18 settembre 2025

Condizioni di procedibilità – Querela – Remissione – Produzione in giudizio della stessa da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato – Equivalenza alla mancanza di ricusa – Sussistenza – Ragioni – Condizioni.

 




La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che l’accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. pen. sez. VI n. 30377/2025 al link

17 settembre 2025

Limitazioni corrispondenza detenuto 41 bis: per la CEDU non basta un generico rinvio al decreto che applica il 41 bis

 

La Corte EDU ha condannato, ancora una volta, l'Italia in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti ristretti al 41 bis o.p.(sentenza CEDU Gullotti v. Italia) 

In passato, le attenzioni dei Giudici di Strasburgo si erano concentrate sulla disciplina del previgente art. 18 o.p., secondo cui il giudice poteva disporre, con decisione motivata, il visto di censura della corrispondenza di un detenuto, senza specificare i casi in cui era possibile adottare tale decisione. Conseguentemente, la Corte aveva ritenuto che <<le decisioni basate sull’articolo 18 delle Norme sull’ordinamento penitenziario violassero l’articolo 8 della Convenzione in quanto non erano “previste dalla legge”, poiché non stabilivano norme sulla durata della validità delle misure di controllo della corrispondenza del detenuto o sui motivi che potevano giustificarle e non indicavano con ragionevole chiarezza la portata e le modalità di esercizio della inerente discrezionalità conferita alle autorità pubbliche (si vedano Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 143, CEDU 2000; Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §§ 176-180, CEDU 2000-IV; Messina c. Italia (n. 2), sopra citata, §§ 75‑83; Calogero Diana c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-33, Reports of Judgments and Decisions 1996-V; e Domenichini c. Italia, 15 novembre 1996, §§ 29-34, Reports 1996-V)>>.

Per conformarsi alle sentenze della Corte, la legge n. 95 del 2004 introdusse l’articolo 18-ter delle Norme sull’ordinamento penitenziario. Rispetto alla nuova disposizione è stato riconosciuto che <<diversamente dall’articolo 18, l’articolo 18-ter prevede che la misura sia adottata dall’autorità giudiziaria mediante decreto motivato in circostanze specifiche (in particolare per prevenire la commissione di reati, mantenere la sicurezza in carcere e garantire la riservatezza delle indagini) e per un periodo di tempo limitato. Pertanto, alle autorità non è più concessa una discrezionalità illimitata>>. 

Ma se la nuova disciplina domestica ha passato il vaglio sovranazionale, l'ulteriore condanna del nostro paese si appunta sulle tecniche motivazionali del provvedimento restrittivo. Infatti, a tale riguardo, la Corte ha osservato che, nel limitare il diritto alla corrispondenza, non sia sufficiente un rinvio generico al decreto ministeriale che applica il regime dell’articolo 41-bis sia di per sé sufficiente a giustificare ulteriori restrizioni.  

16 settembre 2025

Confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo – Possibilità, per il terzo, di rivendicare l’effettiva titolarità dei beni ablati – Sussistenza – Possibilità, per il terzo, di prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura – Esclusione

 




Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

15 settembre 2025

Il caso Tortora "unico e irrepetibile" ? di Daniele Livreri

 

In relazione alla presentazione della serie "Portobello", il regista, Marco Bellocchio, ha affermato che "sebbene un caso come quello di Tortora sia unico e irripetibile, credo che la possibilità di sbagliare esista ancora" (Il Dubbio, ed. 02.09.2025), (articolo al link) .

Per quanto ogni caso giudiziario è unico, la irripetibilità della vicenda Tortora presuppone che il contesto in cui essa è maturata e si è sviluppata sia venuto meno.  

La spettacolarizzazione degli arresti è finita?  L'adesione acritica ai risultati delle inchieste è un lontano ricordo?  L'ordinamento ha approntato i migliori strumenti risarcitori per le vittime degli errori giudiziari? Dal caso Tortora si sono tratti solidi insegnamenti sulla gestione e sulla valutazione dei "pentiti"? Si è pervenuti ad un giusto equilibrio tra il rischio del giudicare affidato ai magistrati e l'errore di cui costoro devono rispondere?

Per chi volesse  ripercorrere quella vicenda, alleghiamo il link al sito di errori giudiziari (link al sito di "Errori giudiziari")

 

         

12 settembre 2025

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 -

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

11 settembre 2025

Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione – Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio – Rilevanza della sua efficacia retroattiva sul vincolo ai fini della configurabilità del reato per il periodo precedente la sua delibazione – Esclusione – Ragioni

 




La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest’ultima diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto ex tunc, posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, medio tempore verificatasi, dovendo essere verificata al momento della sua realizzazione la rilevanza penale dell’inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di disposto dal giudice civile in favore del coniuge separato.


10 settembre 2025

Delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Perfezionamento - Indicazione - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

 


La Terza Sezione penale, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che il delitto di sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo – quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette – di cui al combinato disposto degli artt. 62-quinquies d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 e 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, configurandosi in forma tentata nel caso in cui l’agente precostituisca una situazione, di fatto o di diritto, tale da rendere impossibile l’ottemperanza alla pretesa tributaria alla scadenza del termine.

09 settembre 2025

MODIFICATO IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Lo scorso primo settembre sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Titolo IV del Codice deontologico forense, che entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione. 

(TESTO MODIFCHE AL LINK)

08 settembre 2025

Patrocinio a spese dello Stato variati i limiti di redditi




Il Ministero della Giustizia ha provveduto, ex art. 77 del DPR 115/2002, ad adeguare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elevandolo a euro 13.659,64 (Gazzetta Ufficiale al link)

05 settembre 2025

Il vincolo tra i reati e la competenza

 



Il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016), né le vicende relative ai procedimenti connessi, già riuniti, come quella della loro separazione per la definizione anticipata di alcuni di essi, interferiscono in alcun modo sulla competenza unitariamente determinatasi, con riferimento a tutte le regiudicande, al momento della "vocatio in judicium".

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Seconda Penale - Sentenza n. 26334 del 18 luglio 2025 a link


04 settembre 2025

La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il reato di guida in stato di ebbrezza

 


La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. La astratta configurabilità della causa di non punibilità, tuttavia, non esime il giudice dall’operare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1, lett. c). D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018).


03 settembre 2025

Il vizio di travisamento della prova

 


Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

02 settembre 2025

Il paese col più basso tasso d'omicidi volontari nell'UE? L'Italia. Eppure lo sottaciamo





Sul finire del 2024 ci eravamo già occupati dei dati che mostravano come in Italia l'aumento degli ergastoli risultasse ingiustificato rispetto all'andamento degli omicidi (Nostro post al link)  

Le superiori considerazioni sono avvalorate anche dal Report dispensato nel corso di quest'anno dal Ministero dell'Interno, in ordine agli omicidi volontari consumati in Italia.

Al riguardo tra i dati di rilievo si colgono i seguenti: 

1) nel decennio 2015-2024 il numero degli omicidi volontari è diminuito del 33%: invero, a fronte di 475 eventi omicidiari consumatisi nel 2015, i casi censiti nel 2024 si sono ridotti a 319; 

2) il trend è confermato anche per il 2024, considerato che in questo ultimo anno si registra un decremento del 6% rispetto al 2023;

3) la riduzione del numero degli omicidi riguarda le vittime di entrambi i sessi, infatti, al decremento del totale generale degli omicidi, nel detto decennio, corrisponde una flessione del 38% per gli uomini e del 22% per le donne; 

4) nello stesso periodo di tempo si registra una assai sensibile  riduzione degli omicidi riconducibili, secondo il Ministero degli Interni, all’ambito della criminalità organizzata, registrandosi  una flessione del 72%. 

Dopo aver riportato i dati del decennio 2015-2024, il Report dedica un paragrafo all'analisi comparata attraverso i dati forniti da Eurostat, che però si arrestano al 2022. Orbene, relativamente al 2022, <<la classifica EUROSTAT dei paesi che hanno fornito i dati degli omicidi volontari ogni 100.000 abitanti pone l’Italia, con un tasso dello 0,55, tra i paesi più sicuri per questo tipo di reato, seconda solo alla Svizzera che, con il tasso dello 0,48, chiude la classifica>>. In sintesi, almeno al 2022, l'Italia è il paese con il minor tasso di omicidi dell'intera Unione Europea, il cui tasso media si attesta(va) all'0.86% ogni centomila abitanti. 

Perchè una notizia di tal genere è pressoché assente dal dibattito pubblico?

(report al link)

01 settembre 2025

Novità in tema di reati ambientali. La direttiva della Procura di Parma

 

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8.8.2025, ed in vigore dal 9 agosto 2025. intitolato "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi",  ha introdotto una serie di novità in tema di illeciti ambientali (G.U. al link)

In seguito a ciò, la Procura di Parma ha diramato una direttiva esplicativa del testo governativo che riteniamo utile segnalare ai lettori di questo blog.  

Per la citata Procura, <<le linee essenziali della riforma possono così sintetizzarsi: 

(a) creazione di nuove norme incriminatrici e generalizzato aumento delle sanzioni (amministrative e penali); 

(b) in particolare, inasprimento delle pene nei casi in cui: 

    • dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 

    • il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze; 

(c) aumento di sanzioni allorquando il fatto venga commesso mediante l’utilizzo di veicoli a motore; 

(d) migliore definizione del confine tra il d. lgs 152/2006 ed il Codice della Strada, attraverso l’esplicitazione delle condotte ricadenti nell’una o nell’altra disposizione normativa>>. 

Per chi volesse leggere il documento dell'Ufficio inquirente rimettiamo il link (direttiva Procura Parma)

01 agosto 2025

Buone vacanze

 



"Foro e Giurisprudenza", per il mese di agosto, sospenderà le pubblicazioni quotidiane. 

Daremo conto soltanto di approfondimenti e novità, se ve ne saranno.

Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente dal mese di settembre.

Buone vacanze!


31 luglio 2025

Rapina impropria e omicidio: ricorre l'aggravante del nesso teleologico? Decideranno le sezioni unite

 


Questione penale Pendente del ricorso R.G. n. 41741/2024 ud. 27/11/2025


Se, in caso di rapina impropria, consumata o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.


Ricorrente: P.G. c/Margjini Emirjon + altri

Relatore: V. Siani

Data udienza: 27 novembre 2025

Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 61, 628, 575, 576, 15, 84.

30 luglio 2025

" NULLITA' E' SE GIUDICE DA' ". LA CORTE di CASSAZIONE E IL REALISMO DI BOSKOV.

 

 

Siamo sicuri che sia agevole, almeno per ogni calciofilo che abbia superato gli "anta", rammentare la frase di Vujadin Boskov, indimenticato allenatore della Sampdoria, secondo cui "rigore è quando arbitro fischia". La celebre espressione dell'allenatore serbo potrebbe spiegare il senso di una recente sentenza della Corte di legittimità.  

Invero i giudici nomofilattici hanno precisato che nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, in applicazione del cd. "criterio di pregiudizio effettivo", <<perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017, Amato, Rv. 269028; negli stessi termini: Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv.235697)>>. E ciò perché- hanno chiosato i supremi giudici-  << le forme processuali sono un valore nella misura in cui servono a garantire la celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sull'effettivo esercizio del diritto alla difesa (Sez. 5, n. 49287 del 30/9/2019, Budui). Da qui l'onere, che incombe sul soggetto interessato a far valere l'invalidità processuale, di specifica allegazione del fatto suscettibile di generare il vulnus subito nel concreto esercizio del diritto di difesa>>.  (sentenza al link)

In realtà, ci pare che la decisione della Corte muova da un asserto sbagliato: se infatti è vero che le nullità presidiano garanzie processuali, è altrettanto vero che il Legislatore, ponendo una nullità, ha già ponderato che la violazione di legge leda quelle garanzie. La tassatività delle nullità si giustifica proprio per questa opera di selezione condotta a monte dell'enunciato normativo. Diversamente la Corte ritiene che seppur sussista la violazione sanzionata dal Legislatore con la nullità, il Giudice potrà poi disapplicare la sanzione processuale, conducendo EGLI stesso una valutazione, nel caso concreto, della lesione delle garanzie processuali.

Peraltro, ci pare che questo arresto giurisprudenziale finisca per tradire la stessa funzione della Corte di Cassazione: chiamata a presidiare la legge da eventuali errori del Giudice, la Corte finisce invece per giustificarli. 


29 luglio 2025

DEPOSITO ATTI IN UDIENZA: è possibile farlo anche cartaceamente. Ci voleva l'interpretazione della Corte di Cassazione per chiarire il chiaro tenore delle norme

 



La Cassazione torna nuovamente a pronunciarsi sulla costituzione di parte civile presentata in udienza e non depositata telematicamente, ex art. 111 bis c.p.p.

Secondo la V Sezione:

- “la riforma ‘Cartabia’ non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza”, tra cui “la costituzione di parte civile (come pure, esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste)”.
- l'art. 111 bis c.p.p., comma 3, prevede in ogni caso una deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, nella quale possono farsi rientrare anche la "produzione di documenti" e “il deposito di atti quali la costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza”;
- “l’obbligo di deposito telematico, introdotto dalla richiamata normativa, primaria e secondaria, deve intendersi riferito ai casi di costituzione anticipata, per l’udienza preliminare, o per l’udienza predibattimentale, e non anche al caso, qui ricorrente, della costituzione che avvenga direttamente in udienza, come consentito dall’art. 78 cod. proc. pen.”.

Questo dunque il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

- il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali;

- "l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’art. 111 -bis cod. proc. pen., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale".

28 luglio 2025

❌ATTENZIONE: nuovi termini per presentare la querela❌ Sentenza 123/2025 Corte Costituzionale: dice no alle disparità ingiustificate nella procedibilità dei reati

 


La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La disposizione impugnata stabilisce che, per alcuni reati (violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti), si continui a procedere d’ufficio anche quando il reato connesso, originariamente procedibile d’ufficio, divenga perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.

Contesto del Caso

  • Fatto: Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in un procedimento penale per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). La persona offesa aveva rimesso la querela, ma l’applicazione dell’art. 85, comma 2-ter, impediva l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione, mantenendo la procedibilità d’ufficio.

  • Norma impugnata: L’art. 85, comma 2-ter, prevede che i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. restino procedibili d’ufficio se connessi a un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma Cartabia o del decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024).

Argomenti del Rimettente (Tribunale di Verona)

  1. Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior):

    • La disposizione impedisce l’applicazione di un regime più favorevole (procedibilità a querela) introdotto successivamente, senza giustificazioni ragionevoli.

    • Contrasta con l’art. 3 Cost., poiché crea un trattamento diseguale tra casi omogenei.

  2. Disparità di trattamento:

    • La norma opera solo per i reati connessi a delitti modificati dal decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024), ma non per quelli modificati dalla riforma Cartabia, creando un’ingiustificata differenza.

Difesa dello Stato (Avvocatura Generale)

  • La deroga al principio di retroattività è giustificata dalla tutela delle vittime vulnerabili, evitando loro di doversi "esporre" a querela a distanza di tempo.

  • La disparità di trattamento è inesistente, poiché i reati connessi sono diversi (danneggiamento vs. altri reati).

Decisione della Corte Costituzionale

  1. Natura della disposizione:

    • La norma ha carattere derogatorio rispetto al principio di retroattività della lex mitior, poiché blocca l’applicazione di un regime più favorevole.

  2. Violazione dell’art. 3 Cost.:

    • La deroga non è giustificata da esigenze costituzionalmente rilevanti. La tutela delle vittime non è sufficiente, poiché:

      • Nel caso di atti persecutori, la vittima può già rimuovere la querela anche a processo avviato.

      • La procedibilità d’ufficio forzata può ledere la riservatezza della vittima, costretta a partecipare al processo.

    • La disparità di trattamento tra reati connessi a diversi decreti è irragionevole.

  3. Rimedio:

    • La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, nella parte in cui si applica al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) connesso a danneggiamento (art. 635 c.p.).

    • Stabilisce che i termini per la querela decorrano dalla pubblicazione della sentenza in G.U.



Schema Riepilogativo

AspettoDescrizione
Norma impugnataArt. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia).
Parametro costituzionaleArt. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza).
ContestoProcedimento penale per atti persecutori e danneggiamento; querela rimessa.
ProblemaLa norma blocca l’applicazione della procedibilità a querela per reati connessi.
Argomenti pro illegittimità1. Deroga ingiustificata alla lex mitior.
2. Disparità di trattamento.
Difesa dello StatoTutela delle vittime vulnerabili.
Decisione CorteIllegittimità costituzionale: la deroga non è ragionevole e viola l’art. 3.
EffettiDecorrenza dei termini per querela dalla pubblicazione della sentenza.

Punti Chiave

  • La Corte ribadisce che le modifiche al regime di procedibilità sono soggette al principio di retroattività della lex mitior.

  • La deroga al principio deve essere giustificata da esigenze costituzionali, assenti in questo caso.

  • La sentenza favorisce l’imputato e la vittima, consentendo l’estinzione del reato per remissione di querela.

25 luglio 2025

La richiesta cautelare può anche non richiamare gli atti su cui si fonda

 

Il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una istanza di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, richiedeva una integrazione istruttoria. Il pubblico ministero  depositava quindi una elencazione di atti integrativi, trasmessi al GIP con l'indicazione sommaria dei motivi per cui i suddetti atti erano da intendersi quali riscontri all’ipotesi accusatoria. 

Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta di misura cautelare, ritenendo che la mera allegazione di attività istruttoria non richiamata nella richiesta di misura cautelare, rimasta immutata, non consentisse di poter vagliare la gravità indiziaria.   

Il Tribunale per il riesame riformava il provvedimento

L'imputato interponeva ricorso, ma la Corte di legittimità ha precisato che l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero, «che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda». La norma- ad avviso dei giudici della nomofilachia- non richiede la trascrizione del materiale investigativo nella richiesta di misura ma l’indicazione degli elementi di indagine che fondano la sussistenza del fumus commissi delicti, desumibili dagli atti di indagine compiuti e allegati alla richiesta. Infatti, la domanda cautelare deve essere qualificata dall'allegazione degli atti su cui si fonda, ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere sulla domanda stessa (Sez. F, n. 34201 del 25/08/2009, Trovato, Rv. 244905). Quindi, hanno concluso i giudici della Corte di Cassazione, la deduzione difensiva secondo cui, per rendere gli atti allegati alla richiesta di misura utilizzabili, sarebbe stato necessario esplicitamente richiamarli era manifestamente infondata e su di essa il Tribunale per il riesame non aveva l‘obbligo di motivare (sentenza al link)

24 luglio 2025

Patteggiamento reati contro la p.a. - restituzione prezzo o profitto del reato- come procedervi

La sesta sezione di legittimità ha offerto utili delucidazioni in ordine alla condizione di procedibilità del patteggiamento, in tema di delitti contro la p.a., come prevista dall'art. 444-comma 1-ter cod. proc. pen.. Al riguardo la Corte ha ritenuto che <<la restituzione del profitto o del prezzo del reato prevista dall'art. 444-comma 1-ter cod. proc. pen. non va intesa come la retrocessione di quanto ricevuto per commettere il reato allo stesso soggetto da cui è stata ricevuta (come nel caso della corruzione), né come ristoro o riparazione della perdita economica subita dal soggetto danneggiato dalla indebita appropriazione (nel caso del peculato) o dalla vittima dell'abuso costrittivo del pubblico ufficiale (nel caso della concussione), ma come un atto dispositivo di carattere patrimoniale che dia conto della dismissione del vantaggio economico, con la messa a disposizione della somma corrispondente al prezzo o al profitto del reato quale condizione processuale per poter accedere al rito del patteggiamento, affidando poi all'autorità giudiziaria la valutazione della destinazione da dare in concreto a tale offerta >>.

In ogni caso la sentenza ha precisato che la violazione della condizione è denunciabile con ricorso per cassazione dal momento che la pronuncia di merito <<ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibile ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delle impugnazioni (fra le tante, Sez. 6, n. 19679 del 27/01/2021, Bove, Rv. 281664)>>. (sentenza al link),

23 luglio 2025

Straniero: Trattenimento amministrativo - Rinvio pregiudiziale alla CGUE

 



Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ex art. 14 l. n. 286 del 1998 – Previsione di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 14 del 2024 – Possibile ostatività alla sua applicazione del disposto di cui agli artt. 3, 6, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Trattenimento amministrativo – Destinatari di provvedimento di espulsione che, condotti una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, presentino domanda di protezione – Disciplina interna di cui alla legge n. 14 del 2024 che, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, consente di disporre il trattenimento – Possibile ostatività alla sua applicazionese dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Prima Sezione Penale ha sottoposto, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti, a norma dell’art. 267 TFUE:

- se la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli artt. 3, 6, 8, 15, 16 ostino all’applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art.14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio;

- in caso di risposta negativa a tale questione, se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, osti ad un’applicazione della disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda.

La sentenza al link

22 luglio 2025

Il sequestro e il Velo del Custode. Miti giuridici e nebbie ermeneutiche nella decisione Cass., Sez. VI, 1° aprile 2025, n. 13585- di Guido Todaro

Abstract

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 13585/2025 solleva rilevanti interrogativi sul controllo giudiziale in materia di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, alla luce della direttiva 2016/680/UE e del principio di proporzionalità. Il commento, pur mantenendo una impostazione tecnico-giuridica, ricorre a immagini tratte dalla mitologia celtica, da suggestioni della letteratura russa e americana, e dal pensiero di Franco Cordero per evidenziare il carattere iniziatico e simbolico del conflitto, mai sopito, tra potere investigativo e garanzie difensive.

Sommario: 1.Il principio oltre la norma: proporzionalità e custodia. - 2. Il P.M. come Custode (im)proprio: il rischio del doppio ruolo. - 3. La nullità “a geometria variabile” e la nebbia del processo. - 4. Il principio di legalità come pietra sacra. - 5. La voce del Nuovo Mondo e l’eco di Cordero. - 6. Conclusione. Senza il Custode, resta solo la nebbia.

1. Il principio oltre la norma: proporzionalità e custodia

Nel cuore delle Costituzioni moderne, accanto alle norme scritte, dimora un principio che agisce come antico spirito protettore del diritto vivente: la proporzionalità. In epoche remote, i druidi scolpivano nella parola tramandata il compito di bilanciare il caos e l’ordine: oggi, la stessa funzione è assolta da tale principio, che non è solo strumento di misura, ma forza simbolica di armonia tra libertà e necessità.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la decisione C.G. c. Bezirkshauptmannschaft Landeck (Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-548/21), ha riaffermato che ogni ingerenza nei diritti fondamentali dev’essere necessaria, proporzionata e fondata su norme accessibili, chiare e prevedibili. Ciò vale a maggior ragione in materia di accesso a dati personali custoditi nei dispositivi digitali che rappresentano, a ben guardare, i nuovi calderoni dell’identità personale: scrigni che contengono ciò che un tempo apparteneva solo all’anima.


2. Il P.M. come Custode (im)proprio: il rischio del doppio ruolo

Nel caso esaminato, un decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza viene disposto dal pubblico ministero senza previo controllo giudiziario. L’eccezione difensiva sollevata — fondata sulla direttiva 2016/680/UE e sul d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 — richiama il principio secondo cui solo un giudice o un’autorità amministrativa indipendente può autorizzare l’accesso a tali dati: principio recentemente rimarcato dalla Corte di Lussemburgo con la decisione del 4 ottobre 2024, C-548/21, già richiamata.

Nella tradizione celtica, il Custode del Cerchio Sacro non è mai colui che varca la soglia, ma colui che ne veglia l’accesso. Identificare il pubblico ministero con l’autorità indipendente significherebbe confondere il druido con l’invasore, il guardiano con il desideroso di penetrare la sfera. Una sovrapposizione che, se legittimata, genera un corto circuito arcaico, quasi ancestrale: l’unità tra il controllato e il controllore, come nei sogni inquieti di Dostoevskij, dove bene e male abitano la stessa coscienza.

Fortunatamente, la Corte Suprema prende le distanze da questa visione: l’assenza di terzietà del pubblico ministero preclude, in radice, l’effettività del controllo sul trattamento dei dati personali (superando così un recente arresto della medesima Corte: Cass., Sez. V, 28 gennaio 2025, n. 8376, non mass.). 


3. La nullità “a geometria variabile” e la nebbia del processo

Pur riconoscendo la violazione del diritto eurounitario, essendo necessario l'intervento di un Giudice, la Corte ritiene che il vizio non sia declinabile nei termini di un'inutilizzabilità probatoria -  poiché è compito del diritto nazionale, e non di quello dell'Unione, stabilire le regole relative all’ammissibilità e alla valutazione delle prove (Corte giust. UE, 20 aprile 2024, causa C-670/22, EncroChat) –ma di una mera nullità e, soprattutto, che sia stato “assorbito” dalla successiva verifica giurisdizionale del Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 324 c.p.p. 

Nasce così una nullità condizionata, variabile, contestuale. È il trionfo della logica floue: non esiste una regola binaria, ma una valutazione olistica che guarda all’intero procedimento, come se si potesse, ex post, ridisegnare il cerchio sacro attorno al fuoco del diritto violato.

Nel pensiero di Tolstoj, la legge scritta è cosa morta se non corrisponde al sentimento di giustizia. Ma questa giustizia, se sganciata dalla norma, rischia di diventare arbitrio vestito da saggezza. 

La sentenza in commento, pur animata da un lodevole sforzo di armonizzazione tra diritto interno ed europeo, sembra smarrire il punto essenziale: i diritti fondamentali non possono essere oggetto di bilanciamenti o di sanatorie implicite.

Ci si avvicina, così, pericolosamente, a quella zona in cui — per dirla con Bulgakov — «Mai chiedere nulla, mai e per nessuna ragione, soprattutto a quelli che sono più forti di te. Ti toglieranno tutto e non ti daranno mai nulla» (Il Maestro e Margherita).

È il monito amaro che attraversa le pagine del romanzo come un presagio: ogni rinuncia al presidio della legalità apre la strada alla discrezionalità dei forti, alla deriva dell’equilibrio processuale come concessione, non come diritto.

In altri termini: l'assenza di un controllo reale sul potere investigativo, che postula ex ante l'intervento del Giudice, espone i soggetti deboli - tali sono per definizione gli indagati/imputati nel processo penale - al dominio degli apparati forti (id est: il potere statuale), esattamente come nel mondo immaginifico e crudele evocato da Bulgakov. 

E così, come accade al signor K. ne Il processo di Franz Kafka, l’individuo si ritrova invischiato in un meccanismo senza volto, dove l’autorità è ovunque ma mai presente, dove la colpa è presupposta e l’assoluzione irraggiungibile, e dove il diritto si consuma nel buio di una macchina che non conosce custodi, ma solo esecutori. Il processo penale rischia così di scivolare dal rito alla fatalità, dal giudizio alla condanna per assenza di forma.


4. Il principio di legalità come pietra sacra

L’art. 111, comma 1, Cost., impone che il processo sia regolato dalla legge: ciò per essere "giusto". Non dal sentimento soggettivo di giustizia. Non da valutazioni compensative. Non dalla necessità di efficienza. La legge è il menhir attorno a cui si forma il rito: spezzarne la forma, significa dissolverne la forza.

Il principio di proporzionalità deve essere inteso come garanzia e non può mai giustificare l’annullamento dei diritti fondamentali: consente la loro limitazione solo in nome di un interesse superiore definito dal Legislatore, non dalla convenienza del Giudice.


5. La voce del Nuovo Mondo e l’eco di Cordero

Nel silenzio solenne che accompagna la giurisprudenza di legittimità, si insinua anche il sussurro della tradizione giuridica americana, dove la giustizia costituzionale ha imparato — a caro prezzo — che le libertà civili non si difendono con strumenti flessibili, ma con regole chiare e review indipendenti. Da Katz v. United States a Carpenter v. United States, il principio di “judicial authorization” è condizione imprescindibile per l’accesso investigativo a dati sensibili.

Ma come avrebbe ricordato Franco Cordero, il processo penale non è un meccanismo, ma un rito drammatico e razionale, carico di tensione simbolica. La legalità processuale è un ordito simbolico e tecnico: ogni deroga può alterare l’equilibrio profondo del processo. Nei suoi scritti, il processo è scena, verità e mito. E come nei grandi giuristi americani — Jerome Frank, Benjamin Cardozo — il diritto non è solo regola, ma forma e rito, e la giustizia si misura nel rispetto delle condizioni formali che permettono al conflitto di svolgersi nel cerchio sacro della Costituzione.


6. Conclusione. Senza il Custode, resta solo la nebbia

La pronuncia commentata nasce da e con nobili ideali - postulare l'intervento del Giudice ove si tratti di disporre il sequestro di dispositivi informatici - ma mostra un inquietante scivolamento verso un pragmatismo processuale, che in luogo del diritto rituale propone un diritto adattabile e pseudo-efficientista. 

Un sistema penale che cede all’equilibrio percepito, rinunciando ai presìdi della legalità, rischia di diventare una foresta senza sentieri, dove le parole perdono la loro forza sacrale.

Come insegnano i racconti druidici, i romanzi di Dostoevskij e le Corti americane, senza il Custode non vi è rito, senza regola non vi è giustizia, senza misura non vi è verità.

(Pronuncia n. 13585/2025 al link)

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

 

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