Avevamo anticipato (al 👉 link) che il 17 dicembre 2020 le Sezioni Unite si sarebbero pronunciate sulla questione rimessa dalla prima Sezione penale (ordinanza n. 27711 del 6 ottobre 2020), relativa alla seguente questione: <<Se il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà , debba applicare detta diminuente nella misura di legge pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia illegale perché in violazione delle previsioni edittali, e di favore per l'imputato>>.
Dall'informazione provvisoria - al momento è disponibile il solo esito-, alla questione è stata data soluzione "affermativa".
Il caso sottostante era il seguente: processato con il rito abbreviato per la contravvenzione prevista e punita dall'art. 699 comma 2 c.p., l’imputato era stato condannato in primo grado per tale titolo di reato ma gli era stata irrogata la pena (più favorevole) prevista dal comma 1 della norma.
Aveva appellato la condanna il difensore dell’imputato devolvendo la questione della mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità prevista dall'art. 4 L. 110 del 1975. La Corte d’appello aveva riqualificato il fatto sussumendolo nel citato illecito contravvenzione dell’art. 4 cit.. Tuttavia, nonostante la pena irrogata in primo grado fosse stata illegale per non essere stata applicata la riduzione della metà (giudizio abbreviato) in presenza di reato contravvenzionale, la Corte d’appello aveva confermato il quantum condannatorio per essere la pena irrogata in prime cure più favorevole all’imputato rispetto a quella prevista in sussunzione (art. 4 cit.).
In sostanza, la decisione della Corte d’appello aveva privilegiato il principio del divieto di reformatio in pejus e il favor rei, pur a fronte di una pena illegale ma di favore.
Con il ricorso per Cassazione l’imputato aveva dedotto la violazione di legge per non essere stata applicata, dopo la riqualificazione del fatto nell'art. 4 cit., la diminuente della metà della pena prevista dall'art. 442 comma 2 c.p.p..
La questione, oltre al divieto di reformatio in pejus involgeva anche la regola dell’art. 597 comma 4 c.p.p. che di quel divieto è completamento e rafforzamento.
Ed era stato proprio questo aspetto a “sollecitare” la rimessione della questione alle Sezioni Unite, dubitando la sezione rimettente se il giudice potesse manipolare in pejus la pena illegale di favore in assenza di impugnazione del PM.
Come detto, le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve applicare la diminuente nella misura di legge (nel caso di specie con riduzione della metà ) anche quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia illegale e di favore per l'imputato.