Prosegue il nostro viaggio nelle inefficienze del portale.
A regime, il sistema dovrebbe consentire lo scambio della parte statica del processo su di un'unica piattaforma e rispetto ad ogni autorità giudiziaria.
Attualmente, come sappiamo, solo pochi atti "viaggiano" sul portale e tra questi le nomine.
Ci siamo già occupati di alcuni casi limite, denunciando la lesione del diritto di difesa (link).
È invece utile sapere che dietro ogni invio c'è un'attività umana, un cancelliere che accetta o meno il deposito.
Nel caso che segnaliamo oggi l'avvocato aveva errato nella compilazione dei dati sul portale (aveva aggiunto una "a" di troppo al nome del proprio assistito); rimaneva invariata l’anagrafica (cognome, data e luogo di nascita e quindi il codice fiscale generato automaticamente).
È questa una causa sufficiente per il rifiuto, com'è avvenuto? Oppure la corretta indicazione dei dati sulla nomina e dei dati anagrafici (sul portale), senza che in entrambi i casi si modificasse il codice fiscale, consentiva al cancelliere di accettare comunque il deposito?
Ed ancora, per quale ragione informatica ad ogni deposito non deve seguire l'invio di una pec di conferma dell'avvenuta accettazione, come avviene con il PCT?
Per quale ragione l'avvocato deve controllare e verificare se il suo deposito sia andato a buon fine?
A Via Arenula hanno consapevolezza di quanto accade ...?