Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla sezione "Giudizio" della riforma.
La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link). Ieri, per la medesima sezione, abbiamo pubblicato le risposte del Giudice, Daniela Vascellaro (link). Oggi, pubblichiamo le risposte del pubblico Ministero, Antonio Nicastro.
Il progetto di legge per la “DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI”, è all’esame, in sede referente, della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che ha anche svolto numerose audizioni inerenti il testo della riforma.
1- Le pare concretamente possibile che il Giudice, sin dalla prima udienza, stili un calendario delle udienze per l’istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione?
La previsione che il Giudice, sin dalla prima udienza, provveda a calendarizzare l’attività processuale è una prospettiva da coltivare, in quanto consente, in astratto, una programmazione dell’attività funzionale alla effettiva consapevole partecipazione delle parti all’’udienza, evitando il dispendio di energie processuali, ed al contempo finalizzando la preparazione della singola fase all’attività in concreto svolta. Si intravede il vantaggio di evitare la presenza in aula di soggetti il cui contributo processuale non potrà di fatto essere assunto (si pensi a testi e consulenti citati inutilmente); il Giudice avrà inoltre il vantaggio di calibrare meglio il suo ruolo in base al carico dell’udienza. In concreto è una prospettiva che deve necessariamente fare i conti con mille difficoltà legate alla oggettiva imprevedibilità della dinamica processuale; è noto infatti che i tempi del processo e la cadenza delle udienze sono legate a numerose variabili difficilmente inquadrabili in uno schema rigido. Occorre quindi coniugare programmazione e flessibilità, concetti difficilmente ingabbiabili in una rigida norma di legge.
2- Se l’intento della relazione illustrativa sulle richieste di prove è quello di porre il Giudice nelle condizioni di meglio decidere sulla loro ammissibilità, non era meglio rivitalizzare l’art. 468 c.p.p. in ordine alla precisazione delle circostanze su cui sentire i testi?
Il ruolo del 468 c.p.p è assolutamente da rivitalizzare, in quanto consente il valido contraddittorio sui temi di prova, che non può essere relegato a formule di stile troppo ampie e generiche. L’indicazione specifica delle circostanze è un onere a cui la parte non si può e deve sottrarre al fine di consentire un’articolata dialettica processuale su ogni argomento di prova. Ridurre il contraddittorio sulla prova ad una esposizione introduttiva, rischia di soffocare il diritto alla controprova in una fase in cui l’ammissione di prove a confutazione potrebbe di essere tardiva o comunque non in grado di spiegare al meglio i suoi effetti. Al contempo sarà dovere del Giudice vigilare a che l’esame testimoniale si snodi esclusivamente all’interno del perimetro tracciato con l’indicazione delle circostanze, evitando inutili e pericolose divagazioni narratorie.
3- Condivide l’introduzione di un pieno principio dispositivo in tema di revoca delle prova già ammesse?
Sì condivido l’assunto in quanto consente di calibrare il diritto alla prova allo sviluppo della vicenda processuale, evitando inutili lungaggini a discapito della celerità del dibattimento. Chiaramente con onere di motivazione specifica sul punto.
4- Qual è il suo giudizio sulla introduzione di un congruo termine antecedente l’udienza per il deposito di perizie e consulenze?
Esprimo un giudizio assolutamente positivo in quanto consente alla parti una consapevole, effettiva conoscenza dei temi di prova introdotti da controparte, con recupero di un contraddittorio strutturato ed efficace.
5- L’estensione dell’art. 190 bis c.p.p. ai casi di mutamento della persona fisica del Giudice non rischia di celebrare il de profundis per l’immediatezza?
Uno dei grossi problemi del processo penale è quello della rinnovazione mediante lettura, tutte le volte in cui muti la persona fisica del Giudice. Si assiste a sfilate di testimoni chiamati a confermare quanto in precedenza dichiarato. Effettivamente l’estensione generalizzata dell’applicazione dell’art. 190 bis c.p.p. reca un grosso vulnus al principio dell’immediatezza, già compresso in alcune situazioni processuali (si pensi all’audizione teste in incidente probatorio) a cui si può porre rimedio prevedendo una rinnovazione effettiva mediante la riproposizione al teste di argomenti non affrontati nel precedente esame, evitando (e caso mai sanzionando) richiese di riaudizioni meramente confermative del precedente esame.
6- Si prevede che la priorità assoluta di trattazione riguardi anche i delitti colposi di comune pericolo. E’ davvero sensato continuare ad ampliare i processi a priorità assoluta oppure ormai l’art. 132 bis d.att. c.p.p. è una sterile elencazione?
Si, il sistema delle priorità, così ampio e generalizzato, rischia di ridursi ad un elenco sterile e privo di concreta efficacia. E' innegabile tuttavia che alcuni processi meritano una trattazione prioritaria rispetto ad altri, ma ciò non può essere affidato soltanto al titolo del reato contestato, bensì ad una attenta disamina della sottesa vicenda processuale, che abbia come riferimento il grado dell’offesa al bene giuridico protetto.
(*)Antonio Nicastro: Sostituto Procuratore Generale presso la corte di Appello di Catania, già PM presso la Procura di Siracusa. Specializzato in crimini informatici e reati contro la pubblica Amministrazione, reati contro l’immigrazione, avendo coordinato per oltre dieci anni il Gruppo contrasto immigrazione clandestina presso la procura di Siracusa. In Procura Generale delegato alla trattazione di procedimenti contro la criminalità organizzata e traffico di stupefacenti. Tra gli soci fondatori del LAPEC di Siracusa, attento cultore delle tecniche di esame e controesame. Già Presidente della Giunta Distrettuale ANM di Catania, attualmente è componente del CDC dell’Associazione Nazionale Magistrati e Presidente della Commissione Diritto e Processo Penale.