15 giugno 2026

I limiti all'impugnazione della sentenza di "concordato in appello"

 


Concordato in appello: ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 17721/2026 al link

12 giugno 2026

Astensione degli avvocati e prescrizione “sospesa senza limiti”

 





Abstract

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza n. 17949/2026, dichiara inammissibile il ricorso di M.F. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna per reati patrimoniali. Il ricorrente lamentava la maturata prescrizione (contestando la rilevanza della recidiva e il computo della sospensione per astensione del difensore), carenze motivazionali sulla responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. La Cassazione respinge ogni censura: la recidiva non era stata impugnata in appello; la prescrizione è correttamente calcolata considerando l’aumento per recidiva e l’intero periodo di sospensione (266 giorni) per adesione del difensore all’astensione collettiva, senza applicare il limite dei 60 giorni ex art. 159 c.p. (giurisprudenza consolidata). Gli altri motivi sono aspecifici o meramente reiterativi, privi di confronto critico con la motivazione conforme dei due gradi di merito. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.


Approfondimento

Il ricorso di M.F. è avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 21 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese il 26 febbraio 2025 (con condanna al pagamento delle spese processuali).

Motivi di ricorso (tre):

Prescrizione e recidiva – Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.) in relazione agli artt. 157, 99 comma 2 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata il 30 agosto 2025, contestando l’applicazione della recidiva (al momento del fatto non vi sarebbero state condanne precedenti) e la durata della sospensione per astensione del difensore (che secondo lui doveva essere limitata a 60 giorni).

Difetto di motivazione sulla responsabilità – Carenza e scarsità della motivazione in ordine all’utilizzo della carta Postepay da parte dell’imputato e all’attendibilità della persona offesa.

Mancanza di motivazione su attenuanti e trattamento sanzionatorio – In particolare sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e sulla dosimetria della pena (reato continuato).

Decisione della Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono aspecifici, non consentiti (non precedentemente devoluti in appello) o manifestamente infondati.

Ragioni:

Primo motivo: La censura sulla recidiva non era stata sollevata con i motivi di appello, quindi non può essere esaminata in Cassazione (frattura della catena devolutiva). Quanto alla prescrizione, il termine – considerato l’aumento di 1/3 per la recidiva (art. 99 comma 2 c.p.) – è di 9 anni per entrambi i reati; a ciò va aggiunta la sospensione per 266 giorni conseguente al rinvio per adesione del difensore all’astensione collettiva. Secondo costante giurisprudenza (Sez. 3, Falconi, Rv. 284154), in tal caso non si applica il limite massimo di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. Pertanto la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello (sarebbe scaduta il 26 maggio 2026).

Secondo motivo: Aspecifico e meramente ripetitivo dell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione compiuta e coerente, con doppia conforme, sulla ricostruzione probatoria e sull’attendibilità della vittima. Il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.

Terzo motivo: La questione relativa all’art. 131-bis c.p. non era stata devoluta in appello. In ogni caso la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena è logica e sufficiente (richiamo ai precedenti penali specifici, alla gravità del fatto, all’intensità del dolo). Per il reato continuato, l’aumento di 2 mesi ed € 100 è di esigua entità, pertanto la motivazione resa (congruità della pena) è da considerarsi adeguata.

Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.





11 giugno 2026

La decisione delle sezioni unite. Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.

 



Avevamo dato notizia della pendenza della questione "Conflitto e cautela: Il dilemma della competenza che paralizza la libertà"

Pubblichiamo ora la sentenza.


Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

10 giugno 2026

Giudici onorari e omesso rispetto delle regole di competenza: la decisione delle sezioni unite. Inosservanza senza sanzione processuale

 




Avevamo già dato notizia della pendenza della questuione (Inosservanza delle regole di assegnazione ai giudici onorari in ambito penale: sanzione processuale o inosservanza di criteri organizzativi? La parola alle Sezioni Unite

Diamo ora notizia della decisione delle sezioni unite: informazione provvisoria.



Questione penale Decisa del ricorso R.G. n. 20697/2025 ud. 28/05/2026


(1) Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità;

(2) Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati.


Ricorrente: Bellomonte S.

Relatore: A. Guardiano

Data udienza: 28 maggio 2026

Riferimenti normativi: Cost., artt. 25 e 102; Cod. proc. pen., artt. 33, 178, 179,185, 407, 550; R.D. 30 gennaio 1941, n.12, art. 43-bis; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11.

Ordinanza di rimessione: 6495/2026

Decisione


(1) La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice.

(2) Non rilevante.

09 giugno 2026

La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite

 



Abstract

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d. controllo giudiziario volontario (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011), richiesto dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia. L’orientamento più restrittivo ritiene che il giudice della prevenzione debba verificare in ogni caso la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa – anche solo occasionale – e non possa limitarsi a una prognosi di bonificabilità. L’indirizzo opposto, fatto proprio dalla sentenza impugnata, sostiene che il giudice debba solo valutare l’emendabilità dell’ente, potendo ammettere al controllo anche l’impresa "sana" al solo fine di sospendere gli effetti interdittivi. Le Sezioni Unite rigettano quest’ultima tesi, enunciando il principio secondo cui il giudice della prevenzione, accertata l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, è tenuto a rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario, pena l’utilizzo di una misura di prevenzione in assenza del suo presupposto legittimante (la pericolosità oggettiva dell’ente). La pronuncia chiarisce l’autonomia e la pienezza del sindacato giurisdizionale rispetto all’accertamento prefettizio.

Sintesi della sentenza

Premessa processuale

La società AL.MI. Ambiente s.r.l. ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli che ha confermato il rigetto della richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario. La società era destinataria di un’informazione interdittiva antimafia (c.d. "interdittiva" prefettizia), che sospende la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Questione di diritto

La Corte di cassazione (Sesta Sezione penale), rilevato un contrasto interpretativo, rimette la questione alle Sezioni Unite:

"Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta".

I due orientamenti in contrasto

Orientamento (c.d. "pieno sindacato")Orientamento (c.d. "sindacato limitato")
Il giudice della prevenzione ha poteri di cognizione pieni e autonomi.Il giudice non può rimettere in discussione l’esistenza del condizionamento criminale già accertato dal Prefetto.
Deve verificare: a) insussistenza di disponibilità diretta/indiretta dell’ente da parte di soggetti pericolosi; b) esistenza di una relazione agevolatrice occasionale; c) prognosi positiva di bonificabilità.L’interdittiva costituisce un "substrato intangibile". Il giudice opera solo una prognosi di bonificabilità, negando la misura solo se il condizionamento è stabile o non emendabile.
Se manca qualsiasi pericolo di infiltrazione (anche occasionale), la richiesta va rigettata.Anche l’impresa sana (senza alcuna infiltrazione) può essere ammessa al controllo, per sospendere gli effetti interdittivi ed evitare una disparità di trattamento.

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e aderiscono al primo orientamento, enunciando il seguente principio di diritto:

"Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".

Motivazione essenziale

  1. Unitarietà dell’istituto – Il controllo giudiziario (sia "prescrittivo" d’ufficio che "volontario" su istanza privata) ha i medesimi presupposti, tra cui l’esistenza di un’agevolazione occasionale a favore di soggetti pericolosi (art. 34‑bis, comma 1).

  2. Pericolosità come requisito indefettibile – Il controllo giudiziario è una misura di prevenzione patrimoniale: senza un attuale pericolo di infiltrazione (anche solo occasionale) manca il suo fondamento. Applicarlo a un’impresa "sana" significherebbe "curare un soggetto che non ha bisogno di cure", con un’ingerenza pubblica sproporzionata e inutile.

  3. Autonomia del giudice della prevenzione – Il Tribunale non è vincolato dall’accertamento prefettizio: il suo sindacato è pieno, retrospettivo (sulla "storia" dell’impresa) e prospettico (sul rischio di reiterazione). Può quindi pervenire a conclusioni difformi, anche di segno opposto (inesistenza del pericolo).

  4. Rimedi alternativi per l’impresa "sana" erroneamente interdittata – Il rigetto della domanda di controllo volontario per insussistenza del pericolo non lascia l’impresa senza tutela: costituisce un "fatto nuovo" che obbliga il Prefetto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, a riesaminare l’interdittiva (c.d. aggiornamento). L’impresa può inoltre impugnare l’interdittiva dinanzi al giudice amministrativo.

  5. No alla disparità di trattamento – Non vi è irragionevolezza nel negare il controllo all’impresa sana e accordarlo a quella occasionalmente infiltrata: le situazioni sono oggettivamente diverse. La misura è terapeutica, non uno strumento per sospendere automaticamente l’interdittiva.

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Estremi della sentenza

08 giugno 2026

PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO: IL DIFENSORE NON PROCURATORE PUO' CHIEDERLE ? SINO A QUANDO ?

 

La sesta sezione ha fornito utili chiarimenti in tema di pene sostitutive e giudizio di appello. 

Schematizzando le indicazioni della Corte si può rilevare che: 

1) lì dove la pena inflitta in primo grado era sostituibile, in forza del principio devolutivo, la sostituzione deve essere chiesta con l'impugnazione o con i motivi nuovi;  

2) il difensore appellante NON necessita di procura speciale al fine di procedere alla superiore richiesta;

3) l'imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, potrà esprimere il CONSENSO alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell'udienza cartolare, con i motivi nuovi o con memoria; 

4) in caso di udienza partecipata il consenso può essere manifestato entro l'udienza di discussione; 

5) nel caso in cui i presupposti per sostituire la pena sorgano soltanto a seguito della decisione di secondo grado, il Giudice sarà chiamato, anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva), <<a vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, sì ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso>>;

6) infine, la Corte ha precisato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria. (sentenza al link)


05 giugno 2026

Concorrenti giudicati separatamente: la medesima aggravante può ricorrere per l'uno e non per l'altro reo ?

Nel caso deciso dalla Corte di legittimità, il ricorrente, condannato dai giudici territoriali a titolo di truffa aggravata dalla minorata difesa, deduceva, ex multis, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante, e ciò in considerazione della decisione resa nei confronti del concorrente per il medesimo fatto, nei cui confronti, invece, l'aggravante era stata esclusa

Nello scrutinare la censura i Giudici di legittimità hanno osservato che <<il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo, trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nel presente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione non può essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottate in altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza interna delle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994, Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato in altri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazioni manifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839-01)>>. (sentenza al link)


04 giugno 2026

Pena sostitutiva negata con formula vuota: Cassazione annulla e rimette in gioco la rieducazione.

 


Abstract:

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di F.E., annullando la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva confermato la condanna per furto aggravato (2 mesi di reclusione + multa) senza concedere la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p.. I giudici di legittimità censurano la motivazione del diniego, definita apodittica, generica e basata solo su gravità del fatto e precedenti penali, senza la necessaria prognosi sull’inidoneità della pena sostitutiva a garantire la funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Richiamando i principi delle Sezioni Unite Gagliardi (2010), la riforma del d.lgs. 150/2022 e la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2025, la Cassazione ribadisce l’obbligo di un giudizio bilanciato, che valuti concretamente se la pena pecuniaria possa assicurare il reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La sentenza viene annullata senza rinvio sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.


Approfondimento
Premessa fattuale e processuale
F.E. è stata condannata dal Tribunale di Chieti (4.4.2024) per furto aggravato a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con continuazione tra reati e attenuanti (artt. 62 n. 4, 89 c.p.).
La Corte d’Appello dell’Aquila (3.6.2025) conferma la decisione.

Motivo di ricorso in Cassazione
L’imputata, tramite difensore, lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 20-bis c.p.).
La motivazione del diniego era apodittica, basata su inidoneità della pena sostitutiva alla “rieducazione” e “prevenzione del pericolo di reiterazione”, ragioni estranee ai criteri normativi (che limitano la prognosi negativa solo ad altre pene sostitutive, non a quella pecuniaria).

Principi di diritto richiamati dalla Cassazione
Il giudice non può limitarsi a valutare gravità del fatto e pericolosità del soggetto, ma deve motivare in chiave prognostica perché la pena sostitutiva sarebbe inidonea alla finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162/2024).
L’onere motivazionale è aggravato: la legge presume l’idoneità delle pene sostitutive entro i limiti edittali; il diniego richiede una motivazione concreta e specifica.
Anche i precedenti penali possono giustificare il diniego, ma solo se esaminati in modo puntuale, non generico, evidenziando elementi indiscutibilmente negativi per la prognosi rieducativa e il rischio di recidiva.
La Corte Costituzionale (sent. n. 139/2025) ha ribadito il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale: la pena detentiva è legittima solo se necessaria e proporzionale, e le pene sostitutive sono preferibili perché evitano gli effetti desocializzanti del carcere.
Per la sola pena pecuniaria sostitutiva, non rilevano le disagiate condizioni economiche dell’imputato (Sez. U, Gagliardi; Sez. 5, n. 19039/2025), mentre la nuova normativa (d.lgs. 150/2022) permette di calibrarla sulla situazione patrimoniale.

Applicazione al caso concreto
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’istanza con motivazione apodittica e tautologica, basandosi solo su “gravità dei reati” e “personalità desunta dai numerosi precedenti”, senza alcuna prognosi concreta sull’effettiva inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione.
La motivazione non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Dispositivo
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.
Rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà riesaminare la richiesta rispettando i principi di diritto esposti.

03 giugno 2026

Delitto di ricettazione: non occorre l'accertamento giudiziale del reato presupposto

La Corte di legittimità ha confermato che <<ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale del reato presupposto, né l’individuazione del suo autore, potendo la provenienza delittuosa del bene essere desunta anche da elementi logici e circostanze di fatto obiettivamente significative (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01)>> (sentenza al link).

29 maggio 2026

Responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ., nel processo penale, di associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono per le competizioni – Sussistenza – Condizioni.

 



La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.

28 maggio 2026

Screenshot prodotti dalla persona offesa non necessita la previa acquisizione del supporto

Secondo la sesta sezione penale della Corte di cassazione, l'arresto di legittimità che afferma l'inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, di messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero (Sez. 6, n 39548 del 11/09/2024, Di Francesco), non si confà a mail, i messaggi, gli “screenshots” forniti agli inquirenti dalle stesse persone offese. Ciò poichè non viene in rilievo un profilo di segretezza della corrispondenza, rientrante nello spettro di tutela dell'art. 15 Cost., in quanto siffatta documentazione non è stata acquisita da soggetti estranei alla comunicazione, ma è stata consegnata dallo stesso soggetto che aveva partecipato alle conversazioni.

La Corte, richiamando alcuni suoi precedenti, ha peraltro precisato che <<ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282771 01: fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi)>>.  

Ed ancora, i Giudici nomofilattici hanno rammentato come si sia <<ritenuta legittima l'acquisizione come documento di messaggi sms mediante la realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare sul quale gli stessi sono leggibili (Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, Rv. 278635-01: fattispecie relativa a messaggi dell'imputato pervenuti sul telefono cellulare della madre della persona offesa e da questa fotografati mediante "screenshot" e consegnati alla polizia giudiziaria)>>.

In tema di sindacato, ad opera del giudice di appello, su un' eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta, la Corte ha precisato che è onere della parte interessata dimostrare che dagli atti a disposizione prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale o da quelli presenti nel fascicolo del pubblico ministero (a tale fine acquisiti dal primo giudice) risultava l’esistenza di elementi oggettivi certi idonei a comprovare la fondatezza della richiesta difensiva.(sentenza al link)

27 maggio 2026

Sentenza di appello dichiarativa della nullità del decreto di giudizio immediato – Interesse concreto e attuale ad impugnare del pubblico ministero – Sussistenza – Avvenuta notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. pen. – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell’azione penale, né rinuncia implicita all’impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell’atto di rinuncia all’impugnazione.

26 maggio 2026

Reato continuato – Pluralità di concorrenti – Coimputato giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne – Pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo – Principio di proporzionalità della pena – Violazione – Fattispecie.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all’imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all’intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell’originaria contestazione, costituisca, “ex se”, una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l’aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta).

La sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 16971/2026, al link

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