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01 agosto 2023

La Cassazione - con una sentenza paradossale- pone a carico del ricorrente obblighi praeter legem

Con la sentenza n. 32093 depositata il 25 luglio, la III sezione della Corte ha affermato che il ricorrente che lamenti un travisamento della prova è gravato da un autonomo ONERE di DILIGENZA, rispetto a quello posto ex lege sulla cancelleria del Giudice a quo, in ordine all'accertamento che gli atti travisati e indicati nel ricorso siano stati trasmessi, al fine di una loro eventuale produzioneNé a tal fine è sufficiente una mera segnalazione alla Corte di legittimità del mancato adempimento dell'onere di trasmissione da parte della cancelleria del Giudice a quo, neppure per il rinvio di udienza. 

Per meglio comprendere quanto sopra, giova rammentare che ai sensi dell'art. 165 bis d.att. c.p.p. la cancelleria del Giudice a quo è tenuta a trasmettere copia degli atti specificamente indicati dal ricorrente che abbia proposto la denuncia di travisamento. 

Nel caso di specie, la difesa aveva-per come affermato nella stessa sentenza di legittimità- compiutamente indicato gli atti da trasmettere, sennonché l'ufficio giudiziario a quo aveva assolto soltanto parzialmente a tale onere. 

Il ricorrente aveva accertato il mancato adempimento e in vista dell'udienza lo aveva segnalato alla Corte, tuttavia il Giudice di legittimità ha ritenuto non soltanto che non ricorra alcuna nullità, ma che neppure si dovesse rinviare l'udienza per acquisire gli atti. Con riguardo al primo profilo la Corte ha ritenuto che la disposizione violata ha natura regolamentare e non è assistita da alcuna sanzione; rispetto invece al differimento dell'udienza di legittimità, esso non è dovuto salvo che non se ne ravvisi l'assoluta necessità. 

Inoltre, la sentenza ha precisato, più in generale, che la difesa è gravata dall'onere di diligenza inizialmente indicato e che, nel frangente, essa non aveva autonomamente allegato gli atti mancanti, segnalando NON tempestivamente l'omessa trasmissione ad opera della cancelleria.      

La sentenza più che non condivisibile appare paradossale.

La legge pone un onere di puntuale indicazione alla difesa e di trasmissione a carico della cancelleria. 

Il difensore adempie al suo onere e segnala prima dell'udienza che la cancelleria non ha adempiuto al proprio

La Corte ascrive al difensore obblighi di supplenza non previsti da alcuna norma e per di più ritiene che gli atti su cui il ricorrente fonda la sua censura vadano acquisiti soltanto se assolutamente necessari, lì dove la necessità del loro scrutinio appare in re ipsa.  

La Corte insiste su una non tempestiva segnalazione del mancato adempimento da parte della cancelleria, senza mai precisare quale sarebbe il termine tempestivo e senza neppure chiarire a quel punto a cosa varrebbe la tempestiva segnalazione, se poi il presunto onere di diligenza in capo al difensore è tale che egli dovrebbe provvedere al deposito degli atti (il cui termine sarebbe poi anch'esso da indicare).