25 settembre 2023

Riforma Cartabia: appello ed elezione di domicilio: non occorre per il detenuto

 


La Seconda sezione ha affermato che la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) – che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33355/2023 al link

Si tratta di un orientamento costante della sezione. Si veda anche la recentissima Cass. pen. , sez. II, n. 38442/2023 al link


Ultima pubblicazione

Formalità querela ai fini della sua esistenza.

    Per la quinta sezione della Corte di cassazione, la querela priva di autentica, per quanto depositata da un avvocato esplicitamente del...

I più letti di sempre