La vicenda (sentenza al link)
La difesa ha chiesto al Tribunale di emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di bancarotta per essere stata l'azione penale esercitata con riferimento a fatti già coperti dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. senza che fosse stata prima richiesta, e poi disposta, la riapertura delle indagini.
INQUADRAMENTO
Chi
è stato già giudicato non può essere sottoposto ad un secondo
giudizio che abbia ad oggetto il medesimo fatto.
Il
divieto, previsto dall’art. 649 c.p.p., ha portata più ampia di
quella stabilita ad
litteram dalla norma, in
quanto si estende anche alle sentenze non definitive ed è
riconducibile al principio generale che vieta
la duplicazione dell’azione conto lo stesso imputato.
Il
divieto, in altri termini, “consuma”
la successiva azione e quindi il potere di ius
dicere in
ordine all’identica regiudicanda.
Ne
segue che, sull’identità del fatto, la
domanda andrà dichiarata “improcedibile” e il giudice dovrà
pronunciarsi per il non luogo a procedere (ex
artt. 529 o 425 c.p.p.) ovvero con decreto di archiviazione laddove
l’azione penale non sia stata ancora esercitata.
LE
RAGIONI DEL DIVIETO
Si
tratta di un insegnamento risalente al diritto romano (bis
de eadem re non sit actio)
posto a garanzia dell’imputato e volto ad impedire le azioni
superflue o di abuso del
processo.
La
regola è, quindi, fondamentale per evitare l’incertezza sia delle
decisioni giudiziali sia dello stesso sistema giuridico.
Il
divieto del ne bis
in idem ha rango
di diritto dell’uomo a garanzia delle libertà fondamentali.
Il
protocollo n. 7 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali dispone, all’art.
4, che “nessuno
può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione
dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o
condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge
e alla procedura penale di tale Stato”. Il
principio è ribadito nella
Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, c.d. Carta di Nizza, che,
all’art. 50, lo prevede
come “diritto di non
essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”.
Il
divieto del doppio giudizio è, poi, previsto nelle convenzioni
pattizie di diritto internazionale.
La
garanzia ha carattere processuale
e si estrinseca, come detto, nell’effetto di impedire un secondo
pronunciamento giurisdizionale sul medesimo fatto.
«()
La Corte EDU ha per lungo tempo insistito per un deciso ampliamento
dell'ambito di applicazione dello stesso, sostenendo che, in presenza
di due presupposti – a)
la natura sostanzialmente penale di entrambe le sanzioni inflitte o
da infliggersi; b)
la presa in considerazione da parte dell'ordinamento nazionale di un
medesimo fatto storico considerato nelle sue coordinate
spazio-temporali – l'inizio (o la prosecuzione) di un successivo
procedimento dopo che il primo fosse giunto a una pronuncia
definitiva avrebbe automaticamente costituito una violazione
dell'art. 4 prot. 7 Cedu.
Con
riferimento alla nozione di stesso fatto i giudici di Strasburgo
hanno da sempre ribadito che l'articolo 4 del protocollo n. 7 deve
essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una
persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di
quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi (Cfr.
Cedu, Grande Camera, Sergueï Zolotoukhine c. Russia, n. 14939/03).
Ciò significa dunque che perché vi sia identicità del fatto
perseguito dal medesimo ordinamento in sedi diverse – non è
necessaria una identità delle accuse in tutti i loro elementi ma più
semplicemente – che i fatti ascritti al soggetto giudicato in più
procedimenti siano riconducibili alla stessa
condotta.
In sostanza, la Corte europea da
tempo utilizza una nozione sostanziale di materia penale».
Utile osservare come nella
definizione della identità il fatto prescinde dalla diversa
qualificazione giuridica che di esso si può dare.
In
tal senso si è pronunciata anche la
giurisprudenza europea (Corte Edu, Sez.
I, 25 giugno 2009, Maresti c. Croazia)
in un caso in cui un cittadino era stato condannato da due autorità
giudiziarie diverse per aver prima ingiuriato (he
firstly insulted) e poi percosso un
soggetto (and then pushed him with both
hands and … started to hit him with his fists many times).
La Corte ha rilevato la violazione dell’art. 4 del protocollo 7
della Cedu per l’identità del fatto (in
respect of the same event and the same facts)
ed ha ritenuto operante il divieto di ne
bis in idem (this
had violeted his right non to be tried and punished twice for the
same offence). Ne segue, ad esempio,
che il potere di azione del pubblico ministero sarà “consumato”
dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di
“sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra
fattispecie illecita.
A fortiori nel caso in esame, nel quale ricorre la identità del fatto storico e della contestazione
I
PRESUPPOSTI DEL DIVIETO: 1) IRREVOCABILITÀ,
2) EADEM
PERSONA E 3) IDEM
FACTUM
Nonostante
la lettera dell’art. 649 c.p.p. faccia riferimento alla sentenza
definitiva, è ormai ius
receptum che la regola
del divieto
di doppio giudizio
si applichi anche in
presenza di decisioni non irrevocabili.
Il
contrasto tra le sezioni
semplici è stato risolto
dalla sentenza a Sezioni Unite del 2005
(Cass. SSUU 28.06.2005 n.
34655) a favore della
operatività del divieto di duplicazione del processo anche in
assenza di un precedente giudicato definitivo, e ciò per evitare che
per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano
più provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro (Cass. Sez. V
10 luglio 1995 n. 1919).
Invero,
secondo le Sezioni
Unite, la regola del
divieto del secondo processo costituisce non solo “un
diritto civile e politico dell’individuo”,
ma tende anche a garantire
la “proliferazione
dell’unico processo”
con una “evidente
distorsione dell’attività giurisdizionale”.
La
norma, al di là della sua espressione letterale, assicura anche
l’efficienza del sistema e tende ad impedire la duplicità delle
decisioni “al pari delle
norme sui conflitti di competenza e dell’art. 669 c.p.p.”.
Il
divieto di ne bis
in idem informa
quindi l’intero sistema processuale
nel quale l’art. 649 c.p.p. “costituisce
un singolo, specifico, punto di emersione del principio che permea
l’intero ordinamento, dando vita ad un preciso divieto di
reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica
regiudicanda” (Cass.
SS.UU: cit.).
In
questo filone, del resto, aveva cominciato a muoversi anche la
Consulta
che, abbandonato il suo precedente orientamento del 1976, aveva
ritenuto:
a)
“… precluso
l’esercizio dell’azione penale … riguardante il medesimo fatto
già oggetto di archiviazione, in carenza di autorizzazione del
giudice a riaprire le indagini”
(C. Cost. sent. n.
27/1995);
b)
e, sia pure con obiter
dictum, che l’operatività
dell’art. 529 c.p.p. “non
è limitata, secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella
sentenza
,
ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità espressamente
enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di procedura penale,
ma può essere ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte le
ipotesi in cui per quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe
potuto essere coltivata in un separato procedimento perché
già
iniziata in un altro”
(C. Cost. ord. n. 318/2001);
c)
infine, ha ammesso
l’interpretazione
estensiva della
regola del divieto di cui all’art. 649 c.p.p. tanto da escludere
l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare chiamato
a pronunciarsi in un secondo giudizio rispetto a fatti per i quali il
medesimo giudicante aveva già disposto il rinvio a giudizio ed era
pendente il giudizio sull’appello proposto dall’imputato avverso
la condanna di primo grado (C. Cost. ord. n. 39/2002).
Gli
altri presupposti del divieto
sono: l’identità
soggettiva
e l’identità
oggettiva.
Quanto
alla prima (eadem persona)
non vi sono particolari difficoltà a definirla, e, nel caso in commento, risulta evidente.
Analogamente
per la individuazione della identità oggettiva (idem
factum): i fatti sono gli
stessi.
Tradizionalmente
con la nozione di identità del fatto s’intende la coincidenza tra
tutte le componenti della fattispecie concreta. Pertanto, sussiste
fatto identico
quando si è in presenza di una corrispondenza
storico naturalistica tra
tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: condotta,
evento, nesso causale.
Non rileva invece il fatto-reato in senso giuridico, sebbene, nel caso in esame, ricorra anche quello.
Ne
segue che il potere
di azione
del pubblico ministero
sarà “consumato”
dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di
“sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra
fattispecie illecita.
ASPETTI
PROCESSUALI NEI CASI DI ASSENZA DI DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA
L’applicazione
estensiva della regola di cui all’art. 649 c.p.p. è ammissibile
nel caso in cui le duplicazioni si verifichino all’interno della
stessa sede giudiziaria (come in questo caso) ed a prescindere dalla
diversa fase o grado in cui versino, rimanendo invece la materia
regolata dalle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p. per
l’eventualità in cui la duplicazione riguardi processi pendenti in
sedi diverse (c.d. conflitto positivo proprio).
Ne
segue che solo in tutte le situazioni in cui vi sia litipendenza che
non implichi un conflitto di competenza, come nel nostro caso,
l’azione penale andrà dichiarata impromovibile indipendentemente
dalla esistenza di un giudicato penale. La regola del divieto di un
secondo processo ha, infatti, carattere di principio generale
dell’ordinamento e deve conformare l’interpretazione del giudice
secondo il principio di cui all’art. 12 delle preleggi.
Infatti,
"non
può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro
una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in
fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa
del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento
eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione, oppure,
se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza
la relativa causa di improcedibilità”
(SS.UU. cit.).
In
adesione al dictum delle
SSUU, s'è pronunciata la giurisprudenza di merito: Trib. Terni,
27/11/2014: <<In materia penale, nel caso di contestuale
pendenza presso lo stesso ufficio, o presso uffici diversi della
stessa sede giudiziaria, di più procedimenti penali per uno stesso
fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata
l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve
considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di
promuovere l'azione penale stessa, in ossequio al divieto di bis in
idem dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito
del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione
ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne
va dichiarata l'improcedibilità con sentenza>>. Si veda anche
Trb. Santa Maria Capua Vetere Sez. I 6.8.2014.
In questo filone interpretativo si muove la sentenza del Tribunale di Trapani che pubblichiamo al link