentemente dal supporto fisico sul quale è incorporato (hard disk, pen drive, CD o altro strumento idoneo).
Inoltre occorre considerare che i sistemi informatici contengono una quantità innumerevole di dati.
La natura eterogenea dei dati contenuti … comporta … che nel corso delle indagini informatiche vengano acquisite anche informazioni “sensibili” o “supersensibili”, relative cioè alla sfera privata e intima dell'indagato.
La procedura più adeguata a garantire l'integrità dei dati consiste, com'è noto, nella creazione di una copia-clone dell'hard disk conforme all'originale, che viene resa modificabile mediante appositi procedimenti.
In concreto, salvo i casi in cui risulti necessario eseguire l'analisi immediata in sede di sopralluogo, il sequestro del dispositivo informativo può precedere l'attività perquirente, che si svolgerà successivamente in laboratorio ed è solitamente volta ad effettuare l'acquisizione dei dati digitali e a formare la c.d. copia forense.
E, tuttavia, una volta creata la c.d. copia originale, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria.
Ne deriva … che la copia integrale costituisce solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme dei dati appresi (sez. 6, n. 13165 del 04/03/2020, Scagliarini).
La copia integrale consente di fare … ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano pertinenti rispetto al reato.
La c.d. copia integrale è una copia servente, una copia “mezzo” e non una copia “fine”.
Ne deriva che, restituito il contenitore, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra le modalità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro.
L'avvenuta selezione delle res pertinenti impone la restituzione della copia aintegrale il cui trattenimento realizzerebbe, diversamente, una elusione ed uno svuotamento della portata dell'aart. 253 comma 1, cod. proc. pen. Che legittima il sequestro probatorio solo delle cose “necessarie” per l'accertamento dei fatti.
Ne consegue che il Pubblico Ministero:
a) non può trattenere la copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione;
b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede;
c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia-integrale deve essere restituita agli aventi diritto.
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[Nota: i termini generali della questione come affrontati dalla sentenza]
Il concetto di strumentalità (espresso dalla sentenza in commento)
… la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva …
La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressoché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema.
Un sequestro sproporzionato non è strumentalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato.
Il principio di proporzione … in ambito sovranazionale … è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, rv. 245172), che dal sistema CEDU.
La Corte Costituzionale ha chiarito in più occasioni … come il generale controllo di ragionevolezza … comprenda il canone modale della proporzionalità.
Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati: esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima.
Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona».
Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paaket SaN. Ve TIC A. S. c. Bulgaria).
Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tener ”sotto controllo” l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti …
La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro … si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggetto al controllo di legalità (così testualmente Sez. U. n. 36702 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione.
Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro … cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 86 del 2013).