31 gennaio 2024

Nessuna prescrizione se il processo si celebra il giorno finale: la causa estintiva matura alle ore 24 del medesimo giorno

 

Rispetto ad un giudizio di appello, celebrato nel giorno in cui maturava la causa estintiva del reato, la Corte di Cassazione ha rilevato che correttamente non era stata dichiarata la prescrizione, perchè la stessa sarebbe venuta a scadenza solo alle ore ventiquattro di quello stesso giorno.

Al rigaurdo i giudici di legittimità hanno rilevato che <<il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650)>> (sentenza al link).

 

30 gennaio 2024

Nomina e memorie difensive non indicate in sentenza? Nessuna nullità e ricorso inammissibile (?!)

Con apposito ricorso, il difensore segnalava che nel fascicolo processuale e nella sentenza di appello non si rinveniva traccia né della sua nomina  in sostituzione del precedente difensore, né del deposito delle sue conclusioni scritte. Il ricorrente sottolineava che nell'apparato motivazionale della sentenza impugnata non vi erano richiami di alcun tipo alla memoria, sì da lasciar desumere che i giudici l'avessero valutata. Nell'impugnazione si precisava ancora che la sostituzione del difensore era annotata a mano soltanto sul verbale precompilato di udienza (cartolare), ove pure si dava atto delle conclusioni della difesa nonché del mancato deposito di quelle del Procuratore generale.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (Cass. Sez. 2 Num. 2004 Anno 2024).

Riguardo all' acquisizione al fascicolo processuale delle nomina e della memoria difensiva, la Corte ha richiamato il contenuto del verbale dell'udienza di discussione che è atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso. 

Per ciò che attiene alla mancata indicazione, in sentenza, del nuovo difensore e delle sue conclusioni scritte, si tratterebbe di mera irregolarità, se del caso emendabile mediante la correzione di errore materiale

Così qualificata la violazione in cui sono incorsi i giudici territoriali, la Corte ha osservato che <<peraltro, il giudice dell'impugnazione ben può disattendere persino un motivo di impugnazione, quando le riflessioni difensive siano incompatibili con l'impianto motivazionale e con le sue premesse essenziali, senza che ciò dia luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., (cfr. ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). D'altronde, la manifesta illogicità della motivazione presupporrebbe che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02)>>.

Ma, hanno concluso i giudici di legittimità, <<nel caso di specie, non sono stati neppure indicati i passaggi logici che sarebbero inficiati dal supposto mancato esame degli atti difensivi>>. (sentenza al link)

In sostanza, dunque, a fronte della mancata menzione dei propri scritti difensivi toccherà al difensore ricorrente dimostrare non soltanto la circostanza, ma anche i passaggi logici della sentenza inficiati da quel mancato esame. 

   

     

29 gennaio 2024

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione per la riqualificazione in peius



Per la quinta sezione della Corte di legittimità  Sentenza n. 36824 del 13/07/2023 Ud. - dep. 05/09/2023, Rv. 284913) non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto, per cui l'imputato era già stato condannato in primo grado, in un reato più grave.

Al riguardo i Supremi giudici hanno osservato che <<nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in peius, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria>> (sentenza al link).

Si tratta di questione non pacifica (Conformi: N. 28957 del 2017 Rv. 270109 - 01, N. 973 del 2019 Rv. 274571, N. 38823 del 2019 Rv. 277094, N. 5769 del 2020 Rv. 278210 , N. 54296 del 2017 Rv. 272088 Massime precedenti Difformi: N. 24478 del 2017 Rv. 269967, N. 29165 del 2017 Rv. 270280 -  N. 53601 del 2017 Rv. 271638, N. 14444 del 2023 Rv. 284579).
 

25 gennaio 2024

Furto di energia elettrica e procedibilità a querela ex riforma Cartabia: la questione rimessa alle sezioni unite?

 


Com'è noto la Riforma Cartabia ha mutato il regime di procedibilità (ora a querela) del delitto di furto.

Sovente la pubblica accusa, a fronte della novella, procede alla contestazione suppletiva dell'aggravavate del furto su cosa destinata pubblico servizio che, anche in regime Cartabia, rende il delitto procedibili d'ufficio.

A fronte della pronuncia id non doversi procedere del Tribunale di Siracusa, il PM ha proposto ricorso per saltum alla corte di cassazione al quinta sezione, con l'ordinanza n. 49934/2022 al link, rilevato il contrasto, ha rimesso la questione alle sezioni unite. 

Sennonché la prima Presidente ha restituito alla sezione per un nuovo esame, con il provvedimento al link.

La questione tornerà alle sezioni unite?

24 gennaio 2024

L' ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto è ricorribile, ma va indicato il concreto interesse a ricorrere.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto da privati, dal datore di lavoro o sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.

Scarica la sentenza cass. pen., sez. VI, 611/2024 al link

23 gennaio 2024

Ricorso inammissibile perché intempestivo, ma i conti erano sbagliati. La procedura de plano è lesiva.


 All'udienza del 21.04.2023, la settima sezione della Corte regolatrice, con procedura de plano, ex art. 610 comma 5 bis, dichiarava l'inammissibilità di un ricorso, interposto dall'imputato avverso una sentenza resa dalla Corte di appello di Bari. La causa della sanzione processuale risiedeva nella intempestività della impugnazione. In particolare la Corte osservava che la sentenza era stata resa il 24 gennaio, con motivazione riservata per giorni 60, sicché il termine per il deposito sarebbe scaduto, a dire della Corte di legittimità, il 22 marzo e conseguentemente il giorno ultimo per impugnare risultava fissato al  06.05.2023

Ne conseguiva che il ricorso, depositato a mezzo pec alle ore 23.53 del 09.05, e quindi da erroneamente da intendersi avvenuto, per la settima sezione, il 10.05, doveva ritenersi tardivo. Ovviamente l'imputato veniva condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila, <<in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità>> (ordinanza della settima sezione al link).

La sentenza di merito veniva posta in esecuzione, sebbene, come è dato cogliere da successivo provvedimento, l'espiazione del titolo sarebbe iniziata nel 2031, a cagione della esecuzione, in essere, di altra pena.   

Avverso l'ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso straordinario, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione. La seconda sezione della Corte di legittimità, nelle more della trattazione del ricorso straordinario, provvedeva alla sospensione dell'esecuzione della pena, rilevando che <<il ricorso del difensore di fiducia risulta presentato tramite pec il 9 maggio 2022, nel termine di 45 giorni dalla scadenza dell'ulteriore termine di 60 giorni, fissato per il deposito della motivazione>> (ordinanza della seconda sezione al link).

La vicenda appena descritta suscita alcune considerazioni. 

Anzitutto, deve rilevarsi che la disposizione normativa di cui all'art. 610 comma 5 bis è foriera di un'evidente lesione del diritto di difesa. Invero il ricorrente può trovarsi davanti una declaratoria di inammissibilità del tutto a sorpresa, perché non gli viene comunicata la sospetta causa della sanzione processuale. Nel caso di specie, peraltro il difensore ben avrebbe potuto interloquire sulla ritenuta tardività del ricorso.

Riguardo poi all'evidente errore algebrico in cui è incorsa la consigliera di cassazione, ci si chiede se non si ricorra ad un qualche ausilio prima di dichiarare inammissibile un ricorso, peraltro con conseguente espiazione della pena detentiva. Tutto ciò al netto di ogni considerazione riguardo a quale sia la data giuridica di deposito di un ricorso interposto a mezzo pec dopo l'orario di chiusura degli uffici. 


22 gennaio 2024

Elezione di domicilio rilasciata dopo la sentenza impugnata? Solo se l’imputato era assente!

 


S’apre una breccia intorno alla odiosa regola che impone, a pena di inammissibilità l’elezione di domicilio per l’appello.

Secondo l’informazione provvisoria che pubblichiamo, la seconda sezione penale della corte di cassazione, ritiene che l’elezione di domicilio debba essere rilasciata dopo la sentenza solo nel caso di imputato processato in absentia.

<<La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnandola soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia. >>.



19 gennaio 2024

Processo in assenza: la sentenza di non doversi procedere non è ricorribile per cassazione

 


Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d’impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost.

18 gennaio 2024

Delitti contro l’industria e il commercio – Frode nell’esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

 



La Terza Sezione penale ha affermato che integra il delitto di frode nell’esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come “extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.

17 gennaio 2024

Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 – Richiesta di discussione orale dell’appello – Depositata in periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza – Tempestività – Sussistenza – Trattazione del processo con rito camerale non partecipato – Conseguenze.

 


La Quinta Sezione penale ha affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione

La sentenza cass. pen. sez. IV, n. 51191/2023 al link



16 gennaio 2024

Per il GIP di Siena la valutazione del termine di prescrizione NON rientra nella regola di giudizio per l'archiviazione, per il GUP di Patti, sì.

 


A fronte di una richiesta di archiviazione, formulata sulla scorta del (presunto) approssimarsi della prescrizione, il GIP toscano ha rilevato che <<la valutazione da eseguirsi ad opera del Pubblico Ministero debba, per un verso, avere quale oggetto esclusivo gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari ed essere, per altro verso, funzionale non più alla mera e semplice sostenibilità dell’accusa in giudizio, quanto piuttosto ad una declaratoria di penale responsabilità della persona indagata>>. A tale valutazione è dunque da ritenersi estraneo l'approssimarsi del termine estintivo del reato, peraltro nel caso di specie neppure sussistente (ordinanza al link) 

Diversamente, poco tempo l'entrata in vigore della riofrma c.d. Cartabia, il GUP di Patti aveva rietnuto che ove il tempo residuo prima che maturi la prescrizione è inferiore alla durata media del giudizio di primo grado opererebbe la nuova causa di proscioglimento di cui all'art. 425 c.p.p. , poiché sarebbe ipotizzabile una ragionevole causa di proscioglimento.(sentenza al link)  

15 gennaio 2024

La Cassazione ribadisce che l'avviso 545 bis non è dovuto in sede di patteggiamento

 


Con ordinanza num. 47665, la Corte di cassazione ha ribadito che la disciplina di cui al primo comma dell'art. 545 bis c.p.p. non si applica al patteggiamento. Invero nella ordinanza si affermato che <<l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla (la pena) nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925 - 01)>> (ordinanza al link) 

12 gennaio 2024

Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia penale (Settembre - Ottobre 2023)

 



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale





Rel. 48/2023

SOMMARIO

PARTE I. DIRITTO PENALE​​​​ Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Previsione della pena non inferiore a tre anni di reclusione per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.: non fondatezza della q.l.c. dell’art. 590-ter cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALECitazione del responsabile civile: inammissibilità della q.l.c. dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
Assenza dell’imputato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: non fondatezza della q.l.c. dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.

11 gennaio 2024

Manomettere il cronotachigrafo di un autoarticolato é reato

 




La Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 17 novembre 2023, n. 46444 ha affermato il principio secondo cui la manomissione del cronotachigrafo di un veicolo integra il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro art. 437, c.p.) e non l’illecito amministrativo di cui all’ art. 179, comma 2, C.d.S., posto che non sussiste alcun rapporto di specialità tra le due norme.

10 gennaio 2024

Estorsione: il danno è costituito anche dall'aspettativa? Il delitto concorre con quello di turbata libertà degli incanti?

 



Con l'ordinanza al link, la sesta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni controverse:


  1. Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.
  2. Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione.
La decisione è attesa per l'udienza del 28 marzo 2024

09 gennaio 2024

Non è impugnabile l'ordinanza che neghi l'accesso alla giustizia riparativa



La Corte regolatrice, con apposito comunicato, ha reso noto la sua decisione in ordine all'eventuale impugnabilità della ordinanza in epigrafe, precisando che il divieto di impugnazione non viola alcuna norma costituzionale.(comunicato Cassazione)

08 gennaio 2024

La corte di cassazione offre oscuri chiarimenti in tema di pene sostitutive.




Con la sentenza n. 43848 (pubblicata il 31.10.23), la seconda sezione della corte di cassazione ha offerto alcune precisazioni in tema di pene sostitutive (provvedimento al link).

Nel caso di specie, la corte di appello di Bari, post introduzione delle pene sostitutive, aveva confermato una pena detentiva non superiore ad anni 4, irrogata antecedentemente alla riforma. Tuttavia i giudici distrettuali non avevano dato alcun avviso, ex art. 545 bis c.p.p., né avevano in ordine a tale omissione.

A fronte di ciò, la difesa aveva interposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 545 bis c.p.p..

La corte ha rigettato il ricorso.

Al riguardo i giudici della nomofilachia hanno osservato che l’avviso di cui alla norma censurata presuppone una delibazione positiva in ordine alla ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena, oltre quello del quantum di pena irrogata. Pertanto l’omesso avviso di per sé non comporta alcuna nullità.

Nondimeno il giudice <<potrà spiegare le ragioni del mancato esercizio del suo potere ufficioso in sentenza>> .

A fronte di ciò, l’imputato, se vorrà valersi della pena sostitutiva, sarà tenuto ad impugnare il relativo punto della sentenza, giusta i limiti cognitivi di cui all’art. 597 I co. c.p.p..

Con riguardo alla disciplina transitoria, la corte di cassazione ha peraltro specificato, che per gli appelli già pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella, l’istanza tesa alla sostituzione dovrà essere introdotta attraverso modalità compatibili col rito delle impugnazioni, e quindi, al più tardi, con le conclusioni.

Da quanto sopra scaturisce che il mancato avviso, ex art. 545 bis c.p.p., ad opera del giudice di appello, può integrare una nullità soltanto ove l’appellante abbia sollecitato l’applicazione di una pena sostitutiva e la corte non abbia fornito una risposta al riguardo.

<<Su questa falsariga- ad avviso dei supremi giudici- altro recente arresto di questa Corte… ha incidenter tantum affermato che anche a volere individuare in tale omesso avviso una nullità, si tratterebbe comunque di nullità a regime intermedio>>, da eccepire immediatamente dopo la lettura del dispositivo.

Forse tenendo presente tale arresto, la Corte nelle battute conclusive della sentenza, dopo aver ribadito che la difesa può censurare l’omesso avviso soltanto ove avesse già invocato la sostituzione della pena e il giudice nulla abbia detto nella motivazione sul rigetto della richiesta, ha aggiunto che la censura potrà pure muoversi nel caso in cui la difesa <<abbia fatto constatare a verbale tale omissione, sollecitando la Corte a fissare l’udienza di rinvio per la valutazione dei presupposti necessari per l’applicazione della misura sostitutiva>>, dovendosi altrimenti ritenersi intervenuta  acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa.

Applicando i superiori principi al caso scrutinato, si è rilevato che l’imputato e il suo difensore, pur presenti alla lettura del dispositivo, dinanzi al silenzio serbato dal collegio, non hanno sollecitato <<l’esercizio dei poteri ufficiosi della Corte (di appello)>> né la difesa- hanno sottolineato i supremi giudici- aveva invocato, nel corso del giudizio, l’applicazione di una sanzione sostituiva.

Complessivamente la motivazione appare poco perspicua.

Invero la corte sembra tenere insieme due schemi concettuali contraddittori. Infatti, se l’omesso avviso sottende una previa valutazione negativa sulla ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena, è evidente che nulla potrà pretendersi dalla difesa all’atto della lettura del dispositivo, potendo la stessa dolersi dell’erronea valutazione del giudice soltanto dopo averne letto le motivazioni. Ovviamente in tale evenienza la nullità non potrà che eccepirsi con l’impugnazione.

Diversamente, l’obbligo della difesa di dolersi immediatamente del silenzio del giudice presuppone che, a fronte di una pena non superiore a 4 anni, il decidente debba limitarsi a dare l’avviso di cui all’art. 545 bis e quindi aprire una fase contraddittoria sulla ricorrenza di ogni ulteriore requisito. In tal caso la nullità dovrà essere eccepita immediatamente.  


06 gennaio 2024

❌❌❌❌ Altri auguri dal Governo. Nuovi avvisi a pena di nullità ❌❌❌❌

 

Tra Natale e Capodanno, non sono mancati gli auguri governativi, tramite appositi provvedimenti, ai penalisti, in occasione della odierna festività  entrano in vigore le disposizioni del d.l.vo 203 del 07.12.2023.

A mente dell'art. 4 di tale decreto vengono introdotti nuovi avvisi tra quelli previsti dall'art. 419 (che disciplina l'avviso dell'udienza preliminare), dall'art. 429 (che attiene al contenuto del decreto che dispone il giudizio), dall'art. 552 (che disciplina il contenuto del decreto di citazione a giudizio).

Dal combinato disposto dell'art. 419, commi 1 e 7, 429, commi 1 e 2, 552, commi 1 e 2, si ricava che i nuovi avvisi siano previsti a pena di nullità. 

Giusta la previsione dell'art. 7 del d.l.vo, le nuove disposzioni non si applicano agli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare e ai decreti già emessi.

 Riportiamo infra il testo dell'art. 4 cit.

Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le  condizioni,
le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla  legge  in
relazione al reato per cui si procede»; 
    b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «con  l'avvertimento  all'imputato  che  potranno
essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni,  le  sanzioni  e  le
misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato
per cui si procede;»; 
    c) all'articolo 552, comma 1, lettera  d),  dopo  le  parole  «in
assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte,  ove
ne ricorrano le  condizioni,  le  sanzioni  e  le  misure,  anche  di
confisca, previste dalla legge in  relazione  al  reato  per  cui  si
procede».
   
 

05 gennaio 2024

❗LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217❗di Mattia Serpotta

 





Il Collega Mattia Serpotta, della Camera penale di Catania, sulle novità telematiche introdotte dalle ultime novelle legislative. 

Buona lettura

Qui, al link, il testo mi versione pdf.

A seguire in versione word editabile


LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI 

DOPO IL D.M. 29.12.2023 N. 217


1. Premessa 

L’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 prevedeva l’emanazione, entro il 31.12.23, di un Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, che doveva testualmente avere ad oggetto:

  1. le “regole tecniche” riguardanti il deposito con “modalità telematiche” degli atti del procedimento penale (comma 1);
  2. l’individuazione degli “uffici giudiziari e delle tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché dei “termini di transizione” al “nuovo” regime di deposito (comma 3).

Il Decreto era dunque legittimato da una norma di rango primario anche a rinviare – individuando, come vedremo, “gli uffici e gli atti” interessati – il “nuovo regime di deposito” di cui all’art. 111 bis c.p.p. 

Tale norma è stata introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia e prevede la “esclusività” della “modalità telematica”, salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4: 

1. In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.


L’art. 111 bis c.p.p. è una di quelle norme della riforma non entrate da subito in vigore. 

I commi 4 e 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 rinviano infatti l’applicazione di alcune disposizioni del codice di rito, così come modificate o introdotte ex novo, fra cui appunto l’art. 111 bis c.p.p., al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, oppure al diverso termine di transizione al nuovo regime di deposito eventualmente previsto dal regolamento di cui al comma 3 “per gli uffici e gli atti ivi espressamente richiamati”. 

Come meglio si vedrà più avanti, l’art. 3 del D.M. 29.12.23 n. 217, pur con una discutibile e non sempre coerente tecnica di redazione normativa, ha quindi espressamente disciplinato:

  • ipotesi di deposito telematico esclusivo al portale, in vigore a partire dal 14.1.2024;
  • ipotesi di deposito telematico facoltativo, e quindi alternative alla modalità cartacea e alla PEC, con un regime di transizione in vigore dal 14.1.2024 fino al 31.12.24;
  • ipotesi di preclusione all’uso del portale, per le quali è logicamente necessaria la modalità di deposito cartacea o a mezzo PEC, in continuità normativa con le precedenti disposizioni e con un regime di transizione in vigore fino alle scadenze di cui al prossimo punto;
  • le scadenze temporali decorse le quali si passerà al regime di esclusività del deposito al portale in tutti i vari uffici giudiziari. 


2. L’abrogazione dei D.M. 4 luglio 2023 e 18 luglio 2023


L’art. 4 del D.M. 29.12.23 ha espressamente abrogato i Decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 – cioè quello che aveva previsto l’obbligatorietà del deposito al portale dei meglio noti “103 atti” – e quello del 18 luglio 2023 che ne aveva poi sancito la facoltatività, in alternativa al modello cartaceo.

Ciò significa che l’individuazione degli atti, degli uffici giudiziari e delle modalità di deposito è oggi integralmente rimessa al D.M. 29.12.2023, salve alcune criticità interpretative in ordine all’eventuale sopravvivenza di alcune disposizioni degli art. 87 e 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, su cui si tornerà più avanti. 


3. La definizione di “modalità telematica” e di portale. 


L’art. 111 bis c.p.p. e tutte le altre norme introdotte dalla Riforma Cartabia non danno una definizione di “modalità telematica”, non individuano cioè quale sia il “mezzo” – portale o PEC – attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico.

Il D.M. 29.12.23 ha invece modificato il Regolamento n. 44 del 2011, introducendo l’art. 13 bis:


«Art. 13 bis (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).

 — 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici […] previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall’articolo 34.

2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».


È stato poi introdotto l’art. 7 bis, con il quale si è data una definizione del portale dei depositi telematici:


 «Art. 7 -bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). 

— 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento […].

3. L’accesso ai portali di cui ai commi 1 […] avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34». 


Sul piano della disciplina e delle definizioni, il Decreto individua dunque il portale come unico mezzo di trasmissione e deposito telematico degli atti del procedimento penale, salvo quanto si dirà più avanti in ordine all’uso delle PEC. 

 

4. I casi di deposito al portale obbligatorio


I commi 1, 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 individuano per “fase” e non più con una elencazione tassativa degli atti, i casi in cui, già a partire dal 14.1.24, il deposito dovrà avvenire con “le modalità telematiche di cui all’art. 111 bis c.p.p.”, dunque in modo “esclusivo” e obbligatorio: 

  1. atti della “fase delle indagini preliminari e dei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale”, con la sola esclusione degli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”. Per quest’ultimi, il deposito al portale è invece facoltativo, potendosi altresì ricorrere al cartaceo e, con i dubbi interpretativi che meglio vedremo, alla PEC
  2. la nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.


Solo rispetto a tale categoria di atti, stando al chiaro disposto di cui al comma 5 dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022, non essendo stato previsto “alcun termine di transizione” e di rinvio del deposito esclusivo con modalità telematica, l’art. 111 bis c.p.p. dovrebbe ritenersi applicabile a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. (14.1.24) e, con esso, le deroghe di cui ai commi 3 e 4.

Ciò significa che per questi atti, il deposito con modalità non telematiche dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, essere consentito in caso di “atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” e per gli “atti che le parti compiono personalmente”.


5. I casi di deposito al portale facoltativo


I commi 2 e 8 dell’art. 3 del D.M. 29.12.23 introducono una disciplina transitoria, dal 14.1.24 al 31.12.24, per la quale l’uso del portale è semplicemente facoltativo, quindi non esclusivo ma alternativo al cartaceo e, pur con le riserve che più avanti si vedranno, alla PEC. 

Il criterio di selezione non è ancora una volta l’elencazione degli atti, né la fase processuale, bensì l’ufficio di destinazione.

La regola generale è che si può depositare al portale qualsiasi atto – diverso da quelli visti al paragrafo 4 per cui l’uso del portale è obbligatorio – a condizione che sia destinato agli uffici giudiziari indicati al comma 2:  

– Corte di appello; 

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P); 

– Giudice di pace; 

– Procura generale presso la Corte di appello;

– Procura della Repubblica presso il tribunale; 

– Procura europea. 

Il deposito al portale è ancora possibile e non obbligatorio, come già visto nel paragrafo 4, anche per gli atti dei “procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari”.


6. I casi in cui non è consentito il deposito al portale


Il comma 3 individua i casi in cui il portale non è ancora utilizzabile:

a) se l’atto è destinato a uffici diversi da quelli indicati al comma 2 e quindi a:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

– Corte di cassazione.

– Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

b) per gli atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;

c) per gli atti che i riguardano i “procedimenti in materia di misure di prevenzione”.


Per gli atti per cui l’uso del portale non è ancora oggi consentito, l’unica via possibile sembra essere il deposito cartaceo, secondo le regole generali previste dal codice di rito, e la PEC, secondo la disciplina dell’art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022, limitatamente a questo punto, come si vedrà, da ritenersi ancora vigente. 


7. Deposito cartaceo


Come visto, il comma 8 prevede espressamente che il deposito cartaceo sia la modalità alternativa consentita in tutti i casi in cui l’uso del portale non è previsto come obbligatorio, ma facoltativo, oltre che nei casi in cui l’uso del portale non è ancora possibile. 





8. Deposito a mezzo PEC


Il comma 8 stabilisce che è consentito, “il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87 bis per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità

non telematiche”. Sono dunque gli stessi casi di cui al paragrafo 7. 

Sul punto, si tornerà più avanti. 

 

9. Problemi interpretativi e applicativi


9.1. Specifiche tecniche degli atti


L’art. 13 bis del Regolamento n. 44 del 2011 prevede che il deposito avvenga secondo le specifiche tecniche indicate dall’art. 34 dello stesso Regolamento.

Il comma 3 dell’art. 34 è stato modificato dal Decreto del 29.12.2023, nel senso che «Fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»

Per quanto riguarda il portale, dunque, devono ritenersi ancora vigenti le specifiche tecniche indicate da ultimo dal Provvedimento del D.G.S.I.A. dell’11.7. 2023.


9.2. Gli atti indicati dal comma 6 bis dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022


L’art. 87, comma 6 bis, stabilisce espressamente che la disciplina di deposito vi prevista per alcune categorie di atti – denuncia, querela, opposizione alla richiesta di archiviazione, etc. – cessi di avere efficacia secondo la scansione temporale sopra più volte menzionata: decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1 e 3 o, se previsto, alla scadenza del termine di transizione indicato da quest’ultimo per determinati “uffici o atti”.

Poiché per nessuno degli atti indicati dal comma 6 bis il D.M. 29.12.2023 ha stabilito un rinvio del regime di esclusività del deposito obbligatorio al portale, anzi espressamente ribadito dall’art. 3, rispetto a questi atti la disciplina dell’art. 87 cessa di avere efficacia a partire dal 14.1.2024.





9.2.1. La querela


A differenza di quanto previsto in precedenza, prima dal comma 6 bis dell’art. 87 e poi dal D.M. 4 luglio 2023, il D.M. 29.12.23 non fa più riferimento alla denuncia, alla querela e men che meno alla “relativa” procura speciale. 

A stretto rigore, la denuncia e la querela precedono l’avvio della “fase” delle indagini preliminari e quindi il deposito è ad essa estraneo. Se è corretta questa interpretazione, seguendo la regola generale, tali atti non rientrano tra quelli che devono essere obbligatoriamente depositati al portale, ma solo facoltativamente, e quindi in alternativa alla modalità cartacea, in quanto destinati alla Procura della Repubblica.

Considerando invece che la denuncia e la querela sono comunque collocati nel Libro V del codice di rito, relativo appunto alla fase delle “indagini preliminari”, e che certamente ne rappresentano l’atto di impulso, diventandone parte integrante, dovrebbe essere più corretta l’interpretazione per la quale, al di là della svista terminologica in cui è incorso il Decreto, essi sono “atti della fase” e quindi rientrano tra quelli che obbligatoriamente devono essere depositati al portale.

Seguendo entrambe le interpretazioni, il deposito della denuncia e della querela è in ogni caso sempre ammissibile al portale e ciò sia nell’ipotesi in cui il difensore sia nominato procuratore speciale, ex art. 122 e 336 c.p.p., sia nel caso in cui sia meramente delegato al deposito ex art. 337 c.p.p.


9.3. Gli atti indicati dal comma 6 ter dell’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 e la preclusione all’utilizzo della PEC contenuta nel comma 6 quinquies dell’art. 87 e nell’art. 87 bis.


Il comma 6 ter dell’art. 87 prevede testualmente che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, “sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6 bis”, cioè al portale. 

Il comma 6 quinquies prevede ancora che “per gli atti individuati ai sensi del comma 6 ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

L’art. 87 bis, nel disciplinare le modalità di deposito a mezzo PEC, ribadisce ancora una volta che ciò è consentito a condizione che si tratti di atti “diversi” da quelli individuati ai sensi del comma 6 ter dell’art. 87.

Dopo l’emanazione dei Decreti Ministeriali e la “circolare interpretativa” del luglio 2023, come noto, si era ritenuto che, stante quanto previsto chiaramente dagli art. 87 e 87 bis, norme di rango primario, la PEC non potesse essere utilizzata per tutti gli atti per i quali gli stessi Decreti ministeriali, norma di rango secondario, avevano previsto l’uso del portale.

Dopo l’abrogazione dei provvedimenti di luglio, il D.M. 29.12.23 ha però, nuovamente, selezionato – per fasi o per ufficio – gli atti destinati al portale. Ha poi previsto che la PEC sia utilizzabile nei casi in cui è consentito il deposito cartaceo, casi che però a loro volta si sovrappongono, salve alcune eccezioni, a quelli per i quali il deposito al portale è “consentito”, seppur non obbligatoriamente: questa è dunque testualmente la stessa ipotesi disciplinata dai commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 e dall’art. 87 bis

È necessario quindi chiedersi se l’efficacia di tali ultime norme, soprattutto nella parte in cui precludono l’uso della PEC, sopravviva o meno all’emanazione del D.M. 29.12.2023.

Preliminarmente, deve osservarsi che l’art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022 delinea in maniera chiara il contenuto che il Decreto ministeriale “delegato” avrebbe potuto e dovuto avere. 

Come già visto al paragrafo 1, lo stesso doveva infatti prevedere solo le “regole tecniche” del deposito telematico, gli “uffici giudiziari e le tipologie di atti” per cui possano essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché “i termini di transizione” al nuovo regime di deposito.

Stando alla lettera della norma, il Decreto non poteva quindi disciplinare i casi in cui è consentito l’uso della PEC, né ritenersi in tal senso “autorizzato” o “legittimato” da una norma di rango superiore.

Anche a ragionare diversamente, e interpretando il concetto di “regole tecniche” in via estensiva, cioè nel senso di comprendere anche l’individuazione del “mezzo” di trasmissione dell’atto, dunque la scelta tra il portale e la PEC, il D.M., con l’introduzione dell’art. 13 bis del D.M. 44 del 2011, ha chiaramente indicato il portale quale unico mezzo di deposito dell’atto del procedimento penale.

La vigenza dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87 poi, a differenza degli altri commi, non è testualmente ancorata all’emanazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, o al diverso termine di transizione ivi previsto, lasciandosi così chiaramente intendere che sopravvivano anche al D.M. 29.12.2023. 

Coerente con questa interpretazione è la circostanza che lo stesso art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, anche nella parte preclusiva all’uso della PEC, si applica testualmente “sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3” dell’art. 87 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati

Poiché per gli atti destinati in via facoltativa al portale il D.M. ha proprio previsto un termine di transizione fino al 31.12.2024, così rimandando il passaggio al “deposito telematico esclusivo”, rispetto a tale categoria anche l’art. 87 bis, al pari dei commi 6 ter e quinquies dell’art. 87, dovrebbe ritenersi a rigore vigente dopo il 14.1.24. 

Se è corretta tale interpretazione, l’uso della PEC è certamente consentito, ex art. 87 bis, soltanto nei casi in cui il deposito di un atto non può avvenire al portale, così come descritti al paragrafo 6, ma non in tutti gli altri casi indicati dal D.M. 29.12.2023 in cui l’atto è comunque destinato, obbligatoriamente o facoltativamente, al portale.

e

9.4. La lettura alternativa


Accedendo all’interpretazione opposta, la PEC potrà essere utilizzata, secondo la disciplina di cui all’art. 87 bis richiamata dall’art. 8 del D.M. 29.12.23, anche in tutti i casi in cui è possibile il deposito con modalità non telematiche, ivi comprese dunque le impugnazioni.

In quest’ultimo caso, rimane tuttavia il dubbio concreto che una norma regolamentare possa far “rivivere” anche le cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 87 bis, e ciò in deroga a quelle previste da una fonte di rango superiore, quale il codice di rito.


9.5 Il regime delle impugnazioni


Il regime transitorio delle impugnazioni dovrebbe essere il seguente:

– tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; 

– i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione a mezzo portale o, con le riserve già espresse, a mezzo PEC;

– per il deposito delle impugnazioni fuori sede, con la sola eccezione del decreto penale di condanna, per il quale c’è una norma espressa, rimane solo la possibilità del deposito al portale e, con le riserve già espresse, a mezzo PEC.

Va da ultimo aggiunto che, con Decreto legge del 30.12.2023, è stata prorogata la vigenza della disciplina emergenziale in tema di impugnazione, ex art. 94 del D. Lgs. 150 del 2022. 

Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 si applicano alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024.


9.6. Il deposito in udienza


Per gli atti per i quali il portale è individuato come unica modalità di deposito va da sé che sia sempre consentito il deposito in udienza secondo le modalità ordinarie previste dal codice di procedura penale: si pensi, ad esempio, al deposito della nomina del difensore. 

Al di là delle deroghe di cui all’art. 111 bis c.p.p., laddove la norma fosse ritenuta per questi atti in vigore dal 14.1.24, lo dice testualmente anche l’art. 2 del provvedimento del DGSIA dell’11.7.2023, ancora vigente, laddove si ribadisce che “Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza”.


9.7 La “validazione dell’atto” depositato al portale


L’art. 13 bis del regolamento n. 44 del 2011, prevede testualmente che “gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente, senza l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

Nel ribadire la regola per la quale il deposito si ha per effettuato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, e non nel diverso momento in cui lo stesso viene “accolto”, si introduce il principio per il quale non è ammissibile l’intervento dei funzionari di cancelleria ai fini della “validazione” del deposito, salvo che ricorrano non meglio specificate “anomalie bloccanti”.


10. Il regime di transizione delle esclusività


I restanti commi dell’art. 3 prevedono le scadenze temporali decorse le quali entrerà in vigore la disciplina del deposito telematico in via esclusiva, per come disciplinato dall’art. 111 bis c.p.p.

Vengono cioè individuate le date in cui, negli uffici giudiziari che seguono, il portale sarà l’unico strumento consentito:


a) dall’1.1.25, negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale;

b) dal 30.6.25, negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione; 

c) dall’1.1.26, negli uffici del Giudice di Pace, della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.


Avv. Mattia Serpotta

Foro di Catania

























SCHEMA RIEPILOGATIVO



Tutti gli atti della fase delle indagini preliminari, con la sola eccezione di quelli dei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari


Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


Nomina, rinuncia o revoca del mandato, in qualsiasi fase processuale, purché destinata ai seguenti Uffici giudiziari:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.




Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


Denuncia e querela, sia in caso di procura speciale ex art. 122 c.p.p., sia di delega al deposito.

Dal 14.1.2024

PORTALE OBBLIGATORIO


(portale facoltativo, in alternativa al cartaceo, se si ritiene che non rientrino tra gli atti della “fase” delle indagini preliminari)

Procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


PORTALE FACOLTATIVO

CARTACEO

PEC (con riserva)

 

Qualsiasi atto (comprese le impugnazioni) diverso da quelli per cui è obbligatorio il portale, purché destinato a:

– Corte di appello;

– Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P);

– Giudice di pace;

– Procura generale presso la Corte di Appello;

– Procura della Repubblica presso il Tribunale;

– Procura europea.


Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


PORTALE FACOLTATIVO

CARTACEO

PEC (con riserva)

Atti destinati a:

– Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;

– Tribunale per i minorenni;

– Tribunale di sorveglianza (quindi anche il Magistrato di Sorveglianza);

– Corte di cassazione.

– Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC 

Atti relativi alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) del codice di procedura penale;


Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC

Atti che i riguardano i procedimenti in materia di misure di prevenzione.

Dal 14.1.2024 fino al 31.12.2024


CARTACEO

PEC



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