19 dicembre 2025

Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-bis cod. proc. pen. – Rapporti con la cd. “revisione europea” – Indicazione

 



La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni straordinarie, ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 628-bis cod. proc. pen., che ha introdotto la “richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU”, non residuano spazi di applicazione per la cd. “revisione europea” disciplinata dall’art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, posto che il fine perseguito dai due rimedi impugnatori è identico, mentre risulta modificato il solo procedimento previsto per quello di nuova introduzione.

18 dicembre 2025

M.A.E. e immunità: la sentenza della sesta sezione penale

 




PRIMO ABSTRACT

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Immunità funzionale – Motivo ostativo alla consegna – Configurabilità – Condizioni. La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che l’esistenza di un’immunità funzionale, quale fattore preclusivo alla consegna, non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l’immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza. 

SECONDO ABSTRACT

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Reato politico – Motivo ostativo – Configurabilità – Esclusione – Ragioni. La Sesta Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la natura politica del reato per cui risulta emesso il mandato di arresto europeo non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna, essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell’ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.

17 dicembre 2025

Presunzione relativa di adeguatezza custodia cautelare e obblighi motivazionali






La sentenza che si annota dà seguito alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova <<si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione>>. La Corte regolatrice ha ricordato altresì che tale vizio <<può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552)>>.

Inoltre la pronuncia ribadisce che la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651- 01) (sentenza al link)


16 dicembre 2025

Imputato che ha eletto domicilio presso il difensore di fiducia – Successiva cancellazione dall’Albo del difensore – Notificazione al difensore d’ufficio, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio di appello – Nullità assoluta – Sussistenza – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie.

 




La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

15 dicembre 2025

Tribunale del riesame incompatibilità per precedente decisione annullata: non sussiste

La Corte di legittimità ha precisato che <<quando la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che adottano la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Rv. 281039)>> (sentenza al link)

12 dicembre 2025

Passeranno gli anni, ma l'ordine di demolizione NON si prescriverà.

 

La Corte, sentenza  n. 38453 del 2025, ha confermato <<il consolidato principio per cui, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3 - n. 3979 del 21/09/2018 Cc. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275850 - 02)e senza alcun rilievo dunque dell'istituto della prescrizione>> (sentenza al link).

11 dicembre 2025

La Corte insiste: l'imputazione deve parametrarsi rispetto a ciò da cui l'imputato si è potuto difendere

A fronte di una censura con cui il ricorrente lamentava di essere stato condannato per una condotta  diversa da quella indicata nel capo di imputazione (recte: una qualifica diversa da quella indicata nel libello accusatorio) , la Corte di Cassazione ha richiamato <<il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (per tutte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell'organo dell'accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa; e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021)>>.(sentenza al link)

A fronte di un "iter processuale" in cui si inverano le contestazioni, v'è da chiedersi che spazio di recupero possa avere l'imputato per nuove liste testi e per l'accesso a riti alternativi. Invero, non ne risulta alcuno, salvo eventuali richieste ex art. 507 c.p.p., da modularsi su diversi presupposti: basterebbe ciò solo a far cogliere che la difesa risulta mutilata da una contestazione ex actis. Peraltro la difesa approntata nel processo risponde ad un progetto modulato sulla scorta della contestazione e non ad una sorta di percorso cammin facendo. E del resto se il titolare dell'azione ha deciso di elevare a contestazione alcuni elementi e non altri, le ricadute di tale scelte non possono che ricadere su chi quella scelta ha operato.    

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