28 marzo 2025

L'errore giudiziario: un'assurdità retorica? - Luigi Pasini

 




In tempi di contrapposizione sul tema della c.d. "separazione delle carriere", facciamo ricorso alla cultura e alla capacità introspettiva di Luigi Pasini, recuperando un suo scritto "storico" (documento al link).

L'autore del testo "L'errore giudiziario: un'assurdità retorica?" è il compianto avvocato Luigi Pasini, che ha presentato questa relazione al convegno tenutosi ad Erice nel 1997 presso il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Pasini era un avvocato penalista di grande esperienza e cultura, che ha dedicato la sua vita professionale alla difesa dei diritti dei più deboli. La sua relazione all'Ettore Majorana è un esempio della sua profonda riflessione sul tema dell'errore giudiziario, un problema che lo ha sempre appassionato e che ha affrontato con grande coraggio e lucidità.

Il suo contributo al dibattito sull'errore giudiziario è stato di fondamentale importanza, e il suo testo rimane ancora oggi una lettura preziosa per chiunque voglia approfondire questo tema.

L'autore riflette sul concetto di errore giudiziario, partendo dalla narrazione di due storie di persone condannate ingiustamente.

La prima persona ingiustamente condannata finisce per credere egli stesso alla fine alla propria colpevolezza, quasi a voler trovare una giustificazione alla pena subita. La seconda persona ingiustamente condannata, invece, continua a lottare per dimostrare la propria innocenza.

L'autore si chiede come mai, di fronte all'errore giudiziario, in un caso si reagisca in un modo, e nell'altro in un altro opposto. La risposta che si dà è che nella prima vicenda la sentenza è sbagliata ma giusta, mentre nella seconda è sbagliata e ingiusta.

L'essere umano, infatti, comprende e si ribella all'ingiustizia, ma non comprende e non si ribella all'errore. L'errore giudiziario è tale perché il giudice, pur seguendo le regole, giunge a una conclusione errata. In altre parole, giusto ed esatto non coincidono.

Il processo non è il luogo in cui si accerta la verità, ma il luogo in cui l'accusatore e l'accusato cercano di persuadere i giudici della bontà delle proprie ragioni. L'arte che si esercita nei tribunali è quella della retorica, che non si basa sulla verità, ma sulla verosimiglianza.

Il giudice può essere tratto in errore dalla bravura dei retori. Per evitare l'errore giudiziario, si sono tentate diverse strade: eliminare i giudici e affidare il giudizio a un'entità superiore, eliminare la retorica e usare la confessione come unica prova. Ma queste soluzioni portano alla perdita della libertà. L'unica strada percorribile è quella di migliorare il processo, rendendolo il più possibile impermeabile all'errore.

Qui il testo completo della relazione.

In foto, il compianto avvocato Luigi Pasini





27 marzo 2025

DEPOSITO TELEMATICO: PROBLEMI INTERPRETATIVI ED ECCEZIONI DIFENSIVE DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206 a cura dell’Avv. Mattia Serpotta

 



La relazione completa al link

Abstract:

Il documento in esame offre una panoramica dettagliata sulle nuove normative riguardanti il deposito telematico nel processo penale, introdotte dal D.M. 27.12.2024 n. 206. L'autore esplora le problematiche interpretative e le eccezioni difensive emerse a seguito di queste modifiche, con un focus particolare sull'obbligatorietà del deposito telematico per determinati atti e uffici giudiziari. Viene analizzata la distinzione tra deposito telematico obbligatorio e non obbligatorio, le eccezioni alla regola generale, e le questioni interpretative relative al malfunzionamento del portale e al deposito in udienza. L'obiettivo è fornire una guida chiara per gli avvocati, aiutandoli a navigare le complessità del nuovo sistema e a evitare possibili sanzioni o eccezioni.

Sintesi del Documento:

Il documento si apre con una disamina delle difficoltà incontrate dall'avvocatura nella transizione al deposito telematico obbligatorio, evidenziando la mancanza di un adeguato periodo di sperimentazione e le conseguenti problematiche per i difensori, specialmente quelli meno avvezzi all'uso degli strumenti informatici.

Viene poi esaminato il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al D.M. 206 del 2024, che ha modificato il precedente D.M. 217 del 2023 in attuazione della Riforma Cartabia. L'autore spiega come queste normative abbiano progressivamente introdotto l'obbligatorietà del deposito telematico, demandando a decreti ministeriali la selezione degli atti soggetti a tale regime.

Successivamente, il documento si concentra sulla definizione di "modalità telematica" e sull'identificazione del portale dei depositi telematici come unico mezzo di trasmissione e deposito degli atti del procedimento penale. Viene chiarita la distinzione tra deposito telematico (portale) obbligatorio, non obbligatorio, e i casi in cui il deposito telematico non è consentito.

L'autore analizza in dettaglio le ipotesi di deposito telematico obbligatorio, identificando gli uffici giudiziari e gli atti per cui è previsto l'uso esclusivo del portale. Vengono inoltre esaminate le eccezioni a tale regola generale, come i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, per i quali è consentito l'uso alternativo del portale, della PEC o della modalità cartacea.

Il documento affronta poi le questioni interpretative relative al deposito in udienza, al perfezionamento del deposito, e al deposito della nomina e degli atti successivi in fase di indagine. Viene discussa anche la problematica del malfunzionamento del portale e le possibili soluzioni in tali casi.

Infine, l'autore esamina la questione dell'autentica con firma digitale, fornendo un'analisi delle recenti sentenze della Cassazione in materia.

In conclusione, il documento offre una guida esaustiva e approfondita sulle nuove normative in materia di deposito telematico nel processo penale, fornendo al contempo utili indicazioni pratiche per gli avvocati.

La relazione completa al link


In foto l'avv. Mattia Serpotta



26 marzo 2025

❌ ❌ REMEMBER: Il 31.03 si estende - salvo proroghe- l'obbligo di deposito al portale ❌ ❌


Il 31.03 cessa, per quanto attiene ai riti speciali menzionati nel comma 4 dell'art. 1 del medesimo D.M., la possibilità di depositare, presso le autorità menzionante nel comma 1 del DM 27.12.2024, n. 206, atti, documenti, richieste e memorie con modalità NON telematiche.

Si riporta il comma 4 del decreto.

Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I (giudizio abbreviato n.d.e.), III (giudizio direttissimo n.d.e.) e IV (giudzio immediato n.d.e.) del codice di procedura penale.

Si riporta anche il comma 1 del provvedimento al fine di rammentare gli uffici interessati 

Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
a) procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) Procura europea;
c) sezione del giudice per le indagini preliminari
del tribunale ordinario;
d) tribunale ordinario;
e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

 

Bancoposta e raccolta risparmio: natura pubblicistica? L'addetto alle vendite è pp.uu. o i.p.s.? Decideranno le SS.UU.

 




Pende alle Sezioni Unite e sarà decisa all'udienza del 29 maggio 2025 la questione:

Se, nell'ambito delle attività di "bancoposta" svolte da Poste Italiane s.p.a., la "raccolta del risparmio postale", ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, abbia natura pubblicistica e, in caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 


25 marzo 2025

Sentenza n. 9152/2025: Usura ed estorsione - La Cassazione conferma la condanna e ribadisce i limiti del giudizio di rinvio


 

Parole chiave
Giudizio di rinvio – Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato – Inammissibilità.

Massima
La Sesta Sezione penale ha affermato che nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell’annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.


Approfondimento

La sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, depositata il 5 marzo 2025, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di rinvio nel processo penale. In particolare, la Corte ha ribadito che, in sede di rinvio, è preclusa la possibilità di presentare nuovi motivi di ricorso o di ampliare l'oggetto del giudizio rispetto a quanto già definito nella sentenza di annullamento con rinvio.

Il caso
La vicenda trae origine da una condanna per usura. In sede di appello, era stata chiesta l'applicazione della disciplina della continuazione con altri reati, richiesta rigettata dalla Corte territoriale. La Cassazione, investita del ricorso, aveva annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla questione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen. e al bilanciamento con le attenuanti generiche. Nel giudizio di rinvio, l'imputato aveva riproposto la questione della continuazione, chiedendone il riconoscimento anche per reati oggetto di una sentenza di condanna divenuta definitiva successivamente alla sentenza di appello annullata.

La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, affermando che nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte nuove questioni non esaminate nel precedente giudizio di appello, a meno che la sentenza di annullamento non abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.

I limiti del giudizio di rinvio
La pronuncia in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero la natura di giudizio chiuso del rinvio, nel quale il giudice è vincolato ai limiti tracciati dalla sentenza di annullamento. Tale preclusione risponde all'esigenza di evitare che il giudizio di rinvio si trasformi in un'occasione per introdurre nuove questioni o per rimettere in discussione punti della decisione già definiti, con conseguente allungamento dei tempi processuali e violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Le conseguenze
La decisione della Cassazione comporta che, nel caso di specie, l'imputato non potrà ottenere il riconoscimento della continuazione per i reati oggetto della sentenza di condanna successiva a quella di appello annullata. Tuttavia, tale preclusione non preclude la possibilità di richiedere il riconoscimento della continuazione in sede di giudizio di esecuzione.
In conclusione, la sentenza n. 9152/2025 della Corte di Cassazione, pur non affrontando direttamente il tema dei limiti del giudizio di rinvio, offre un'importante conferma della loro esistenza e della loro rilevanza nel processo penale.




24 marzo 2025

Archiviazione in presenza di prescrizione: abnorme la valutazione di colpevolezza


 



Parole chiave
Provvedimento di archiviazione non impugnabile ratione temporis ai sensi dell’art. 115-bis cod. proc. pen. che affermi la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’indagato – Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024 – Rimedio impugnatorio esperibile – Indicazioni.

Massima 
La Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen.


Approfondimento
La sentenza ha annullato il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti di un magistrato, S.D., indagato per corruzione in atti giudiziari e traffico di influenze illecite. 

La Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione fosse viziato da "abnormità" in quanto il giudice, nel disporre l'archiviazione per intervenuta prescrizione, aveva espresso valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, violando il suo diritto alla presunzione di innocenza.

La vicenda trae origine dalle accuse di un imprenditore, secondo cui il magistrato avrebbe ricevuto denaro per favorire la risoluzione di alcune controversie con l'Agenzia delle Entrate. 

Il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione di alcuni reati e per mancanza di riscontri oggettivi per altri. 

Il GIP aveva accolto la richiesta, archiviando il caso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'indagato, ritenendo che il decreto di archiviazione fosse abnorme in quanto conteneva valutazioni sulla colpevolezza dell'indagato, pur in presenza della prescrizione. 

La Corte ha, quindi, annullato il decreto e rinviato gli atti al Tribunale di Lecce per una nuova valutazione.

22 marzo 2025

3 aprile 2025, ore 14:45 Polo Universitario di Trapani - Convegno e assegnazione del Premio Peppe Corso terza edizione

 



Convegno: 3 aprile 2025, ore 14:45, con successiva assegnazione del premio in ricordo di Giuseppe Corso, al Polo Universitario di Trapani.


Polo universitario di Trapani

Aula prof. Giovanni Tranchina


SALUTI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Trapani

Avv. Agatino Scaringi, Presidente della Camera Penale di Trapani

Avv. Salvatore Longo, Presidente del Coa di Trapani


PRIMA SESSIONE

Ore 15:00

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI TRA PROBLEMI TEORICI E NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI


Ne discutono:

Prof.ssa Licia Siracusa, Università degli Studi di Palermo

Dott. Michele Toriello, Consigliere della Corte di Cassazione


SECONDA SESSIONE

Ore 17:30


PREMIO AVVOCATO GIUSEPPE CORSO TERZA EDIZIONE


I componenti della commissione:

Avv. Francesco Petrelli

Avv. Marco Siragusa

Dott.ssa Daniela Troja

Dott.ssa Lucia Fontana

Avv. Salvatore Longo

Avv. Daniele Livreri


Assegnazione del premio al vincitore:

Avv. Enrico Bordignon, del Foro di Vicenza

Il convegno è accreditato con n. 3 crediti formativi giusta delibera del COA Trapani.

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