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22 luglio 2022

Camerale non partecipato: diritto alla refusione delle spese in favore della p.c.. Precisazioni.


La settima sezione (ord. 25753/2022, rel. Scordamaglia) ha ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, <<secondo cui nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610, 611 c.p.p., l'imputato, il cui ricorso sia dichiarato inammissibile, è condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, la domanda di restituzione o di risarcimento del danno della quale sia stata accolta in sede di merito ovvero non sia stata presa in considerazione dal giudice per fatto alla parte non addebitabile (art. 444, c.p.p.), purché la stessa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti (artt. 74, segg. c.p.p.), un'attività diretta alla tutela dei propri interessi>> (cfr. SS.UU.5466/2004). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di non dovere liquidare alcunchè alla parte civile <<essendosi la difesa di quest'ultima limitata a costituirsi in giudizio senza formulare conclusioni in ordine alla sorte del ricorso>> (ordinanza al link)