Dopo esserci occupati delle ricadute della assenza di cooperazione tra gli Stati, profilatisi nel caso Regeni (nostro post al link), in materia di notifica e in attesa di pubblicare un post di approfondimento sulla pronuncia della Corte costituzionale, diamo conto del comunicato stampa con cui il Giudice delle leggi rende noto di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. (Comunicato al link)
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