In questo blog si è già dato conto dei diversi arresti delle sezioni semplici, in ordine alla c.d. “prescrizione Covid” nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, ex art. 83 L.27/2020. Nella medesima occasione si è riferito della informazione provvisoria resa dalle Sezioni Unite del 26.11.2020 sul tema (al link).
Nelle
more della pubblicazione della motivazione resa dal massimo consesso nomofilattico,
la quinta sezione, con stringata motivazione, ha nuovamente preso posizione sul
tema (
Per
una migliore intelligenza della decisione, si rileva che originariamente l’udienza
era calendata per il 13.03.2020, quindi in una data ricompresa nel periodo di
sospensione ope legis, e poi rinviata al successivo 16.12., e quindi ad
epoca successiva al termine della c.d. fase cuscinetto.
Si
poneva dunque la questione se, nonostante la smentita del suo arresto operata,
per quanto riportato dall’informazione provvisoria, dalle Sezioni Unite, la
quinta sezione avrebbe confermato il suo precedente orientamento, espresso
dalla sentenza n. 31269, secondo cui, a fronte di una udienza calendata nella
prima fase di sospensione e differita ad epoca successiva al termine della II
fase, si configuri un unico termine di sospensione, giacché una volta adottate
le misure devolute ai Capi degli uffici giudiziari, il periodo di rinvio
obbligatorio- dal 12 maggio al 30 giugno- si salda con il primo (09 marzo- 11
maggio), previsto indistintamente a livello nazionale.
Orbene,
seppure senza richiamare le ultime Sezioni Unite, né invero il proprio
precedente arresto, la Corte ha chiarito che la durata della sospensione della
prescrizione <<deve ritenersi limitata ai 64 giorni decorrenti dal 9
marzo all’11 maggio 2020>>, non potendosi la stessa estendere al periodo
della c.d. fase cuscinetto (ricompreso tra il 12.05. e il 30.06.2020).
Al
riguardo la sentenza che si annota pare fondare il suo ripensamento sul
disposto del comma IV dell’ art. 83, L.27/20, a mente del quale la sospensione del
corso della prescrizione opera per lo stesso periodo in cui ricorre quella dei
termini processuali di cui al comma II dell’art. 83, dovendosi escludere ogni
ultra attività della sospensione.
Sul punto dunque la sezione semplice conforma il suo orientamento a quello delle Sezioni Unite, per come riportato nell’informazione provvisoria.