Sezioni

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11 marzo 2026

Atto di appello – Presentato a decorrere dalle date stabilite dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. n. 217 del 2023 – Modalità di presentazione diverse dal deposito telematico – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell’1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l’impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all’introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.


APPROFONDIMENTO (I.A.)

Sintesi approfondita (nomi sostituiti con iniziali)

Contesto e oggetto

La Corte Suprema di Cassazione — Sezione Penale VI (sent. n. 3/2026, depositata 10/02/2026) ha deciso sui ricorsi proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la sentenza del GUP resa in giudizio abbreviato. La questione centrale riguarda la forma e le modalità di deposito degli atti di impugnazione (telematico vs. analogico/PEC) alla luce della nuova disciplina sul deposito telematico (art. 111‑bis c.p.p. e decreti ministeriali attuativi).


Fatti rilevanti

  • Depositi impugnativi: T. E. ha depositato l’appello tramite PEC il 29 aprile 2025; T. E. ha depositato l’atto in cancelleria il 2 maggio 2025.
  • Situazione locale: il Presidente del Tribunale di Torino aveva sospeso l’operatività dell’applicativo APP per il periodo 1/1/2025–14/4/2025, consentendo depositi non telematici in quel periodo; al momento dei depositi non risultavano malfunzionamenti segnalati.
  • Decisione di merito: la Corte d’appello ha ritenuto gli appelli inammissibili per violazione delle modalità di deposito previste dalla legge.

Questioni giuridiche sollevate

  1. Ammissibilità del deposito via PEC: T. E. invoca l’art. 3 D.M. 29/12/2023 n. 217 (mod. D.M. 27/12/2024 n. 206) per sostenere che fino al 1/1/2027 il deposito via PEC sarebbe ammesso per determinate giurisdizioni.
  2. Rilevanza della fonte regolamentare: T. E. contesta che il decreto ministeriale non preveda la sanzione di inammissibilità e che una fonte regolamentare non possa determinare una sanzione così grave.
  3. Accesso alla giustizia: richiamo al principio del favor impugnationis e alla giurisprudenza della Corte EDU contro eccessi formalistici che ostacolino l’accesso alle giurisdizioni superiori.

Motivazione della Corte

  • Normativa primaria: l’art. 111‑bis c.p.p. stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche; l’art. 582 c.p.p. impone il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • Sanzione prevista dalla legge: l’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione dell’impugnazione.
  • Ambito temporale dei decreti: la Corte distingue le disposizioni relative alle corti d’appello da quelle relative ai tribunali; nel caso concreto l’appello doveva essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torino, soggetta alle scadenze previste per i tribunali.
  • Interesse di sistema: la Corte valorizza l’esigenza di certezza, tracciabilità e sicurezza del deposito telematico e ritiene proporzionata la sanzione di inammissibilità quando la legge prescrive modalità esclusive.
  • Corte EDU e formalismo: il richiamo alla giurisprudenza europea è respinto perché qui la restrizione deriva direttamente dalla legge e non da un’interpretazione giurisprudenziale eccessivamente formalistica.

Estratto dal provvedimento (con iniziali al posto dei nomi):
«La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 settembre 2025, ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da T. E., T. E. e M. B. avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Torino all'esito del giudizio abbreviato.»
«A decorrere dalle date considerate dall'art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall'art. 175‑bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111‑bis cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.»


Principio di diritto affermato e impatto pratico

  • Principio affermato: dall’entrata in vigore delle date indicate dal D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi di deroga dell’art. 175‑bis c.p.p., l’appello depositato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111‑bis è inammissibile ai sensi degli artt. 582 e 591 c.p.p.; non rileva che l’impugnazione sia comunque pervenuta o conosciuta dal giudice.
  • Conseguenze pratiche: i difensori devono rispettare scrupolosamente le scadenze e le modalità telematiche previste per l’ufficio presso cui va depositato l’atto (cancelleria che ha emesso il provvedimento), pena l’inammissibilità automatica; le deroghe e i periodi transitori vanno interpretati in relazione all’ufficio specifico (tribunale vs. corte d’appello).
  • Rilevanza sistemica: la decisione rafforza la centralità del deposito telematico come strumento di certezza e efficienza processuale e conferma la legittimità di sanzioni formali previste dalla legge per garantire il corretto funzionamento del processo penale telematico.

Esito: i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.





10 marzo 2026

Condizioni di applicabilità della recidiva

La Corte ha precisato che <<in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti. In particolare, il giudice di merito è tenuto ad esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice>>(sentenza al link)

09 marzo 2026

L’Alta Corte nella riforma dell’art. 105 Cost.: autonomia della magistratura ed effettività della responsabilità disciplinare di G. Todaro*

 

Nel quadro della riforma costituzionale volta a realizzare la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, uno dei punti più significativi riguarda la modifica dell’art. 105 della Costituzione e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare. La riforma incide su uno dei profili più delicati dell’ordinamento giudiziario: il sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati e il rapporto tra autogoverno della magistratura ed esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel sistema vigente, l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura le competenze relative alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. In concreto, la giurisdizione disciplinare è esercitata dalla sezione disciplinare del Consiglio, mentre l’azione è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

La riforma interviene su questo assetto con una scelta di fondo: separare il momento dell’autogoverno da quello della giurisdizione disciplinare, trasferendo quest’ultima a un organo autonomo, l’Alta Corte disciplinare. Il CSM (anzi: i due nuovi CSM) conserverebbe quindi le funzioni di governo della magistratura, mentre il giudizio disciplinare verrebbe affidato a un organo dotato di una configurazione pienamente giurisdizionale.

La nuova Alta Corte disciplinare, secondo il testo di riforma costituzionale, sarebbe composta da quindici giudici. La struttura dell’organo riflette un equilibrio tra componente togata e componente laica e introduce un elemento innovativo nel sistema delle nomine: il ricorso al sorteggio.

In particolare, la composizione prevista è la seguente:
    tre membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con lunga esperienza professionale;
    tre membri laici individuati tramite sorteggio all’interno di una platea di candidati previamente individuata dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di diritto e avvocati con adeguata anzianità professionale;
    sei magistrati giudicanti, individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti alla magistratura giudicante;
    tre magistrati requirenti, anch’essi individuati tramite sorteggio tra i magistrati appartenenti agli uffici del pubblico ministero.

Il ricorso al sorteggio rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma. Tale meccanismo è stato concepito per ridurre il peso delle dinamiche correntizie e delle logiche elettive interne alla magistratura, rafforzando al tempo stesso la percezione di imparzialità dell’organo disciplinare. L’estrazione a sorte avviene comunque all’interno di platee previamente definite, in modo da garantire che i soggetti sorteggiati possiedano requisiti elevati di competenza giuridica e di esperienza professionale.

La funzione attribuita all’Alta Corte disciplinare è precisamente quella di rafforzare l’effettività del giudizio disciplinare. Nel modello attuale, infatti, la coincidenza tra organo di governo della magistratura e giudice disciplinare ha alimentato, nel dibattito pubblico e istituzionale, la percezione di una certa indulgenza nei confronti dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare. Non si tratta soltanto di un problema di statistiche sanzionatorie (comunque bassissime), ma soprattutto di un problema di legittimazione istituzionale: il sistema disciplinare appare talvolta poco incisivo e scarsamente percepito come effettivo.

L’istituzione di una Corte disciplinare autonoma mira dunque a rafforzare la credibilità del sistema di responsabilità, separando la dimensione amministrativa dell’autogoverno dalla funzione giudicante e attribuendo quest’ultima a un organo specificamente dedicato.
 

Uno dei profili più discussi della riforma riguarda il sistema delle impugnazioni. Il testo prevede che le decisioni dell’Alta Corte possano essere impugnate dinanzi alla stessa Alta Corte, ma in una diversa composizione. Questa soluzione è stata oggetto di alcune critiche, fondate sull’argomento secondo cui non sarebbe pienamente coerente che un organo giudichi sulle decisioni pronunciate da sé stesso.

Tale obiezione può tuttavia essere ridimensionata.

In primo luogo, il giudizio di impugnazione sarebbe comunque affidato a una diversa sezione dell’Alta Corte, composta da giudici differenti rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione impugnata. Il meccanismo non è estraneo alla logica degli ordinamenti giurisdizionali complessi, nei quali la pluralità delle sezioni garantisce l’effettiva autonomia del giudizio.

In secondo luogo – e questo è un profilo sistematicamente rilevante – resta comunque operante la garanzia prevista dall'art. 111 della Costituzione, e in particolare dal settimo comma, secondo cui contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Tale disposizione costituzionale non è stata modificata dalla riforma e continua a operare come principio generale di controllo di legittimità.

L’assenza di un espresso richiamo al ricorso per cassazione nel nuovo testo dell’art. 105 della Costituzione non può quindi essere interpretata come una sua esclusione. Al contrario, la permanenza dell’art. 111, comma 7, Cost. implica che anche le decisioni dell’Alta Corte disciplinare restino sottoposte al controllo di legittimità della Corte di Cassazione. Ne deriva un sistema articolato su più livelli: una decisione di primo grado, una impugnazione, anche per motivi di merito, interna alla stessa Alta Corte e, infine, il sindacato di legittimità.

Le decisioni dell'Alta Corte sono espressamente configurate dall'art. 105 riformato come aventi forma di sentenza e, per l'effetto, non si può escludere il ricorso per cassazione che riguarda espressamente tutte le sentenze (l'art. 111 comma 7 Cost. è chiarissimo in tal senso). 

Due ultimi rilievi sul punto: ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., si prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione sia ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Nessun limite espresso risulta invece per la nuova normativa, né nella norma principale (nuovo art. 105 riformato) né nell'art. 111 Cost. che, come detto, non è stato toccato: non solo dunque sussiste la possibilità di esperire il ricorso per Cassazione contro le sentenze di secondo grado dell'Alta Corte, ma il ricorso è ammesso senza limitazioni di sorta (ovviamente nel solco delle violazioni di legge).

Secondo rilievo: sino ad oggi, l'appello nel merito avverso le decisioni della sezione disciplinare del CSM non era previsto. La nuova disposizione è, dunque, maggiormente garantista e mette al bando qualsiasi timore che la novella sia penalizzante per il corpo della magistratura.

Sotto il profilo ordinamentale, la creazione di una giurisdizione disciplinare autonoma risponde, come anticipato, a una logica di separazione funzionale tra amministrazione e giurisdizione. L’organo di autogoverno esercita infatti tipicamente funzioni di natura amministrativa: gestione delle carriere, organizzazione degli uffici, conferimento degli incarichi. La funzione disciplinare, invece, presenta una struttura eminentemente giurisdizionale, fondata sull’accertamento di responsabilità individuali mediante un procedimento contenzioso.

La concentrazione di queste due funzioni nello stesso organo - come avviene attualmente - produce una sovrapposizione che non appare del tutto coerente con i principi generali dell’ordinamento. La distinzione tra organo di governo amministrativo e organo di giudizio consente invece di rafforzare le garanzie di imparzialità e di accentuare la natura propriamente giurisdizionale del procedimento disciplinare.

È stato osservato, tuttavia, che la composizione dell’Alta Corte disciplinare resta mista, comprendendo sia magistrati giudicanti sia magistrati requirenti. Secondo alcuni interpreti, ciò sarebbe in parte incoerente con la logica della separazione delle carriere.

Tale rilievo, tuttavia, non appare decisivo. Il giudizio disciplinare non riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel merito dei procedimenti, ma la responsabilità ordinamentale dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. In questa prospettiva, la presenza di magistrati appartenenti a entrambe le componenti dell’ordine giudiziario appare non solo giustificata, ma anche funzionale a garantire una conoscenza effettiva delle diverse modalità di esercizio della funzione giudiziaria.

La composizione mista consente inoltre di preservare una dimensione unitaria dell’ordine giudiziario proprio sul terreno della responsabilità disciplinare, evitando che la separazione delle carriere si traduca in una frammentazione del sistema di garanzie. L’integrazione tra componenti togati e laici, a sua volta, contribuisce a rafforzare il carattere istituzionale dell’organo, evitando sia una chiusura corporativa sia una eccessiva esposizione alle dinamiche politiche.

In questa prospettiva, l’Alta Corte disciplinare può essere interpretata come uno strumento di razionalizzazione dell’equilibrio costituzionale tra indipendenza e responsabilità della magistratura. Separando le funzioni di autogoverno da quelle di giudizio disciplinare e prevedendo al tempo stesso un sistema di controlli articolato, la riforma mira a rafforzare la credibilità del sistema disciplinare senza incidere sulle garanzie fondamentali dell’indipendenza giudiziaria.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.


06 marzo 2026

MAE: irrilevanti le forme di conoscenze del mandato diverse dalla traduzione in italiano

La Corte ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l'estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l'equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza, quale ad esempio l'illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell'atto da parte del giudicante (sentenza al link).

05 marzo 2026

Il Giudice alla ricerca della verità e i poteri ex art. 507 c.p.p.

La Corte di cassazione ha precisato che ove il giudice ritenga difetti una prova decisiva, egli ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., alla sua acquisizione, <<in quanto il potere di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio(sentenza al link)


04 marzo 2026

La Corte costituzionale davanti al reato commesso in crisi di astinenza.

La Corte costituzionale, per come risulta da apposito comunicato, ha dichiarato non fondate una serie di questioni sollevate da un giudice per l’udienza preliminare di Bergamo sulla disciplina in materia di imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente. <<In particolare, il giudice dubitava della compatibilità con una serie di principi costituzionali dell’interpretazione costante della Corte di cassazione, secondo cui l’imputabilità dell’autore di reato tossicodipendente può essere esclusa o diminuita, in base all’articolo 95 del codice penale, soltanto in presenza di un’intossicazione “cronica”, intesa come vera e propria malattia psichica, che permane indipendentemente da nuove assunzioni di sostanze stupefacenti. Il giudice osservava che restano esclusi da questa nozione i disturbi provocati dalla dipendenza, che comprendono tutte quelle anomalie comportamentali che compaiono frequentemente nell’assuntore abituale, come il cosiddetto “craving” (ossia il desiderio intenso e irresistibile di procurarsi la sostanza) e la “sindrome da astinenza”. Secondo il giudice, anche questi disturbi possono però essere di tale gravità da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del reato>>. 

 La Corte ha tuttavia sottolineato che, <<nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze riducano significativamente la sua capacità di intendere e di volere al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione>>. Pertanto, - ha concluso il giudice delle leggi- non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso, senza poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza

Diversamente, una situazione di “cronica” intossicazione – ha precisato la Corte – sussisterà soltanto in presenza di «(gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», e in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Laddove sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere, secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. (sentenza al link)

03 marzo 2026

Iscrizione nel registro degli indagati in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 – Durata – Determinazione – Ragioni – Successiva anticipazione dell’iscrizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. – Rilevanza – Esclusione.

 





L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ex art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d’iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del tempus regit actum che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

02 marzo 2026

Le carceri italiane e le parole di Giovanni Leone in Assemblea Costituente

Riportiamo, senza null'altro aggiungere, le parole pronunciate da Giovanni Leone in sede di Assemblea Costituente del 14.11.1947:  

<<Basterebbe l'esecuzione penale per riempire da sola la vita di un Ministro e le ansie di un Ministero. Vorrei, a tale proposito, che in questa sede si sentisse la nostra parola, carica di amara esperienza: l'esecuzione penale in Italia è dolorosamente indegna di un popolo civile come il nostro.  In altra sede dissi come nel quadro delle immense spese che lo Stato italiano si è assunto non figuri — almeno a quanto a me consta — uno stanziamento notevole per le spese concernenti gli istituti penitenziari. È una cosa singolare. Si assiste perfino ad un capovolgimento ignobile del sistema carcerario: gli istituti di custodia preventiva sono degradanti e costituiscono un'autentica negazione della dignità umana. È inutile, o colleghi, scrivere nella Carta costituzionale che vogliamo potenziare la dignità umana e che vogliamo che la pena non distrugga la personalità dell'uomo. Queste sono tutte belle frasi che si possono anche scrivere sulle facciate dei penitenziari, mentre là dentro vi è la più bassa e disgraziata umanità e dove il trattamento è quanto di più ignobile sia dato immaginare. Dalla nostra Assemblea si deve levare la nostra parola di segnalazione urgente di questa dura realtà, perché, se è vero che la pena è un compito dello Stato doloroso ma necessario, è altrettanto vero che la sua espiazione dev'essere intrisa di carità, come afferma Carnelutti. Lo Stato deve in prima linea attuare la riforma di tutto il sistema carcerario ed improntarlo a quelle caratteristiche che rechino i segni della civiltà, senza la quale non può sorgere uno Stato democratico>>.

27 febbraio 2026

Prossime dalle Sezioni Unite: save the date 23 aprile 2025. E' appellabile la pronuncia ex art. 131 bis cpp

 




Pende alle sezioni unite e sarà decisa alla prossima udienza del 13 aprile 2026 la seguente questione:

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Al link l'ordinanza di rimessione

26 febbraio 2026

Erronea declaratoria inammissibilità reclamo 410 bis cpp. Quale rimedio ?

 

La Corte di Cassazione ha ribadito che <<l’istanza con cui si contesta il presupposto fattuale su cui è stata fondata la declaratoria di inammissibilità (del reclamo) deve essere proposta dinanzi al medesimo giudice, poiché è lui il naturale destinatario del potere di eliminare o correggere le proprie decisioni quando risultino viziate da un errore di percezione o da una falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956)>>. 

I Giudici nomofilattici hanno precisato che la possibilità di chiedere la revoca non è esclusa dal fatto che l’art. 410-bis qualifichi l’ordinanza come non impugnabile. Infatti, <<l’istituto dell’impugnazione e la facoltà di revoca si collocano su piani diversi. La non impugnabilità esclude soltanto l’accesso ai mezzi di gravame disciplinati dal codice; non incide invece sui poteri del giudice di correggere errori che riguardano la formazione della sua volontà decisoria. È dunque coerente con il sistema riconoscere, anche nel procedimento di reclamo contro l’archiviazione, la possibilità di rimettere al giudice del reclamo la valutazione della sussistenza di un errore di fatto che abbia determinato una decisione erronea>> (provvedimento al link)

25 febbraio 2026

Reali – Sequestro preventivo a fini di confisca – Preesistente procedura di liquidazione giudiziaria – Crediti per prestazioni professionali del curatore fallimentare – Prededucibilità – Esclusione – Ragioni.

 



L’esito in sintesi

La Terza Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell’intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti è stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziaria, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell’art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell’art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede “consecutio” tra la procedura concorsuale e il procedimento penale.

24 febbraio 2026

Sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili: quali presupposti ?

La Corte di legittimità ha chiarito che ,ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione delle statuizioni civili, <<è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01)>>.(ordinanza al link)

23 febbraio 2026

Legittimità del sorteggio per gli organi di autogoverno della Magistratura. Un'analisi di Guido Todaro*

 

Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.

            di Guido Todaro

 Abstract

Il saggio esamina la tesi secondo cui le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione — concernenti la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti — integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite materiale alla revisione costituzionale. Attraverso un’analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al potere di revisione, si evidenzia che tale impostazione risulti metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile. In particolare, si rimarca che: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale dell’indipendenza della magistratura. Ne deriva che la riforma si colloca entro il perimetro fisiologico dell’evoluzione costituzionale.

 

1. Revisione costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale

 

La questione della sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale costituisce uno dei nodi più complessi della teoria della Costituzione.

La dottrina italiana ha da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione, riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento costituzionale.

La riflessione prende avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure di revisione [1].

Successivamente, la dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali alla revisione [2].

Alla lettera, un limite espresso è rappresentato dall'art. 139 Cost. secondo cui "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale".

Sul piano giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre 1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di tale orientamento, mai superato (da ultimo, anche Corte cost., sent. n. 125 del 24 luglio 2025).

La Corte ha sempre adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di merito politico-costituzionale.

In questa prospettiva, occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle trasformazioni della società e delle istituzioni [3].

 

2. L’oggetto della riforma: l'organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale

 

Le modifiche agli artt. 104 e 105 Cost. incidono su un ambito specifico: la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura e la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Dal punto di vista sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale.

È significativo osservare che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un lato e l'esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall'altro.

L’autogoverno della magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.

In tale contesto, appare difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti — elezione, sorteggio o modelli misti — costituisca un elemento intangibile dell’ordinamento costituzionale.

 

3. Il principio di uguaglianza come parametro di ragionevolezza

 

La tesi dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico - puro per i magistrati, temperato per i laici - si fonderebbe sulla presunta violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici.

Tale impostazione sembra però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza costituzionale né nella dottrina prevalente.

Come è noto, a partire dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani - ma potremmo citarne altri - il principio di uguaglianza è stato ricostruito come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa [4].

In questa prospettiva, il legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da una ratio non arbitraria.

Nel caso in esame, la distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa funzione costituzionale delle due componenti.

La presenza dei membri laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo.

La differenziazione dei metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.

In diritto costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.

Sono rilievi ovvi.

Qui le categorie non sono identiche:

                 i magistrati appartengono all’ordine giudiziario e sono rappresentati negli organi di autogoverno;

                 i laici rappresentano invece la dimensione esterna e pluralista del controllo democratico, anche in raccordo con la norma costituzionale secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101 Cost.).

Perciò è perfettamente legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di equilibrio tra i poteri.

 

4. Il sorteggio come tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali

 

Uno degli aspetti più discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.

Sotto il profilo teorico, il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale.

La dottrina contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o corporativi all’interno delle istituzioni.

Nel contesto dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:

                 meccanismo volto a ridurre il peso delle organizzazioni correntizie;

                 strumento di distribuzione imparziale delle funzioni istituzionali;

                 tecnica di selezione idonea a rafforzare la percezione di neutralità dell’organo.

In questa prospettiva, la scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della legittimità.

Il controllo sui modelli organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.

 

 5. Indipendenza della magistratura e struttura dell’organo

 

Un ulteriore profilo rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.

La dottrina costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato.

Nel caso della riforma in esame:

                 la presenza dei membri togati rimane significativa ed anzi preponderante, di fatto con una percentuale identica a quella attuale;

                 la magistratura continua a partecipare alla gestione del proprio autogoverno;

                 non emerge una dipendenza strutturale dal potere politico.

Pertanto, il nucleo essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.

 

6. Limiti impliciti e trasformazioni costituzionali

 

Orbene, occorre rifuggire da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione costituzionale.

Il ricorso alla categoria dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento di revisione.

In questa prospettiva, la trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.

  

7. Conclusioni

 

L’analisi sistematica della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.

In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.

In secondo luogo, la differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza, poiché l'asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione giustificatrice e, di riflesso, appare nel complesso ragionevole. Al di là del ruolo dei laici - di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica - occorre pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il CSM e l'Alta Corte, un sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.

In terzo luogo, e soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.

La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L'incursione della politica - dentro al CSM ovvero dentro l'Alta Corte - per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.

Pertanto, la tesi della incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della giurisprudenza costituzionale consolidata.

La riforma sembra piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali, secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.

 

 

Note

 

[1] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.

 

[2] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.

 

[3] In questo senso, tra gli altri, A. Ruggeri, Teoria della Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.

 

[4] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; Id., Corte Costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Torino, 2005; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

20 febbraio 2026

Danneggiamento del braccialetto elettronico – Aggravante della destinazione della cosa o del bene ad un pubblico servizio – Configurabilità – Ragioni – Conseguenze.

 



L’esito in sintesi

La Sesta Sezione penale, in tema di danneggiamento, ha affermato che, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, è configurabile l’aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività.

19 febbraio 2026

Stop alle "indagini a strascico": la Cassazione blinda le e-mail contro i sequestri esplorativi. La notizia di reato non è un semplice sospetto: la Riforma Cartabia impedisce indagini esplorative e il monitoraggio totale della posta elettronica

 


Sintesi:

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza possibilità di trattenere copia dei dati.

La sentenza si segnala per la sua rigorosa applicazione dei nuovi principi in materia di iscrizione della notizia di reato, affermando che un'accusa indeterminata e generica non può costituire il presupposto per l'adozione di atti di ricerca della prova invasivi come il sequestro, che altrimenti si trasformerebbero in inammissibili strumenti di indagine esplorativa a danno delle garanzie difensive dell'indagato.

sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link


Approfondimento:

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da A.A., indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 81, 318, 321 c.p.), avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro aveva ad oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, dipendente di una delle società di navigazione (Moby Spa, C.I.N. Spa, Toremar Spa) coinvolte nell'indagine.

L'indagine ipotizzava una prassi corruttiva consistente nel rilascio sistematico di biglietti di viaggio gratuiti o a prezzi fortemente scontati a favore di circa 70 pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova, organo deputato a effettuare ispezioni e controlli sulle navi delle compagnie indagate. L'inchiesta era scaturita dall'acquisizione, nel corso di un altro procedimento, di comunicazioni e file excel che documentavano l'emissione di tali biglietti tra il 2020 e il 2024.

Il procedimento cautelare era stato caratterizzato da una complessa serie di eventi, inclusi precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione per vizi procedurali. Il decreto oggetto del ricorso in esame, emesso il 22 luglio 2025, rappresentava l'ultimo di una serie di tentativi da parte della Procura di Genova di acquisire le prove del presunto illecito.

Il difensore del ricorrente ha articolato il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi principali:

  1. Tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato: si lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente (avvenuta solo il 22 luglio 2025), nonostante il Pubblico Ministero disponesse di elementi a suo carico sin dall'ottobre 2024.

  2. Incompiutezza della notizia di reato: si contestava la genericità dell'iscrizione, che si limitava a un elenco di nomi e articoli di legge, senza una descrizione del fatto specifico addebitato a ciascun indagato. Tale indeterminatezza si rifletteva nel decreto di sequestro, rendendolo nullo per violazione dell'art. 253 c.p.p.

  3. Carenza di motivazione: il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione adeguata nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del riesame riguardo alle ragioni giustificative della misura, in particolare con riferimento all'oggetto del pactum sceleris.

  4. Violazione del principio di proporzionalità: si sosteneva che il sequestro "massivo" e indiscriminato dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o altri criteri di selezione, si configurasse come un'inammissibile misura esplorativa.

  5. Insussistenza del fumus delicti: si eccepiva una carenza radicale nella motivazione sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione, data l'assoluta indeterminatezza del nesso tra l'utilità (i biglietti) e la specifica funzione o l'atto compiuto dal pubblico ufficiale, elemento considerato indefettibile della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La decisione si fonda, in via assorbente, sui motivi relativi all'indeterminatezza e all'incompiutezza della notizia di reato, vizi che inficiano la legittimità del conseguente atto di ricerca della prova.

Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede in un'approfondita analisi della nozione di "notizia di reato" alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha novellato l'art. 335 c.p.p. e introdotto l'art. 335-bis c.p.p..

La Corte sottolinea come la riforma abbia definito i presupposti per l'iscrizione, richiedendo:

  • per l'iscrizione oggettiva (del reato): una notizia che contenga "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice". La Corte chiarisce che il "fatto determinato" non può essere una mera indicazione degli elementi "nucleari" del reato, ma deve includere una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma incriminatrice (condotta, evento, nesso causale, presupposti, ecc.). Non costituisce notizia di reato un'informazione generica, incompleta o meramente evocativa di un illecito.

  • Per l'iscrizione soggettiva (dell'indagato): la presenza di "indizi a suo carico". La Corte, richiamando la Relazione illustrativa alla riforma e precedenti pronunce delle Sezioni Unite, precisa che il termine "indizi" esclude i meri sospetti, pur non richiedendo il livello della gravità indiziaria tipico delle misure cautelari personali. L'iscrizione deve basarsi su elementi fattuali specifici e soggettivamente orientati, che colleghino il fatto di reato al suo presunto responsabile.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'iscrizione a carico del ricorrente era palesemente illegittima. Essa consisteva in un semplice elenco di nomi (pubblici ufficiali e dipendenti delle società) e nell'indicazione degli articoli di legge violati, senza alcuna descrizione di un fatto determinato e specifico.

La Corte afferma:

Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo [...] con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).

Questa indeterminatezza si è tradotta in un decreto di sequestro altrettanto generico, che non permetteva di individuare gli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato: né l'atto d'ufficio o la funzione asservita, né le condotte specifiche dei singoli, né la natura dell'accordo criminoso, che non può esaurirsi nella mera fruizione di un'utilità.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui il sequestro probatorio non può avere una finalità meramente esplorativa, volta cioè alla ricerca di una notitia criminis non ancora individuata. Nel caso di specie, la genericità dell'accusa e l'ampiezza del sequestro dimostravano che la sua finalità era proprio "quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma".

Viene inoltre censurato l'operato del Tribunale del riesame, il quale si è limitato a una verifica formale, ritenendo sufficiente l'indicazione delle norme di legge violate. La Corte ricorda che il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo di legalità sostanziale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, valutando la congruità degli elementi offerti dall'accusa per verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Questo controllo deve essere effettivo e non meramente apparente, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.

Infine, la Corte ha ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, dato che il sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non era giustificato da una motivazione adeguata che ne spiegasse la necessità in termini così estesi.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link






18 febbraio 2026

Sequestro probatorio: l'indagato può proporre riesame solo se abbia interesse alla restituzione ?

La seconda sezione di legittimità ha precisato che, mentre in tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione, per il sequestro probatorio  <<l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione, in quanto l’indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.)>> (provvedimento al link).

17 febbraio 2026

Qual è la prova nuova ai fini della revisione?

 

La seconda sezione della Corte ha precisato che <<ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, come invocato dal ricorrente, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani, Rv. 287728 – 01)>> (sentenza al link).

16 febbraio 2026

Il numero di detenuti continua a crescere ma gli ingressi dalla libertà, nel tempo, si sono ridotti- di Daniele Livreri

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche inerenti le carceri al  31.12.2025. 

Orbene, il primo dato degno attenzione è la conferma del trend crescente di detenuti, per come ormai si registra in ogni semestre dal 30.12.2020, allorquando vi erano 53.364 reclusi. Oggi il numero di persone ristrette è pari a 63.499. Pertanto negli ultimi 5 anni, l'incremento medio del numero di detenuti è stato pari a 2.000 in ragione di anno. 

In questo blog, ci siamo più volte interrogati sulle ragioni dell'aumento della popolazione carcerario, nonostante l'obiettivo successo delle soluzioni alternative al carcere.    

Al riguardo qualche utile spunto potrebbe trarsi dal confronto tra la serie storica degli ingressi in carcere dalla libertà e quella dei detenuti presenti in istituto. 

Infatti, dalle tabelle ministeriali si coglie che nel 1991 - primo anno disponibile della serie storica - gli ingressi totali dalla libertà sono stati 75.786, a fronte di una presenza a fine anno pari a 35.469 persone.

Nel 2025, il numero di ingressi dalla libertà si è ridotto a 42.005 individui, con un  numero totale di presenze a fine anno pari a 63.449.

Dunque: si sono ridotti drasticamente gli ingressi (almeno quelli degli italiani) nel circuito detentivo, ma il numero totale di detenuti presenti è aumentato. E' evidente ciò può spiegarsi soltanto in considerazione di una più lunga permanenza in carcere

Ma quali sono le ragioni di ciò ?  Ovviamente possiamo offrire soltanto qualche spunto di riflessione. Anzitutto può notarsi che all'inizio degli anni novanta il numero di soggetti in custodia cautelare sopravanzava quello di coloro che erano ristretti in esecuzione della pena. Ovviamente, una tale composizione della popolazione carceraria, comportava un tempo minore di stazionamento in carcere.

Altro elemento da valutare è l'inasprimento delle pene. A dicembre 2024 avevamo dato conto di una pubblicazione di Davide Galliani riguardo all'incremento degli ergastoli. 

Un' ulteriore considerazione merita l'aumento, sempre rispetto al 1991, del numero di stranieri detenuti. Oggi gli stranieri costituiscono circa un terzo della popolazione carceraria (20.116 su un totale di 63.449 ristretti), mentre a fine 1991 erano appena un settimo (5.365 su 35.469),  tuttavia in termini assoluti il numero di ingressi dalla libertà di non cittadini è aumentato, ma non di moltissimo (da 13.142 a 17.113). Verosimilmente si tratta di soggetti che più di altri non riescono a godere di benefici che consentano loro di uscire dal circuito carcerario prima di scontare l'intera pena espianda.

In sintesi, il carcere rischia di profilarsi come un luogo in cui entrano meno soggetti ma da cui non si esce più.           

 

 


 

13 febbraio 2026

Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetti – Possibilità di disporlo in fase di indagini preliminari – Esclusione – Ragioni – Sentenza della Corte di cassazione che riconosce l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari che ha emesso la misura cautelare personale e indica quello competente – Effetti – Indicazione.

 




L’esito in sintesi

La Seconda Sezione penale ha affermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il cui esito produce l’effetto generale e irreversibile dell’individuazione del giudice territorialmente competente, non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari in ragione del carattere intrinsecamente dinamico della stessa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non produce l’effetto definitivo e vincolante sancito dall’art. 25 cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari, riconosce l’incompetenza territoriale di quest’ultimo e indica quello territorialmente competente, trattandosi di provvedimento che vincola solo i giudici direttamente interessati).

Cass. pen. sez. II, 35593/2025