11 dicembre 2020

Lesioni colpose stradali: per la Corte Costituzionale il legislatore dovrebbe rivedere la procedibilità d'ufficio



Il GIP di Treviso, e i tribunali di Milano e di Pisa dubitavano della attuale disciplina legislativa che prevede la procedibilità d'ufficio per il delitto di lesioni stradale colpose (art. 590 bis c.p.).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 248 del 25 novembre 2020) osserva che le lesioni da sinistro stradale «pur potendo determinare gravi danni all’integrità fisica della vittima, sono spesso l’esito di condotte assai meno rimproverabili di quelle descritte nei commi successivi, che comportano la consapevole o temeraria assunzione di rischi irragionevoli>> (guida sotto l'effetto di alcool o stupefacenti)...
Rimangono dunque dubbi sulla scelta legislativa di processare penalmente, con procedibilità d'ufficio, anche le semplici disattenzioni (ad es. apertura incauta di uno sportello) per le quali pare "sproporzionata" la necessità di celebrare "obbligatoriamente" un processo penale. A fortiori nel caso in cui il danneggiato abbia già subito il ristoro dei danni.
Tuttavia la Corte ritiene che la volontà legislativa «non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole e perciò illegittima: il legislatore, infatti, ha inteso inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati perché li ha considerati di particolare allarme sociale, a fronte dell’elevato numero di incidenti che si verificano ogni anno sulle strade italiane».
Con il metodo sperimentato sempre più frequentemente nel recente passato, la Corte Costituzionale sollecita però il Legislatore a rivedere la disciplina, soprattutto in materia di procedibilità: <<non può negarsi che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa. Le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Simili violazioni sono connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi dell’art. 590-bis cod. pen., le quali sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli: ad esempio da parte di chi si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, ovvero superi del doppio la velocità massima consentita, circoli contromano o, ancora, inverta il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso. Inoltre, a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima.
Tuttavia, va rammentato che – in linea generale – le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016); e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati), [in quanto] rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.>>.

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