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Corte di Cassazione, sez. III, n. 25589/2026
Approfondimento (I.A.)
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza del 9 maggio 2026, ha annullato con rinvio la condanna inflitta a B.F. per il reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), confermata dalla Corte d'Appello dell'Aquila. L'impugnazione è stata accolta per plurimi vizi motivazionali e violazioni di legge. In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato: (1) l'omessa valutazione di prove decisive (consulenza tecnica del PM, accertamenti tossicologici, videoregistrazioni); (2) la mancata considerazione della memoria difensiva dell'imputato e dei messaggi WhatsApp, con violazione del principio della presunzione di innocenza; (3) l'insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riguardo alla consapevolezza del dissenso; (4) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la riqualificazione dalla fattispecie di induzione (comma 2) a quella di costrizione (comma 1) avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato, pregiudicando la strategia difensiva dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito si fossero arrestate a formule generiche, senza un effettivo confronto con le prove e le ipotesi difensive, e che il ricorso al fenomeno del "freezing" non potesse sostituire l'accertamento concreto del dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame.
Primo grado (14 febbraio 2023): Il G.U.P. del Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, dichiara B.F. colpevole del reato di violenza sessuale, riqualificando l'imputazione originaria ex art. 609-bis, comma 2, n. 1 (violenza sessuale per induzione) in violenza sessuale per costrizione ex art. 609-bis, comma 1. Pena: 4 anni e 8 mesi di reclusione, risarcimento del danno alla parte civile.
Secondo grado (7 aprile 2025): La Corte d'Appello dell'Aquila conferma integralmente la sentenza di primo grado.
Ricorso per cassazione: Il difensore di B.F. propone ricorso articolato in cinque motivi.
Censura
difensiva:
La
difesa lamenta che i giudici di merito abbiano omesso o travisato la
valutazione di tre elementi probatori fondamentali:
Consulenza tecnica del PM: aveva evidenziato difficoltà rievocative "specifiche" della persona offesa, vuoti di memoria, flash, e perplessità circa il dissenso, con pressioni esterne (sorella e compagno) emerse nel colloquio clinico. Il GUP si era limitato a rilevare l'idoneità generica a testimoniare, senza confrontarsi con le criticità.
Accertamenti tossicologici negativi: avevano escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti, contraddicendo l'ipotesi della persona offesa di essere stata "drogata".
Videoregistrazioni: dai filmati non emergerebbero segni di barcollamento marcato, condotte coercitive o dinamica compatibile con l'impossibilità di autodeterminarsi.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha trattato la censura in modo "meramente apparente", riducendola a una "sensazione" senza confrontarsi con i precisi brani della consulenza tecnica.
La motivazione è affetta da contraddittorietà interna: la Corte spiega l'errore della persona offesa sul chi avesse portato i bicchieri come effetto di memoria alterata, ma non si confronta con la conseguenza logica che se su aspetti fattuali sensibili il ricordo è distorto, quali ragioni consentano di considerare "lineare e affidabile" la ricostruzione del segmento centrale.
Le videoregistrazioni sono state assunte come "chiare" sulla base di un'annotazione della polizia giudiziaria, senza che i giudici illustrassero specifici fotogrammi o sequenze corroboranti la tesi accusatoria né rispondessero alle obiezioni difensive sulla qualità, distanza e durata delle riprese.
Il vizio è qualificato come "travisamento della prova per omissione", poiché i giudici hanno evocato le prove come riscontro senza effettivamente valutarle nel loro contenuto.
Censura
difensiva:
L'imputato
aveva depositato una memoria difensiva dettagliata, anteriore alla
discovery, contenente messaggi WhatsApp (toni affettuosi
immediatamente successivi, conversazione del giorno seguente in tono
ordinario) che dimostravano un rapporto confidenziale e una
percezione di consensualità. Il GUP aveva liquidato la memoria
affermando che "sull'imputato non gravava l'obbligo di riferire
la verità", mentre la Corte d'Appello non aveva affrontato il
tema.
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte sottolinea che il giudice non può esimersi dal valutare una versione dei fatti solo perché proveniente dall'imputato, poiché ciò equivarrebbe a rovesciare il paradigma accusatorio, attribuendo ex ante valore prevalente alle dichiarazioni della persona offesa.
L'affermazione del GUP ("l'imputato non è onerato dell'obbligo di riferire la verità") è giuridicamente corretta ma logicamente irrilevante ai fini della valutazione probatoria.
La Corte d'Appello, pur investita di censura esplicita, non rimedia a tale lacuna, omettendo qualsiasi analisi della versione alternativa e limitandosi a ribadire l'attendibilità della persona offesa.
Conseguenza: il giudizio di colpevolezza è stato fondato senza avere previamente escluso, con argomentazione razionale, un'ipotesi alternativa plausibile, in violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e del principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.).
Censura
difensiva:
La
difesa contesta che i giudici di merito abbiano omesso di verificare
se l'imputato fosse consapevole
del dissenso della
persona offesa, elemento centrale del dolo nella violenza sessuale
per costrizione. Esistevano elementi di contesto (frequentazione
precedente, messaggi, dinamica video, assenza di violenza fisica,
reciproca assunzione di alcol) idonei a sostenere una percezione di
consensualità o, quantomeno, un errore incolpevole sul consenso
(art. 47 c.p.).
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte rileva che la sentenza d'Appello, richiamando il principio dell'"errore inescusabile sulla legge penale", ha operato una scorciatoia logica, spostando il tema dalla prova del dolo alla irrilevanza della buona fede come giustificazione.
La Corte precisa che la buona fede può rilevare non come scriminante (art. 59 c.p.), bensì come fattore impeditivo del dolo se si traduce in errore sul fatto (consenso) ai sensi dell'art. 47 c.p.
Il richiamo al "freezing" (blocco emotivo) spiega il comportamento della vittima (assenza di reazione), ma non dimostra che l'imputato abbia percepito il dissenso o la condizione di incapacità di autodeterminazione.
Manca il "ponte argomentativo" che chiarisca: (i) quali segnali esteriori rendevano percepibile l'incapacità; (ii) come l'imputato li abbia colti (o dovuto cogliere); (iii) perché gli elementi contrari dedotti dalla difesa siano recessivi.
La motivazione sul dolo è "del tutto mancante" e il giudice di rinvio dovrà procedere a un nuovo esame ricostruendo e motivando compiutamente: (i) quali dati rendessero percepibile la mancanza di consenso; (ii) se e come l'imputato abbia percepito tali dati; (iii) perché gli elementi contrari non generino un dubbio ragionevole sul dolo.
Censura
difensiva:
La
riqualificazione dal comma 2 (induzione) al comma 1 (costrizione)
operata in primo grado in un giudizio
abbreviato non condizionato avrebbe
determinato un fatto diverso, pregiudicando la strategia difensiva
cristallizzata dalla scelta del rito. In appello, la Corte avrebbe
ulteriormente mutato le modalità fattuali, passando dal paradigma
dell'"incapacità assoluta per alcol" a quello del
"freezing/repentinità".
Valutazione della Cassazione:
Fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 3951/2021).
In un giudizio abbreviato non condizionato, la riqualificazione - non sorretta da nuovi elementi emersi nel contraddittorio - costituisce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , incidendo sul diritto di difesa e sulla stessa scelta del rito (negozio processuale).
La Corte d'Appello ha recepito la riqualificazione senza affrontare: (i) se la trasformazione da "induzione abusiva" a "costrizione per incapacità" incida su un elemento essenziale della condotta; (ii) se tale riqualificazione fosse prevedibile dall'imputato al momento della scelta del rito; (iii) se, in caso contrario, si imponesse la rimessione in termini o la declaratoria di nullità.
L'ulteriore "coloritura" della costrizione in termini di freezing/repentinità rende ancora più problematica la prevedibilità della condanna.
Il giudice di rinvio dovrà:
Verificare se la condanna ex comma 1, rispetto alla contestazione originaria ex comma 2, n. 1, si traduca in fatto diverso; in caso affermativo, dichiarare la nullità della sentenza.
In ogni caso, motivare puntualmente sulla prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
La Corte, avendo accolto i primi quattro motivi, si esime dall'esaminare la censura relativa alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti (art. 609-bis, comma 3, e art. 62-bis c.p.), in quanto assorbita dall'annullamento della sentenza.
La Corte di Cassazione:
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003).
Effetti:
La condanna di B.F. viene definitivamente rimossa in attesa del nuovo giudizio di appello.
Il giudice di rinvio dovrà riconsiderare l'intera vicenda processuale alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, con particolare attenzione a:
Valutazione completa e non selettiva delle prove (consulenza tecnica, tossicologici, video, messaggi).
Analisi della memoria difensiva e delle ipotesi alternative, superando il pregiudizio legato allo statuto processuale dell'imputato.
Accertamento concreto del dolo, evitando automatismi definitori e scorciatoie logiche.
Rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con specifica verifica della prevedibilità della riqualificazione in rito abbreviato non condizionato.
La sentenza si segnala per i seguenti principi di diritto:
Motivazione apparente: non è sufficiente che il giudice affermi genericamente l'attendibilità della persona offesa; occorre confrontarsi analiticamente con le prove contrarie e le ipotesi difensive.
Travisamento per omissione: integra vizio motivazionale l'omessa valutazione di una prova decisiva, anche se non direttamente percepita dal giudice.
Presunzione di innocenza e valutazione della versione dell'imputato: il giudice non può esimersi dal valutare la versione difensiva solo perché proveniente dall'imputato; l'assenza di obbligo di verità non equivale a irrilevanza probatoria.
Dolo nella violenza sessuale: la consapevolezza del dissenso deve essere provata in concreto; il richiamo al freezing spiega il comportamento della vittima ma non l'elemento soggettivo dell'agente.
Correlazione accusa-sentenza e giudizio abbreviato: la riqualificazione da induzione a costrizione, in assenza di nuovi elementi, viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, soprattutto in rito abbreviato non condizionato.
La Corte ha precisato che <<in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato>>.(sentenza al link)
Nel caso di specie il Tribunale di Genova aveva assolto il Presidente di un Consorzio di Comuni finalizzato alla gestione di una discarica consortile, accusato di peculato per essersi appropriato di somme destinate al pagamento di oblazioni, cui era stato ammesso al fine di estinguere i plurimi reati contravvenzionali allo stesso contestati nella indicata qualità, di cui agli artt. 256, commi 2, 256, commi 2 e 4, e 29-quattuodecies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Avverso l'assoluzioone interponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, lamentando, ex multis, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen.per avere il Tribunale, erroneamente, ravvisato un interesse pubblico del Consorzio presieduto dall’imputato al pagamento delle oblazioni relative ai reati contravvenzionali a lui contestati.
La Corte di Cassazione ha, anzitutto, richiamato il consolidato orientamento secondo cui, <<in tema di peculato, l'utilizzo di denaro pubblico per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (tra le molte, Sez. 6, n. 36496 del 30/09/2020, Vasta, Rv. 280295 – 02, in linea con Sez. U, n. 19054 del 16/04/2013, Vattani Rv. 255299 - 01) >>.
Sicchè- ad avviso della Corte- <<solo le c.d. appropriazioni distrattive, ossia la destinazione dei beni della pubblica amministrazione per finalità esclusivamente private, con sottrazione definitiva a quella pubblica, restano punibili a titolo di peculato (Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Alemanno, Rv. 287431 – 01, in parte motiva; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 – 03)>>.
Ciò premesso, la Corte ha ravvisato in capo al Consorzio un concreto interesse al pagamento tempestivo dell’oblazione, perchè ciò vale ad evitare la responsabilità sussidiaria dell’ente, quanto alla responsabilità ex art. 197 cod. pen., per il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, evitando così l’esposizione debitoria per un più alto importo. (sentenza al link)
Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rimesso alla Corte Costituzionale, la cui decisione non è ancora calendarizzata, la seguente questione di legittimità costituzionale:
Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse [nella specie, convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso], in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui in presenza – Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare.
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