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25 settembre 2023

Riforma Cartabia: appello ed elezione di domicilio: non occorre per il detenuto

 


La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33355/2023 al link

Si tratta di un orientamento costante della sezione. Si veda anche la recentissima Cass. pen. , sez. II, n. 38442/2023 al link