18 giugno 2025

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina speciale, non senza una punta di scetticismo sulla concreta applicazione che ne avrebbe fatto la magistratura (nostro post al link)

Ricordiamo che la novella ha integrato il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. La modifica non ha riguardato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, anch'esso novellato, ma soltanto al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13. 

Ciò rammentato, diamo conto di un'interpretazione, consacrata in una circolare della Procura di Monza, secondo cui il dictum legislativo ("le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni"), deve riferirsi  ai singoli target e non alla persona sottoposta al controllo(Circolare al link)

E' evidente che, considerando il numero di possibili comunicazioni intercettabili (ambientali, telefoniche, telematiche), una tale soluzione non riduce il tempo della compressione della segretezza delle comunicazioni.      

17 giugno 2025

Potere querelatorio amministratore di condominio

La Corte di legittimità ha precisato che  <<l'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, Breda, Rv. 284991, in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale)>>.(provvedimento al link)

16 giugno 2025

Condizioni ostative alla RID. La Corte precisa la nozione di frequentazioni ambigue



La IV sezione della Corte di legittimità ha dato sèguito all'arresto nomofilattico secondo cui <<la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco; Rv. 287302; Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498)>>. Nondimeno, la Corte ha precisato che <<dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601)>>. Di talchè- hanno poi chiosato i giudici regolatori-  <<al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840)>>.  (provvedimento al link)

13 giugno 2025

Furto – Aggravante dell’essere stato commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità – Sottrazione del danaro contenuto nella colonnina dei pagamenti self service di un distributore di carburanti – Configurabilità della circostanza – Sussistenza – Ragioni


 

La Terza Sezione penale, in tema di furto, ha affermato che è configurabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità nel caso di sottrazione del danaro costituente l’incasso di un distributore di carburanti, contenuto nella colonnina dei pagamenti self service, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l’oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.

12 giugno 2025

Concorso circostanze ad effetto speciale e recidiva, illegittimo l'art. 63 c.p.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu' grave, ma il giudice puo' aumentarla». (sentenza al link)

11 giugno 2025

Interesse ad impugnare il differimento facoltativo della pena: NON sussiste


Secondo la Corte di legittimità non può ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale a ricorrere avverso la concessione del beneficio del differimento dell’esecuzione della pena,sebbene l'interessato abbia richiesto la detenzione domiciliare. E ciò perchè dall’eventuale accoglimento dell'impugnazione  deriverebbe una condizione restrittiva deteriore, stante che l'impugnante da libero, diventerebbe sottoposto alla detenzione domiciliare (sentenza al link)

10 giugno 2025

❌Da oggi in vigore la legge di conversione del d.l. sicurezza❌

Il 09.06. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza, con entrata in vigore da oggi (Gazzetta al link)

A pag. 52 della Gazzetta si rinviene il testo del d.l. convertito (testo al link)

Ultima pubblicazione

Riforma Zanettin, la Procura di Monza ne riduce la portata.

Abbiamo già dato conto della c.d. Legge Zanettin, volta a contenere i tempi delle intercettazioni per i reati non oggetto della disciplina s...

I più letti di sempre