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31 luglio 2023

Nullità e avvisi. Accesso ai programmi di giustizia riparativa – Omessa attivazione della procedura ex art. 129- bis cod. proc. pen. – Omessa informativa ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – Nullità – Esclusione – Ragioni.

 


La Sesta Sezione penale ha affermato che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsto dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità, né di ordine generale, né speciale, non essendo compromesso alcuno dei diritti o delle facoltà elencati dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.