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06 luglio 2026

Passaporto e pena pecuniaria: occorre il pagamento per intero


 

Il Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia ha precisato che i condannati a pena pecuniaria non possono ottenere il rilascio del passaporto, se non dopo avere pagato l'intera pena, a nulla rilevando l'eventuale rateizzazione. (sentenza al link)  

 Si riporta l'art. 3 l. n. 1185/1967:

 << Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

((b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;))

c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271.
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare>>.

L 'art. 2 del d.p.r. n. 649 del 1974 estende la suddetta disciplina ai documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio nazionale. 

 

22 aprile 2026

Ammonimento del questore per "stalking" e violenza domestica- rapporto con la querela nelle due fattispecie.

 


Ad avviso del TAR per il Lazio, mentre l'ammonimento per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. presuppone che non sia stata proposta querela, l'ammonimento del questore per i reati indicati dal decreto legge n. 93 del 2013 , commessi "nell'ambito di violenza domestica"  può essere adottato, anche d'ufficio, sebbene la querela sia già stata interposta(sentenza al link) 

Conforme TAR Liguria, sentenza n. 1004/2025  


16 aprile 2026

Sentenza di patteggiamento e porto d'armi


In tema di effetti extra penali del c.d. patteggiamento, il TAR Sicilia ha chiarito che la sentenza ex art. 445 c.p.p., a seguito della riforma c.d. Cartabia, non è ostativa al rilascio (e al rinnovo) del porto d'armi (provvedimento al link)  

07 aprile 2026

Patteggiamento post Cartabia e rating di legalità.


L’art. 445, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede al comma 1 
bis che “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Orbene, la vigente versione dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., escludendo che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di patteggiamento gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna (qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie), impedisce, agli specifici effetti del rilascio del rating di legalità, che il predetto patteggiamento costituisca motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento dell'attestazione ?

La prima sezione del TAR Lazio ha ritenuto che la novella non dispieghi alcuna rilevanza in tema di rating di legalità, e ciò poiché il regolamento dell'Autorità garante preposta al rilascio dell'attestazione premiante, individua la sentenza ex art. 444 e ss., quale causa ostativa, ex se, del rilascio. Invero, nella interpretazione del giudice amministrativo, Invero, dall’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 445 c.p.p., così come novellato – afferma ancora la sentenza citata – “si evince che vengono meno quegli effetti che conseguono alla sentenza di patteggiamento tutte (e solo) le volte in cui ciò avviene perché tale sentenza è equiparata a quella di condanna (come gli effetti prodotti nei giudizi civili o amministrativi). Quando ciò non avviene, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non trova applicazione; esattamente come nel caso de quo, nell’ambito di una disciplina che già ab origine conferisce autonoma rilevanza (negativa) al cd. Patteggiamento”. (sentenza TAR al link)       

Si rammenta che l’attribuzione del rating, da cui possono discendere una serie di vantaggi nell’ottenimento di benefici pubblici o nell’accesso al credito, è volto a premiare una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Tuttavia ad esso possono aspirare soltanto le imprese (sia in forma individuale che societaria) in possesso di determinati presupposti, quorum un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda. 



14 gennaio 2026

Copia integrale delle intercettazioni: una speranza dal GUP di Trento.


Prima di indicare la soluzione adottata dal GUP in epigrafe, è opportuno  rammentare che la
giurisprudenza di legittimità non riconosce il diritto, ex se, del difensore ad avere copia integrale delle intercettazioni.  

Si riportano alcuni stralci di sentenze al riguardo.

Cass. Sez. 3 Num. 33651 Anno 2022 

<<... questa Suprema Corte ... ha chiarito che in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 02, relativa ad una fattispecie in cui la difesa aveva avuto accesso all'ascolto delle conversazioni ed ottenuto il rilascio di copie mirate delle singole registrazioni, mentre era stata rigettata la sola richiesta di copia integrale, formulata senza l'indicazione della specifica finalità difensiva. In senso analogo, cfr. anche Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725 - 02)>>; 

Cass. Sez. 6 Num. 32053 Anno 2024 

<<il difensore non ha chiarito le ragioni per le quali non gli sarebbe stato consentito il rilascio di copia integrale di tutte le registrazioni, ma la genericità della doglianza ne dimostra la manifesta infondatezza, non essendo il pubblico ministero tenuto a rilasciare copia integrale delle intercettazioni, ma soltanto di quelle poste a base della richiesta cautelare e delle altre che gli venissero richieste dopo la esplicitata illustrazione della loro rilevanza (vedi, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Orsi, Rv. 279555; secondo cui in tema di intercettazioni, non si configura un'ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa nel caso di rigetto della richiesta di copia integrale delle registrazioni senza indicazione di alcuna specifica finalità difensiva)>>;

Cass. Sez. 6 Num. 17665 Anno 2024 

<<... la richiesta difensiva del 10 maggio 2023 era stata formulata in modo generico, con riferimento a tutto il cospicuo materiale delle intercettazioni e senza alcun richiamo alla specifica ragione per la quale veniva richiesto; inoltre, nonostante la sollecitazione della Procura di offrire indicazioni più dettagliate, il difensore del ricorrente non solo non vi aveva provveduto, ma non aveva neanche menzionato che la copia delle trascrizioni delle intercettazioni fosse utile in vista del giudizio di riesame, tanto da non rendere configurabile alcuna nullità>>.

Sul tema può osservarsi che il dato normativo si presta ad esegesi che limitano i diritti di difesa. Invero, almeno con specifico riguardo a quanto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., l'indagato e il suo difensore hanno diritto ad estrarre copia delle intercettazioni ritenute utili dal pubblico ministero, avendo, per converso, un mero diritto di ascolto delle altre. All'esito del detto ascolto la difesa potrà indicare le ulteriori intercettazioni che le paiono rilevanti e di cui potrà chiedere copia al pubblico ministero. Il requirente potrà muovere contestazioni financo sul giudizio di rilevanza operato dal difensore, al quale è dato di avanzare istanza al giudice. 

Non v'è chi non veda che un meccanismo così congegnato, anche considerati i tempi materiali in cui le operazioni difensive dovrebbero dispiegarsi, finisce per rimettere ad una parte processuale (e forse prim'ancora alla p,g.) di delimitare il perimetro probatorio su cui confrontarsi, e ciò anche perché nella prassi le Procure pretendono la specificazione dell'arco temporale delle intercettazioni che la difesa intende ascoltare non consentendo un ascolto sic et simpliciter.

Orbene, il GUP di Trento ha ritenuto che il diritto di accesso e ascolto attribuito al difensore comporti di per sè il diritto all'estrazione di copia integrale delle captazioni, al fine di indicare al giudice quelle che si ritengono rilevanti. Si tratta all'evidenza di un' interpretazione che consente alla difesa di esercitare in modo meno penalizzante il suo munus.  ( provvedimento al link) 

Per un inquadramento della pronuncia del GUP di Trento in considerazione della giurisprudenza costituzioanle si rinvia a N. Canestrini e G. Sambataro " Ascoltare non è sapere: il diritto alla copia delel intercettazioni e il superamento del difensore amanuense, nella era digitale", in Giurisprudenza penale Web, 2025,12.

22 ottobre 2025

Il GUP di Nola solleva una nuova qlc dell'art. 442 comma 2 bis

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis del codice di procedura penale. Le richiamate norme sono state elevate a sospetto di costituzionalità <<nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 della Costituzione in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali >>(ordinanza al link)

29 maggio 2025

Mancato pagamento pena pecuniaria- conversione in semilibertà- sospetta incostituzionalità.



Il Tribunale di Bologna ha promosso incidente di costituzionalità dell'art. 660 c.p.p. e dell'art. 102 l. 689/81, per violazione degli artt. 3, 13  e 27 cost., nella parte in cui prevedono che il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di 90 giorni dall'intimazione  “comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva”, invece di stabilire che il mancato pagamento “comporta la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva” (ordinanza al link)

16 aprile 2025

La Corte di appello di Firenze solleva qlc dell'art. 59 l. 689/81, per la preclusione delle pene sostituive agli imputati per reati 4 bis o.p.


La Corte distrettuale in epigrafe ha sollevato una questione di legttimità costituzionale dell'art. 59 comma 1, lett. d), legge 689/81, come novellato dalla riforma Cartabia, nella misura in cui preclude la sostituzione della pena detentiva con pene sostituitive nei confronti del imputato condannato per i reati di cui all'art. 4-bis L. 354/1975, salvo che sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. art. 323-bis c.p..

Ad avviso dei Giudici toscani la norma censurata, introducendo una presunzione legale - per determinati reati- di inidoneità della pena sostituiva a realizzare gli obiettivi di rieducazione del condannato e di prevenzione del pericolo di recidiva,  viola gli artt. 76 Cost.(per eccesso di delega), 3 ( per lesione del principio di uguaglianza) e 27 comma 3 (poichè impedisce al giudice di individuare la sanzione più adeguata al caso specifico).(ordinanza al link)

La Corte ha calendato l'udienza di trattazione al prossimo 25.06.


20 marzo 2025

Udienza predibattimentale e omessa previsione dei poteri di integrazione istruttoria: il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Siena, ritenendo manifestamente irragionevole la ratio dell’omessa previsione di un potere d’integrazione probatoria in capo al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, individuata dal legislatore delegato nel carattere di «più snello» del «vaglio preliminare» affidato a tale giudice rispetto a quello «previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale» (così la relazione illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022 , supplemento straordinario n. 5), ha sollevato qlc  <<in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’articolo 32, primo comma, lettera d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere>>.(ordinanza al link)

27 gennaio 2025

Spaccio di lieve entità (art. 73 V co.)- preclusione messa alla prova. Dopo quello di Padova, anche il Tribunale di Bologna solleva q.l.c.


In un precedente post avevamo dato conto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova sul medesimo tema(nostro post al link), adesso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, anche il GUP di Bologna ha sollevato q.l.c. del combinato disposto degli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, 168 bis e 550 c.p.p., <<nella parte in cui quest'ultima (disposizione) non prevede alla lettera c) l'inserimento della fattispecie di cui all' art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990>>.

In particolare, il giudice bolognese sospetta la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poichè, dopo l'inasprimento della pena prevista per il delitto de quo (da 4 a 5 anni), il rito speciale non è più consentito per lo spaccio di lieve entità, mentre, in forza del rimando operato dall'art. 168 bis c.p. alla disposizione di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.,  che include il delitto di cui all'art. 82 del dpr 309/1990 ("Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore"), la messa alla prova è consentita per tale reato. Posto che le due norme presidiano beni analoghi e che però le fattispecie previste dall'art. 82 del citato dpr costituiscono pratiche di maggiore allarme sociale, l'esclusione della messa alla prova per il delitto di cui all'art. 73 dpr citato provoca un'evidente disparità di trattamento. Per altro verso, il giudice a quo lamenta, anche, la violazione della finalità rieducativa della pena, vista la preclusione per l'interessanto a maturare il percorso riabilitativo e risocializzante consentito dalla messa alla prova (ordinanza al link).        

30 luglio 2024

Modifica dell'imputazione senza avvisi all'imputato: se la sentenza non è nulla, va riformata - Corte d'appello di Palermo, sez. I, n. 2203/2024

 



Processato per il delitto previsto e punito dall'art. 386 c.p., l'imputato è condannato in prime cure per il delitto previsto dall'art. 390 c.p..

Egli appella la sentenza dolendosi della sua nullità e, nel merito, chiedendone la riforma.

La Corte d'appello di Palermo, sezione prima penale, con la sentenza n. 2203/2024 al link, rigetta l'eccezione di nullità della sentenza, e riqualifica il fatto come originariamente contestato (art. 386 c.p.), censurando la diversa qualificazione del primo giudice (art. 390 c.p.). Quindi ribalta la sentenza di primo grado, che riforma integralmente, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il caso è interessante per affrontare la questione della nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per violazione del paragrafo 3 a) e b) dell'art. 6 della Convenzione EDU in combinato disposto con il paragrafo 1 dello stesso articolo, che prescrive un equo processo. 

Nel caso in esame, infatti, l'imputato è stato condannato per un reato, procurata inosservanza di pena, che non era indicato nel rinvio a giudizio e che non gli era stato comunque comunicato in alcuna fase del processo.

E ciò senza che mai venisse comunicata all'imputato, da parte del Tribunale, l'eventualità di così diversamente riqualificare il fatto e, quindi, impedendo all'imputato di conoscere natura e motivi dell'accusa e di preparare per tempo la sua difesa.

Non rileva, sul punto, la identità del fatto storico. E ciò per le considerazioni che seguono.

Le norme delle quali discutiamo prevedono:

  • Art.386 c.p.: “Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”;
  • Art. 390 c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione”.

E' evidente già come le due fattispecie si riferiscano a presupposti diversi: nella prima l'agente procura o agevola l'evasione del soggetto che si trova già in stato di arresto o detenzione; nella seconda l'agente aiuta il soggetto condannato a sottrarsi all'esecuzione non ancora in atto.

E' noto come in applicazione delle norma della Convenzione Edu e dei criteri elencati nella sentenza CEDU Drassich c/ Italia L'imputato ha diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa.” (Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 11/12/2007, n. 25575/04).

E' appena il caso di evidenziare che il noto caso Drassich, nel quale l'Italia ha riportato condanna innanzi alla Corte EDU, riguardava un magistrato che condannato per corruzione propria e ricorrente in cassazione, si era visto riqualificare il fatto dal giudice di legittimità nel delitto di corruzione in atti giudiziari. Identico, in quel caso, il fatto storico (danaro o utilità contro atto contrario ai doveri d'ufficio), la Corte EDU aveva statuito nel senso ricordato. Ciò a dimostrazione che la identità storica del fatto contestato non sana la nullità dedotta laddove il giudice non “attivi” i meccanismi di doverosa informazione.

Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto comunicare la sua intenzione di riqualificare il fatto nella fattispecie contenuta all'art. 390 c.p. in tempo utile all'imputato per preparare la sua difesa e comunque prima della emanazione della sentenza, della quale deve quindi pronunciarsi la nullità.

Infatti con le sentenze nn. 348-349 del 2007 la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che, qualora dovesse sorgere un contrasto tra normativa interna e la Convenzione, i giudici interni, saranno chiamati a ricorrere “all’interpretazione conforme”, principio chiaramente enunciato nella cd. “sentenza Pupino” (Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sez, 16 Giugno 2005, Pupino M.) ove si legge che “applicando il diritto nazionale, il giudice del rinvio chiamato ad interpretare quest’ultimo è tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa”, quindi tra le possibili interpretazioni che il giudice possa operare deve scegliere quella conforme al diritto sovranazionale; tale principio richiamato in queste sentenze ottiene applicazione anche nei confronti della C.e.d.u.; il giudice interno, infatti, deve tentare di risolvere il contrasto in via interpretativa adottando quella soluzione che dia alla norma interna un significato conforme e orientato ai principi e alla lettera della Convenzione.

Ne discende che un non corretto esercizio del potere da parte del giudice, che riqualifica il reato ex art. 521 c.p.p., comma 1, senza garantire le prerogative difensive e i principi regolatori del giusto processo, implica la iniquità del processo per violazione delle norme C.e.d.u..

28 giugno 2024

Concorso dell'extraneus nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio. Il caso Pier Camillo Davigo. La sentenza di appello che conferma la condanna.

 





Pubblichiamo la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato la condanna al noto magistrato, ormai in pensione, Pier Camillo Davigo per il caso Loggia Ungheria.

La sentenza si segnale per alcune questioni di particolare interesse relative al concorso di persone nel reato, in particolare sul concorso dell’extraneus nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio, oltre che sulla natura del delitto.

Sulla prima questione la sentenza affronta le critiche dell'appellante, il quale ritiene post factum non punibile la condotta dell'extraneus, essendosi il delitto (già) consumato al momento della (prima) rivelazione da parte dell'intraneus. L'appellante, poi, osserva come non sia indifferente alla posizione dell'extraneus l'assoluzione dell'intraneus per mancanza dell'elemento soggettivo.

La sentenza, in conferma della pronuncia di condanna del primo grado, ha rigettato l'appello richiamandosi a noti arresti del giudice di legittimità (su tutti: Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 17/04/2018) 23/07/2018, n. 34928) e alla natura (di pericolo) del delitto contestato.

La sentenza al link



19 giugno 2024

Q.l.c. dell'art. 442 comma 2 bis nella parte in cui non prevede la possibilità di sospendere la pena ridotta per rinuncia all'appello



Il Gip di Nola, premesso che <<nessun appiglio normativo consente al giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., di «adottare i provvedimenti conseguenti», ovvero di delibare il possibile riconoscimento della sospensione condizionale della pena nei confronti del condannato, ormai destinatario di una pena infrabiennale, stante il completo silenzio del legislatore sul punto>>, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che il Giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui all'art. 163 c.p. e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli artt. 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost. in riferimento all'art. 6 CEDU. (ordinanza al link)

07 giugno 2024

La MAP non è (più) consentita per lo spaccio di lieve entità. Sollevata q.l.c. degli art. 168 bis c.p. e 550 cpp


La riforma del 2023 (D.L. 123/23, convertito in legge dalla L.159/23) ha innalzato la pena prevista per la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 5 co. DPR 309/90 da 4 a 5 anni. Orbene, l'art. 168 bis c.p. consente di applicare la messa alla prova soltanto ai reati puniti con una pena non superiore nel massimo ad anni 4 e a quelli per i quali il Pubblico Ministero può esercitare l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.. Tuttavia la richiamata fattispecie delittuosa non rientra (ormai) in nessuna delle due ipotesi

Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale di tale previsione. Invero l'Autorità giudiziaria veneta ritiene che l'attuale disciplina violi il principio di uguaglianza e ragionevolezza, ex art. 3 Cost., nonché il finalismo rieducativo della pena, ex art. 27 Cost..

Al riguardo nell'ordinanza di remissione si richiama - quale tertium comparationis- la fattispecie di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, che, sebbene a mente dell'art. 82 1 comma del medesimo DPR, sia punita con una pena più severa di quella prevista per le condotte illecite cui all'art. 73 5 co., è stata esplicitamente inserita nel catalogo dei reati per i quali l'azione penale è esercitabili nelle forme dell'art. 550 c.p.p., di talché per essa è possibile accedere alla MAP. 

L'esclusione dalla MAP comprometterebbe poi le possibilità dell'accusato di riparare alla propria condotta, riducendo il pericolo di reiterazione dell'illecito e reinserendo l'imputato nel consesso sociale.  

A fronte di ciò, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 bis c.p., 550 c.p.p. e 73 5 co. DPR 309/90 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sebbene l'unica norma di fatto oggetto di censura sia l'art. 550 c.p.p. nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi di lieve entità ex art. 73 DPR 309/90 tra i delitti per i quali sia esercitabile l'azione penale con il decreto di citazione diretta a giudizio.(ordinanza al link)

    

24 maggio 2024

Precedente archiviazione non revocata? L'azione penale è improcedibile. La sentenza del Tribunale di Trapani - commento di Marco Siragusa

 



La vicenda (sentenza al link)

La difesa ha chiesto al Tribunale di emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di bancarotta per essere stata l'azione penale esercitata con riferimento a fatti già coperti dall'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. senza che fosse stata prima richiesta, e poi disposta, la riapertura delle indagini.


INQUADRAMENTO

Chi è stato già giudicato non può essere sottoposto ad un secondo giudizio che abbia ad oggetto il medesimo fatto.

Il divieto, previsto dall’art. 649 c.p.p., ha portata più ampia di quella stabilita ad litteram dalla norma, in quanto si estende anche alle sentenze non definitive ed è riconducibile al principio generale che vieta la duplicazione dell’azione conto lo stesso imputato.

Il divieto, in altri termini, “consuma” la successiva azione e quindi il potere di ius dicere in ordine all’identica regiudicanda.

Ne segue che, sull’identità del fatto, la domanda andrà dichiarata “improcedibile” e il giudice dovrà pronunciarsi per il non luogo a procedere (ex artt. 529 o 425 c.p.p.) ovvero con decreto di archiviazione laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata.


LE RAGIONI DEL DIVIETO

Si tratta di un insegnamento risalente al diritto romano (bis de eadem re non sit actio) posto a garanzia dell’imputato e volto ad impedire le azioni superflue o di abuso del processo.

La regola è, quindi, fondamentale per evitare l’incertezza sia delle decisioni giudiziali sia dello stesso sistema giuridico.

Il divieto del ne bis in idem ha rango di diritto dell’uomo a garanzia delle libertà fondamentali.

Il protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone, all’art. 4, che “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”. Il principio è ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dell’U.E, c.d. Carta di Nizza, che, all’art. 50, lo prevede come “diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato”.

Il divieto del doppio giudizio è, poi, previsto nelle convenzioni pattizie di diritto internazionale.

La garanzia ha carattere processuale e si estrinseca, come detto, nell’effetto di impedire un secondo pronunciamento giurisdizionale sul medesimo fatto.

«(1) La Corte EDU ha per lungo tempo insistito per un deciso ampliamento dell'ambito di applicazione dello stesso, sostenendo che, in presenza di due presupposti – a) la natura sostanzialmente penale di entrambe le sanzioni inflitte o da infliggersi; b) la presa in considerazione da parte dell'ordinamento nazionale di un medesimo fatto storico considerato nelle sue coordinate spazio-temporali – l'inizio (o la prosecuzione) di un successivo procedimento dopo che il primo fosse giunto a una pronuncia definitiva avrebbe automaticamente costituito una violazione dell'art. 4 prot. 7 Cedu.

Con riferimento alla nozione di stesso fatto i giudici di Strasburgo hanno da sempre ribadito che l'articolo 4 del protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi (Cfr. Cedu, Grande Camera, Sergueï Zolotoukhine c. Russia, n. 14939/03). Ciò significa dunque che perché vi sia identicità del fatto perseguito dal medesimo ordinamento in sedi diverse – non è necessaria una identità delle accuse in tutti i loro elementi ma più semplicemente – che i fatti ascritti al soggetto giudicato in più procedimenti siano riconducibili alla stessa condotta. In sostanza, la Corte europea da tempo utilizza una nozione sostanziale di materia penale».

[1 Tra virgolette, con gli adattamenti del caso, si riportano le osservazioni mutuate dal contributo di Ciro Santoriello, Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: “così è se vi pare” (o almeno se così riterrà il singolo giudice nazionale, pubblicate su Il Penalista]

Utile osservare come nella definizione della identità il fatto prescinde dalla diversa qualificazione giuridica che di esso si può dare.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza europea (Corte Edu, Sez. I, 25 giugno 2009, Maresti c. Croazia) in un caso in cui un cittadino era stato condannato da due autorità giudiziarie diverse per aver prima ingiuriato (he firstly insulted) e poi percosso un soggetto (and then pushed him with both hands and … started to hit him with his fists many times). La Corte ha rilevato la violazione dell’art. 4 del protocollo 7 della Cedu per l’identità del fatto (in respect of the same event and the same facts) ed ha ritenuto operante il divieto di ne bis in idem (this had violeted his right non to be tried and punished twice for the same offence). Ne segue, ad esempio, che il potere di azione del pubblico ministero sarà “consumato” dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di “sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra fattispecie illecita. 

A fortiori nel caso in esame, nel quale ricorre la identità del fatto storico e della contestazione


I PRESUPPOSTI DEL DIVIETO: 1) IRREVOCABILITÀ, 2) EADEM PERSONA E 3) IDEM FACTUM

Nonostante la lettera dell’art. 649 c.p.p. faccia riferimento alla sentenza definitiva, è ormai ius receptum che la regola del divieto di doppio giudizio si applichi anche in presenza di decisioni non irrevocabili.

Il contrasto tra le sezioni semplici è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite del 2005 (Cass. SSUU 28.06.2005 n. 34655) a favore della operatività del divieto di duplicazione del processo anche in assenza di un precedente giudicato definitivo, e ciò per evitare che per lo stesso fatto reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti, l’uno indipendente dall’altro (Cass. Sez. V 10 luglio 1995 n. 1919).

Invero, secondo le Sezioni Unite, la regola del divieto del secondo processo costituisce non solo “un diritto civile e politico dell’individuo”, ma tende anche a garantire la “proliferazione dell’unico processo” con una “evidente distorsione dell’attività giurisdizionale.

La norma, al di là della sua espressione letterale, assicura anche l’efficienza del sistema e tende ad impedire la duplicità delle decisioni “al pari delle norme sui conflitti di competenza e dell’art. 669 c.p.p.”.

Il divieto di ne bis in idem informa quindi l’intero sistema processuale nel quale l’art. 649 c.p.p. “costituisce un singolo, specifico, punto di emersione del principio che permea l’intero ordinamento, dando vita ad un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda” (Cass. SS.UU: cit.).

In questo filone, del resto, aveva cominciato a muoversi anche la Consulta che, abbandonato il suo precedente orientamento del 1976, aveva ritenuto:

a) “… precluso l’esercizio dell’azione penale … riguardante il medesimo fatto già oggetto di archiviazione, in carenza di autorizzazione del giudice a riaprire le indagini(C. Cost. sent. n. 27/1995);

b) e, sia pure con obiter dictum, che loperatività dell’art. 529 c.p.p. “non è limitata, secondo quanto questa Corte ha già chiarito nella sentenza , ai casi di difetto delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate nel Titolo III del Libro V del codice di procedura penale, ma può essere ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte le ipotesi in cui per quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto essere coltivata in un separato procedimento perché già iniziata in un altro” (C. Cost. ord. n. 318/2001);

c) infine, ha ammesso l’interpretazione estensiva della regola del divieto di cui all’art. 649 c.p.p. tanto da escludere l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare chiamato a pronunciarsi in un secondo giudizio rispetto a fatti per i quali il medesimo giudicante aveva già disposto il rinvio a giudizio ed era pendente il giudizio sull’appello proposto dall’imputato avverso la condanna di primo grado (C. Cost. ord. n. 39/2002).


Gli altri presupposti del divieto sono: l’identità soggettiva e l’identità oggettiva.

Quanto alla prima (eadem persona) non vi sono particolari difficoltà a definirla, e, nel caso in commento, risulta evidente.

Analogamente per la individuazione della identità oggettiva (idem factum): i fatti sono gli stessi.

Tradizionalmente con la nozione di identità del fatto s’intende la coincidenza tra tutte le componenti della fattispecie concreta. Pertanto, sussiste fatto identico quando si è in presenza di una corrispondenza storico naturalistica tra tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: condotta, evento, nesso causale. Non rileva invece il fatto-reato in senso giuridico, sebbene, nel caso in esame, ricorra anche quello.

Ne segue che il potere di azione del pubblico ministero sarà “consumato” dall’esercizio della prima azione, senza possibilità di “sperimentare” la sussunzione del medesimo fatto in un’altra fattispecie illecita.


ASPETTI PROCESSUALI NEI CASI DI ASSENZA DI DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA

L’applicazione estensiva della regola di cui all’art. 649 c.p.p. è ammissibile nel caso in cui le duplicazioni si verifichino all’interno della stessa sede giudiziaria (come in questo caso) ed a prescindere dalla diversa fase o grado in cui versino, rimanendo invece la materia regolata dalle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p. per l’eventualità in cui la duplicazione riguardi processi pendenti in sedi diverse (c.d. conflitto positivo proprio).

Ne segue che solo in tutte le situazioni in cui vi sia litipendenza che non implichi un conflitto di competenza, come nel nostro caso, l’azione penale andrà dichiarata impromovibile indipendentemente dalla esistenza di un giudicato penale. La regola del divieto di un secondo processo ha, infatti, carattere di principio generale dell’ordinamento e deve conformare l’interpretazione del giudice secondo il principio di cui all’art. 12 delle preleggi.

Infatti, "non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione, oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità” (SS.UU. cit.).

In adesione al dictum delle SSUU, s'è pronunciata la giurisprudenza di merito: Trib. Terni, 27/11/2014: <<In materia penale, nel caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio, o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria, di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione penale stessa, in ossequio al divieto di bis in idem dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza>>. Si veda anche Trb. Santa Maria Capua Vetere Sez. I 6.8.2014.

In questo filone interpretativo si muove la sentenza del Tribunale di Trapani che pubblichiamo al link


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