La Terza Sezione penale, in tema di misure cautelari reali, ha affermato che, ove in accoglimento del ricorso “per saltum”, il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sia annullato con rinvio per motivazione apparente, il tribunale del riesame, individuato quale giudice del rinvio, sussistendone i presupposti, è legittimato a disporre nuovamente la misura, posto che non gli è preclusa la valutazione degli elementi indiziari funzionali alla verifica della configurabilità del reato e delle ragioni di opportunità che giustificano l’imposizione della cautela.