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14 gennaio 2026

Copia integrale delle intercettazioni: una speranza dal GUP di Trento.


Prima di indicare la soluzione adottata dal GUP in epigrafe, è opportuno  rammentare che la
giurisprudenza di legittimità non riconosce il diritto, ex se, del difensore ad avere copia integrale delle intercettazioni.  

Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.

Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022 

<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>; 

Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024 

<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;

Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024 

<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.

Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice. 

Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.

Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus.  ( provvedimento al link) 

Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.

13 gennaio 2026

SENTENZA - Emessa in primo grado – Imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana – Mancata traduzione – Nullità a regime intermedio – Sussistenza

 



Ci eravamo già occupati della questione della omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all’imputato alloglotto, riportando la decisione della seconda penale (al link).

Diamo ora informazione della importante decisione delle sezioni unite.

PRIMO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

SECONDO ABSTRACT

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.



Segue commento con A.I.

Contesto generale
La sentenza risolve due questioni fondamentali riguardanti i diritti linguistici dell’imputato alloglotta (che non conosce la lingua italiana) nel processo penale, alla luce delle fonti costituzionali, convenzionali (CEDU) e del diritto dell’Unione Europea (Direttiva 2010/64/UE).

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1. Prima questione: conseguenze dell’omessa traduzione della sentenza di primo grado
Problema: Se la mancata traduzione della sentenza di primo grado in una lingua comprensibile all’imputato integri una nullità generale a regime intermedio (ex art. 178 c.p.p.) o determini solo il differimento del termine per impugnare.

Orientamenti contrastanti in giurisprudenza:
- Primo orientamento (prevalente): l’omessa traduzione non vizia la sentenza, ma sospende il termine per impugnare finché l’imputato non riceve la traduzione.
- Secondo orientamento (minoritario): l’omessa traduzione genera una nullità generale a regime intermedio.

Ragionamento della Corte:
- Richiama la sentenza delle Sezioni Unite Niecko (n. 15069/2023), che ha qualificato come nullità generale a regime intermedio l’omessa traduzione di un’ordinanza cautelare.
- Sottolinea che la traduzione è essenziale per garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la partecipazione consapevole al processo.
- La soluzione dello slittamento sine die del termine per impugnare è criticata perché:
  - Contrasta con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
  - Espone l’imputato a possibili pregiudizi (es. misure cautelari) pur in assenza di una sentenza comprensibile.
  - Non si coordina con l’art. 585 c.p.p., che prevede un unico termine per impugnazione per imputato e difensore.
- La nullità non investe il giudizio o la decisione, ma solo la “sentenza-documento” redatta in italiano.

Principio affermato:
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

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2. Seconda questione: obbligatorietà della traduzione del decreto di citazione in appello
Problema: Se anche il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato.

Orientamenti contrastanti:
- Primo orientamento: non è obbligatorio tradurlo, perché non contiene l’“accusa” (già nota) e perché l’assistenza dell’interprete in udienza è sufficiente.
- Secondo orientamento: è obbligatorio tradurlo, poiché è funzionale al diritto di partecipazione al processo e al contraddittorio.

Ragionamento della Corte:
- L’art. 143 c.p.p. include tra gli atti da tradurre i “decreti che dispongono la citazione a giudizio”, senza distinguere tra primo grado e appello.
- La Direttiva 2010/64/UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia impongono la traduzione degli atti essenziali per garantire il diritto a un processo equo.
- Il decreto di citazione in appello contiene informazioni essenziali (es. data, luogo, avvertimenti) per l’esercizio delle prerogative difensive.
- La sua mancata traduzione integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile con la comparizione.

Principio affermato:
L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.”*

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3. Applicazione al caso concreto
Per M. N.:
- La richiesta di nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado è preclusa, perché sollevata per la prima volta con i “motivi nuovi” in appello, in violazione delle regole sulla deducibilità delle nullità.
- La richiesta di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione in appello è accolta:
  - Il decreto non era stato tradotto.
  - La Corte d’appello non aveva esaminato l’eccezione.
  - Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza di appello, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Firenze.

Per B.N. S.:
- I motivi di ricorso (circostanze attenuanti, vizio di motivazione) sono dichiarati inammissibili perché:
  - Censure aspecifiche o non deducibili in Cassazione.
  - Nessuna contraddizione logica nella motivazione della sentenza impugnata.
- Condanna al pagamento delle spese processuali e di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

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Punti chiave della sentenza
1. Rafforzamento delle garanzie linguistiche: La traduzione degli atti processuali è un diritto fondamentale per l’imputato alloglotta, direttamente connesso al diritto di difesa.
2. Qualificazione come nullità generale a regime intermedio: Sia per la sentenza che per il decreto di citazione, l’omessa traduzione genera una nullità sanabile e soggetta a decadenza.
3. Coerenza con il diritto europeo: La sentenza allinea la giurisprudenza italiana alla Direttiva 2010/64/UE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
4. Tutela della partecipazione consapevole: La traduzione è strumentale all’effettiva partecipazione dell’imputato al processo, anche nelle fasi successive al primo grado.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali
- Art. 24 Cost.** (diritto di difesa).
- Art. 6 CEDU** (diritto a un processo equo).
- Direttiva 2010/64/UE** (diritto all’interpretazione e traduzione).
- Art. 143 c.p.p.** (assistenza linguistica).
- Art. 178 c.p.p.** (nullità generali).
- Sez. U. Niecko, n. 15069/2023** (traduzione ordinanze cautelari).
- Sez. U. Jakani, n. 12/2000** (traduzione decreto di citazione a giudizio).


12 gennaio 2026

Ancora sul pericolo di recidiva ai fini cautelari: una sentenza della sesta sezione.

La sesta sezione, in ordine all' esigenza cautelare di cui all' art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha precisato che <<non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile, o comunque ha agevolato, la commissione del delitto per cui si procede in ragione delle peculiarità del caso di specie>>. (sentenza al link).

In un nostro precedente post avevamo già dato conto di una sentenza della prima che aveva inteso <<dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto alla attuale condizione, e non alla necessaria individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684)>>.(nostro post al link)

09 gennaio 2026

La Corte conferma: anche per il LPU può essere concessa la liberazione anticipata a cura della Sorveglianza

 

La Corte regolatrice, investita di un conflitto di competenza dal Giudice dell'esecuzione, ha <<ancora una volta ribadito che in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01)>> (provvedimento al link).

Analogo provvedimento risale a qualche giorno prima (Altra pronuncia al link) 

08 gennaio 2026

Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza

 



La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.

07 gennaio 2026

Ma al PCI ed eredi piaceva il disegno costituzionale sulla magistratura ? di Daniele Livreri



Nel dibattitto sulla riforma costituzionale della magistratura, alcuni colleghi di cultura progressista hanno sottoscritto un appello a tutta la politica, ma in particolare alle forze di opposizione, a non alimentare l'equivoco che i fautori della separazione delle carriere siano nemici della magistratura e della Costituzione e comunque strenui sostenitori dell'attuale maggioranza di Governo. 

Vorremmo offrire un ulteriore spunto di riflessione al riguardo: siamo sicuri che l'assetto costituzionale della magistratura fosse figlio della cultura di sinistra e in particolare dell'allora maggior partito di quell'area politica ? 

In merito pare utile richiamare quanto sostenuto dall'allora segretario del P.C.I., Palmiro Togliatti, con riferimento al titolo della Carta fondante dedicato alla magistratura. In occasione della seduta dell'Assemblea costituente dell'11.03.1947, l'esponente comunista così si espresse: 

<<riguardo alla Magistratura, nella Commissione a stento siamo riusciti a far prevalere l’affermazione del ritorno alla giuria, e qui ho sentito un onorevole collega protestare dicendo che questa è cosa che riguarda gli avvocati penalisti. No, questa è una questione che riguarda tutti i cittadini. Il principio per cui, quando a un cittadino voi togliete dieci o venti o più anni della sua esistenza, o quando lo mandate a giudizio e lo condannate per delitto politico, egli ha diritto al giudizio dei suoi pari, è una delle più grandi conquiste della democrazia. Qui siamo senza dubbio in presenza di una di quelle tracce di spirito giuridico reazionario, che non siamo ancora riusciti a cancellare. La mia opinione è che nell’ordinamento della Magistratura avremmo dovuto affermare in modo molto più energico la tendenza alla elettività dai magistrati, il che ci avrebbe fatto fare un grande passo avanti per togliere il magistrato dalla situazione penosa in cui oggi si trova, di essere un sovrano senza corona e senza autorità. Soltanto quando sarà stabilito un contatto diretto tra il popolo, depositario della sovranità, e il magistrato, questi potrà sentirsi partecipe di un potere effettivo, e quindi godere della fiducia completa del popolo nella società democratica>>.(verbale della seduta al link)

Si potrebbe, forse, archiviare il tutto ritenendo quel pensiero integralmente  sorpassato negli anni, sì da poter affermare che la nuova cultura di sinistra abbia ritenuto preclusa ogni possibilità di riforma della disciplina costituzionale della magistratura. 

In realtà il progetto di revisione della parte seconda della Costituzione, licenziato nel 1997 dalla c.d. Commissione D'Alema sembra proporre dei temi presenti anche nell'attuale riforma. 

Al riguardo si rammenti che, secondo quel progetto, il Consiglio superiore della magistratura ordinaria, pur rimanendo unico, si sarebbe dovuto comporre di due sezioni distinte: una per i giudici e un'altra per i magistrati del pubblico ministero, sebbene talune funzioni fossero demandate alle Sezioni riunite del C.S.M. (cfr. art. 120 e art. 121 progetto commissione dopo gli emendamenti).

In particolare alle singole sezioni sarebbero spettate le funzioni amministrative riguardanti l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari e dei magistrati del pubblico ministero. 

Non pare ozioso osservare che l'articolazione in sezioni distinte sarebbe intervenuta in un'epoca in cui passaggi di ruolo tra giudicanti e magistrati inquirenti erano assai più semplici e statisticamente più frequenti di quanto non siano oggi. 

Ancora, quel progetto prevedeva il trasferimento della funzione disciplinare dal C.S.M. ad una Corte di Giustizia della magistratura, che peraltro avrebbe anche assunto le funzioni di organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa (cfr. art. 122 progetto commissione dopo gli emendamenti).

Sia chiaro il progetto di riforma D'Alema non soltanto era più organico, ma presentava delle profonde divergenze con l'attuale e ciò anche rispetto ai temi prima indicati; basti pensare che il sistema di reclutamento rimaneva elettivo sia per il CSM che per la Corte disciplinare (anzi, la Corte avrebbe dovuto essere  formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa); quest'ultima esercitava le sue funzioni anche nei confronti della magistratura amministrativa; era esplicitamente prevista la possibilità di interporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti disciplinari. Nondimeno, ciò che oggi preme considerare è che, seppur declinati con nette divergenze, alcune prospettive dell'odierna riforma si ravvisano anche in quel progetto licenziato da una Commissione bicamerale presieduta dall'allora  segretario del PDS, allorquando la maggioranza parlamentare e il Governo erano di centrosinistra. (relazione e testo commissione D'Alema al link).

P.S. Il programma elettorale del PD del 2022 così testualmente recita "Proponiamo di istituire con legge di revisione costituzionale un’Alta Corte competente a giudicare le impugnazioni sugli addebiti disciplinari dei magistrati e sulle nomine contestate" (pag. 30). 

  

      


05 gennaio 2026

Il Giudice del riesame o dell'appello cautelare non può svolgere le funzioni di GUP sulla medesima res iudicanda

La Corte costituzionale ha dichiarato <<l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. È stata altresì dichiarata in via conseguenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato>>.(sentenza al link)

02 gennaio 2026

❌❌ Le novità sui depositi al portale: di Mattia Serpotta ❌❌

 


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Il nuovo regime di deposito telematico degli atti penali dopo il D.M. n. 206 del 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2025, e vigente alla stessa data, il D.M. 206 del 2025 interviene sul testo del Decreto n. 217 del 2023, e segnatamente sull’art. 3, nella versione già modificata e sostituita dal Decreto n. 206 del 2024.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, l’unica novità di rilievo per gli avvocati è la seguente: viene prorogata – sino al 31.3.2026 – la possibilità di depositare in via alternativa al portale, e dunque in forma cartacea o a mezzo PEC, gli atti di impugnazione relativi alle misure cautelari personali e reali, compreso il sequestro probatorio.
• Si tratta però di una proroga più ristretta rispetto a quella di cui al comma 3 dell’articolo 3, vigente sino al 31.12.2025, perché non riguarda più tutti i depositi relativi ai procedimenti cautelari regolati dal Libro IV, ma solo le “impugnazioni” in materia di:
‒ misure cautelari personali, disciplinate dal Capo VI del Titolo I (artt. 309 ‒ 313 c.p.p.);
‒ misure cautelari reali, regolate dal Capo III del Titolo II (artt. 324 ‒ 325 c.p.p.);
‒ sequestro probatorio, disciplinate dal Libro III.
• Rispetto al regime vigente sino al 31.12.2025, sono estranei oggi alla deroga e rientrano quindi nell’ipotesi di deposito obbligatorio al portale tutti gli atti relativi alla fase cautelare diversi dalle impugnazioni, primi fra tutti quelli relativi alle istanze ex art 299 c.p.p..
• Segnalo poi l’ennesimo, e ormai consueto, difetto di coordinamento del Decreto con le norme del codice di rito. Il comma 3 bis introdotto dal Decreto riguarda infatti, testualmente, gli atti di impugnazione destinati agli Uffici di cui alla lettera d) del comma 1, cioè il “Tribunale ordinario”, mentre non viene richiamata la “sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario”, previsto dalla lettera c).
La questione riguarda il ricorso per saltum contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 311 c.p.p., comma 2) o contro il decreto di sequestro (art. 325 c.p.p.) che, a norma dell’art. 311 c.p.p., devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. In questo caso, il deposito destinato a Uffici diversi dal Tribunale ordinario dovrebbe quindi seguire le regole generali di esclusività del portale e non rientrerebbe nella deroga introdotta dal Decreto n. 206 del 2025.
In via prudenziale, è in particolare consigliabile non utilizzare modalità alternative di deposito nel caso di ricorso per saltum avverso i provvedimenti emessi dal G.I.P., essendo mantenuta al comma 1 la distinzione tra questo Ufficio e quello del Tribunale ordinario.
• Alleghiamo uno schema in PDF riepilogativo delle modalità di deposito, diviso per atti, ufficio di destinazione, eccezioni, note di commento e un focus sulle impugnazioni.