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01 marzo 2023

Reati ora procedibili a querela ex Cartabia: non occorre la querela se c'è costituzione di parte civile. Ma la questione rimane dubbia

 





L'imputato è stato giudicato e condannato per il delitto previsto dall'art. 590-bis cod. pen.. Nel processo, la persona offesa si è costituita parte civile.
Il ricorso per cassazione è stato proposto articolando tre motivi, ma qui rileva quello che riverbera sulla procedibilità.
All'epoca dei fatti, il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. era procedibile d'ufficio. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia), quando - come nel caso di specie - non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è procedibile a querela.
In particolare, per effetto degli articoli 2 e 85 del d. lgs. 150/2022 che di seguito si riportano:
Art. 2
Modifiche al Libro II del codice penale
c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo»;
Art. 85
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilita'
1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Il delitto di lesioni stradali non aggravate ex commi 2 e ss. è dunque ora procedibile a querela di parte e secondo la norma transitoria (art. 85) sopra riportata, la persona offesa deve presentare l’atto di querela entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della novella legislativa (30.12.2022) e cioè entro il 30.3.2023.
In questo senso avevamo consigliato di presentare una querela entro il termine (30 marzo 2023), post al link.


Ma la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 7878/2023 al link smentisce l'eccesso di prudenza che avevamo suggerito.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). 

A noi pare che la questione, nonostante l'arresto del giudice di legittimità, rimanga incerta.
E', infatti, sufficiente osservare che l'art. 12 del d. lgs 36/2018, diversamente che dalla normativa transitoria della Cartabia (art 85), sotto la rubrica Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela prevedeva espressamente che:
1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 
2. Se e' pendente il procedimento, i pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata. 

La normativa transitoria Cartabia non prevede invece un meccanismo di "avviso" e la lettura interpretativa analogica che parifica la costituzione alla querela ci pare oltre la "lettera" della norma.