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23 febbraio 2023

Trasferimento fraudolento di valori – Modifiche aziendali che determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda – Nuovo reato – Sussistenza – Identità degli interponenti e degli interposti – Irrilevanza.

 


La Seconda Sezione, in tema di trasferimento fraudolento di valori, ha affermato che, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.