07 dicembre 2020

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale non è sempre obbligatoria

Inauguriamo la partizione "Deontologia" del nostro blog con un'articolata pronuncia del CNF al link 👉Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli) sentenza n. 47 del 27 maggio 2020.

Tra le altre statuizioni, la sentenza ha precisato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, ritenuta obbligatoria alla luce del sistema vigente all'epoca dei fatti (art. 653 c.p.p e Cass. civ. Sez. Un. sentenza n. 15206 del 22 luglio 2016), mira ad evitare il contrasto tra giudicato penale e decisione disciplinare, con la conseguenza che <<è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità>>, al punto che risulti irrilevante l'accertamento in fatto del procedimento penale (C.N.F. n. 69 del 29 luglio 2019) (regime previgente).


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