Come già accaduto in altre occasioni i continui confronti con colleghi ci hanno stimolato a pubblicare un post con domande e risposte in tema di appello Cartabia. Ovviamente si tratta di un contributo senza alcuna pretesa di spessore scientifico, né tanto meno di certezza della esattezza delle soluzioni fornite e che tuttavia riteniamo utile quale primo strumento per orientarsi nel nuovo appello.
QUI IL MODELLO SU COME CHIEDERE LA DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
E’ cambiato qualcosa in tema
di appellabilità delle sentenze di merito ?
SI. Il
nuovo comma III dell’articolo
593 prevede che «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di
condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento
relative a reati (non più soltanto contravvenzioni n.d.r.) puniti
con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
Nell’inappellabilità di cui al III comma dell'art. 593 c.p.p. ricadono anche le sentenze con cui è stata applicata una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva?
NO, salvo mutamenti giurisprudenziali.
Fin qui la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che <<è
appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione con la quale sia stata
inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva
dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593, comma terzo, cod.
proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente
prevista come ammenda>> (Cassazione penale sez. III, 11/02/2016,
n.14738).
E’ cambiato qualcosa in tema
di appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere ?
SI.
Analogamente a quanto avvenuto per le sentenze di proscioglimento, anche per
quelle di non luogo a procedere non si può proporre appello avverso le pronunce relative
a reati (non più soltanto
contravvenzioni) puniti
con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (rif. art. 428).
La
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell’imputato è appellabile ?
NO. L’appellabilità è esclusa dal
riformato art. 420 quater c.p.p.
Ma esiste una qualche
disciplina transitoria ?
NI. Ovviamente il tema non si pone per il lavoro di pubblica utilità e per la sentenza di non doversi procedere, ma per le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento inerenti delitti puniti con multa o pena alternativa. Orbene, l’art. 88 ter del d.l.vo 150/22 prevede che <<le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto>>[1].
E per le sentenze di
proscioglimento ?
Al riguardo potrebbe essere
utile richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della
legge che introdusse l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena
alternativa, senza introdurre norme transitorie. In quell’occasione venne
osservato che la novella era applicabile alle sole sentenze emesse successivamente
alla entrata in vigore della medesima. (Cassazione penale sez. III, ud. 12/06/2019, dep. 28/10/2019, n.43699)
Tuttavia, nel caso di specie
la circostanza che NON difetti del tutto una disposizione transitoria, potrebbe
consentire anche di sostenere l’opposta tesi e cioè che il legislatore abbia inteso differire l'operativa della inappellabilità per il solo caso esplicitamente previsto.
Ci sono nuovi requisiti per
l’atto di appello ?
SI. Il
nuovo comma I bis dell’ art. 581 prevede che <<L’appello è
inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni
richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici
in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento
impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione>>.
Devo indicare nell’atto di
appello il domicilio del mio assistito, anche non imputato, ai fini della
notifica della citazione in appello ?
SI. A
mente dell’art. 581 comma I ter c.p.p.
<<con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori
è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di
domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio>>.
Lo devo fare anche per le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma, ma per le quali devo ancora depositare l'impugnazione ?
NO. Ai
sensi dell’art. 89 d.l.vo 150/22 le disposizioni degli articoli 581, commi
1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si
applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in
data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Ma se in occasione delle precedenti notifiche l’interessato ha già indicato un domicilio idoneo per le notifiche, l’atto di appello dovrà comunque essere corredato dall' ulteriore indicazione di domicilio ?
Considerata
la sanzione di inammissibilità, suggeriamo di SI, per quanto sul piano
logico si possano nutrire legittimi dubbi.
Il
difensore dell’assente può ancora impugnare senza bisogno di procura speciale
?
NO. Ai
sensi del comma 1-quater dell’art. 581 <<nel caso di imputato rispetto
al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore
è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare,
rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o
l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del
decreto di citazione a giudizio»;
Ogni appello proposto dal difensore dell'assente deve essere corredato dalla procura speciale ad impugnare?
NO. Ai
sensi dell’art. 89 d.l.vo 150/22 le disposizioni degli articoli 581, commi
1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si
applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in
data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Ci
sono novità in materia di termini per appellare ?
SI. Per l’appello del difensore dell’assente il nuovo 585 comma I bis prevede che <<i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza».
Il nuovo termine si applica anche alle sentenze pronunciate in data anteriore a quella di entrata in vigore della Riforma?
NO. Ai sensi dell’art. 89
delle disp. transitorie il novello comma I bis dell’art. 585 riguarda soltanto
le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a
quella di entrata in vigore della Riforma.
Posso depositare l'appello in cancelleria?
SI, ma si tratta di una facoltà transitoria. Infatti tale facoltà è consentita sino a 15 giorni dopo l’adozione dei regolamenti che definiscono le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (in tesi da adottarsi entro il 31.12.2023).
Posso depositare in cancelleria l'appello fuori sede?
Potrò depositare a mezzo PEC ?
SI. Le norme transitorie introdotte in sede di conversione del d.l. 162/2022, rimediando ad una grave lacuna della precedente normativa, hanno consentito il deposito a mezzo PEC, escludendolo però, come avveniva già con le norme "pandemiche", per tutti i casi in cui è obbligatorio il deposito tramite portale (art. 87 bis).
Le cause di inammissibilità della impugnazione depositata a mezzo PEC sono rimaste le stesse ?
NO. All'uopo riportiamo lo stralcio dell'art. 87-bis del d.v. 150 (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze):
comma 7. <<Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello>>.
Come si celebrerà il giudizio di appello?
In questa sede ci limitiamo a rilevare che per gli appelli proposti entro il 30.06.2023 varrà ancora la disciplina "pandemica", di talché si procederà con giudizio camerale non partecipato, salva richiesta di discussione orale. Per gli appelli depositati successivamente a tale data, oggi ci possiamo limitare a rilevare che si distingueranno tre modelli di celebrazione: camerale non partecipato, camerale partecipato, dibattimento.
Chi può chiedere la discussione orale dell'impugnazione?
Per gli appelli proposti entro il 30.06.2023, l' art. 94 del d.l.vo 150 cit (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione) rende ultrattiva la previsione del d.l. 137/20 il cui art. 23 bis IV co. accorda tale facoltà al PM e al DIFENSORE (senza ulteriori specificazioni), nonché all'imputato, tramite il suo difensore. Per le impugnazioni successivamente proposte, ai sensi dell'art. 598 bis la richiesta potrà essere formulata dall'imputato, a mezzo del suo difensore, da questi e dall'appellante.
Entro quale termine si può chiedere la discussione orale?
Per gli appelli proposti entro il 30.06.2023 sino a 15 giorni prima dell'udienza (per gli appelli successivamente proposti il termine sarà di 15 giorni dalla notifica dell'avviso fissazione appello, ex novello 601 c.p.p.).
- Bisogna distinguere:
pe per gli appelli proposti fino al 30.06.2023 il PG deposita le sue conclusioni entro il decimo giorno precedente l’udienza mentre le altre parti entro il quinto giorno antecedente alla celebrazione del giudizio;
- per gli appelli proposti dopo il 30.06.2023 il PG deposita le sue richieste entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza (stesso termine previsto per tutte le parti per proporre motivi nuovi) mentre le altre parti entro cinque giorni prima dell'udienza possono depositare memorie di replica.
Qualcuno mi comunicherà le
conclusioni del PG o devo informarmi in cancelleria ?
- Per gli appelli proposti ENTRO il 30.06.2023, la cancelleria dovrà inviare conclusioni del PG alle altre parti, diversamente per gli appelli depositati DOPO il 30.06.2023, non è più previsto alcun onere a carico delle cancellerie.
All’esito del giudizio non
partecipato la cancelleria mi comunicherà dispositivo ?
- Per gli appelli proposti ENTRO il 30.06.2023, la cancelleria dovrà comunicare la decisione alle parti (cfr. art. 23 bis III co. d.l. 137/20), diversamente per appelli proposti DOPO il 30.06.2023 non è più previsto alcun onere a carico delle cancellerie. Infatti il novello art. 598 bis prevede che <<Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545>>. Tuttavia l'art. 164 bis d.att. prevede una comunicazione di cortesia, secondo la locuzione usata nella relazione ministeriale.
Il concordato è stato mantenuto ?
SI.
Valgono
ancora le preclusioni soggettive per richiederlo?
Posso chiederlo sino
all’udienza ?
NO.
Ai sensi dell'art. 599 bis la dichiarazione congiunta delle parti deve essere
depositata entro 15 giorni prima
dell’udienza.
Il termine per comparire in appello è mutato?
SI, è divenuto di quaranta giorni (601 III co. C.p.p.).
Il nuovo termine si applica sin da subito?
Nulla è esplicitamente previsto.
In
via interpretativa, sulla scorta di una lettura unitaria dell’art. 601 c.p.p. (che appunto prevede il nuovo termine a comparire) potrebbe sostenersi di no. All'uopo riportiamo l’art. 601 novellato nella parte di interesse.
<<3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettere a), f), g), nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti quaranta giorni>>.
Sulla scorta del riportato enunciato normativo potrebbe sostenersi che il nuovo termine per comparire ed il nuovo termine per chiedere il giudizio camerale partecipato facciano parte di una disciplina unitaria. Orbene, posto che per le impugnazioni proposte sino al 30.06.2023, il termine per chiedere la discussione orale non muterà dovrebbe concludersi che neppure l' arco temporale concesso per comparire a giudizio subirà variazioni. In tal senso è orientato anche l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte (cfr. pag.165 Relazione).
Tuttavia, ai fini della opposta soluzione giova richiamare l’art. 599 bis, già entrato in vigore, secondo cui il concordato è presentato nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Orbene, la combinazione dell’attuale termine a comparire (20 gg.) con quello previsto per depositare il concordato (15 giorni prima dell’udienza) induce a ritenere che il nuovo e maggiore arco temporale di 40 giorni andrebbe applicato da subito, altrimenti si rischia di frustrare l'esperibilità del concordato.
In caso di appello per i
soli interessi civili è cambiato qualcosa ?
SI.
Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. «Quando la sentenza è
impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la
Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la
prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente,
che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo
penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
E in caso di prescrizione, il
giudizio di appello continuerà innanzi al giudice penale o civile ?
PENALE. Infatti l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
non è stata modificato. Quindi il giudice penale continua ad avere l’obbligo di
pronunciarsi sulle questioni civili, quando, per effetto dell'amnistia o della
prescrizione del reato, il reato si estingua durante la fase d'appello.
In caso di improcedibilità, sulle statuizioni civili si pronuncerà il giudice penale o civile?
CIVILE.
Infatti il nuovo comma I bis dell’art. 578 prevede che: «quando nei confronti
dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o
al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e
in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il
giudice di appello e la corte di cassazione, se l’impugnazione non è
inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento
dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis, rinviano per la
prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso
grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel
processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».
In caso di improcedibilità il giudice di appello può pronunciare la confisca ?
SI, ma soltanto se trattasi di confisca obbligatoria, per il resto rimettere gli atti al giudice delle misure di prevenzione.
In caso di appello pendente potranno applicarsi le pene sostitutive?
SI.
Infatti ai sensi dell’art. 95 (Disposizioni transitorie in materia di pene
sostitutive delle pene detentive brevi) del d.l.vo 150/22 <<le norme previste dal
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano
anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a
pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento
pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente
decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive
di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice
dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale,
entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di
esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle
pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del
rinvio>>.
Se il giudizio di appello è pendente si può chiedere la messa alla prova per reati che adesso ne sono suscettibili?
SI. L’
art. 90. (Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova dell’imputato) del citato d.l.vo prevede che <<la disposizione
dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta
l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla
prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio
di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo>>.
[1]
Segnaliamo però che nella Relazione del Massimario si afferma come il nuovo
art. 88-ter d. lgs. n. 150 del 2022 <<detta la disciplina transitoria
sulle nuove disposizioni circa l'inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento e di non luogo a procedere per reati puniti con pena pecuniaria>>
(pag. 167), tuttavia, salvo sviste, non rinveniamo nel corpo dell’enunciato
normativo il richiamo alle sentenze di proscioglimento.