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08 giugno 2022

La parte civile può impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto di querela? La parola torna alle sezioni unite

 



Le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599, De Marco) avevano in passato escluso che la parte civile avesse interesse ad impugnare la sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità; ciò in quanto si tratta di una sentenza processuale che non è destinata ad incidere sul diritto azionato dalla parte civile nel processo penale.

Sennonché, con l'ordinanza al link, la Quinta Sezione ha nuovamente rimesso la questione alle Sezioni Unite sul rilievo che "le sezioni semplici hanno manifestato delle perplessità sulla coerenza della sentenza appena citata con il quadro evolutivo successivo. Si è, ad es., ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121 - 01, che si discosta dalle Sezioni Unite Di Marco, sottolineando il fatto che il principio da queste ultime affermato andrebbe circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione). Così pure si è ritenuto che sussista l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di proscioglimento per difetto di querela a seguito della riqualificazione giuridica del fatto, allorché dalla diversa ed originaria contestazione, relativa ad un reato procedibile d'ufficio, derivi per la parte civile la possibilità di ottenere sia l'accertamento nel giudizio penale, con efficacia di giudicato, della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, sia una differente quantificazione del danno da risarcire, tenuto conto della diversa gravità del reato e dell'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima (Sez. 2, n. 29323 del 12/04/2019, Scuto, Rv. 276780 - 01). 

In siffatto contesto, poiché il Collegio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ritiene di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza Di Marco, diviene necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1bis, cod. proc. pen.".