15 gennaio 2025

Il potere di autentica del difensore mediante firma digitale - di Mattia Serpotta

 



Segnaliamo le due sentenze linkate più sotto, che rispondono a un dubbio di molti difensori: se sia possibile l’autentica mediante sottoscrizione digitale, invece di quella grafica, e ciò anche quando la firma dell’assistito non sia apposta in sua presenza. 


La necessità di autentica differita si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.


La prima sentenza è della VI Sezione penale, n. 42391 del 2024. La Cassazione ha precisato che:

‒ “la legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia”.

‒ è correttamente autenticata la procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, laddove l’atto contenente la sottoscrizione dell’assistito sia firmato soltanto digitalmente. 

La sentenza cass. pen., sez. VI n. 42391/2024 la trovate qui. 



Aggiungiamo che lo stesso comma 2 bis dell’art. 122 c.p.p., oggi entrato certamente in vigore, prevede espressamente che il difensore possa autenticare la “copia informatica” della procura speciale mediante firma digitale.


La seconda sentenza è della Sezione IV, n. 44984 del 2024. La Cassazione ha precisato che: 

‒ il difensore nominato in querela e incaricato al deposito può attestare la veridicità della firma apposta dal querelante, ex art. 39 disp. att. cod. proc., anche mediante apposizione di firma digitale.


La sentenza cass. pen. sez. 4 n. 44984/2024 la trovate qui.



 

14 gennaio 2025

❌Attenzione❌ Le caselle PEC depositoattipenali: una sentenza della cassazione cambia il pacifico orientamento e forza l’interpretazione del dato letterale della norma



Le caselle PEC depositoattipenali, che continuano ad utilizzarsi per i depositi presso la Corte d’appello sino al 31.12.2025 (qui il vademecum) sono fonte di rischio e, laddove possibile, anche per la Corte d’appello, secondo l’interpretazione che forniamo nel vademecum, è meglio utilizzare il portale.

Tuttavia, se ritenete di utilizzare la pec, prestate attenzione a questa sentenza che stravolge il pacifico orientamento del giudice di legittimità. L’avvertenza è: inviate a tutti gli indirizzi pec assegnati dal DGSIA!

Vi segnaliamo infatti la sentenza n. 47557/2024, al link e in foto in calce, perché è la dimostrazione plastica di come una norma - assolutamente chiara in italiano - possa essere interpretata, persino dalla Cassazione, ben oltre i suoi confini e in contrasto con tutte le precedenti sentenze (qui la sentenza 654/2025, sempre della prima sezione, conforme al consolidato e diverso orientamento), solo perché non se ne comprende il significato sul piano giuridico e sistematico. 

Il caso è questo: il difensore deposita il ricorso in Cassazione a mezzo PEC, inviandolo all'indirizzo 'depositoattipenali' assegnato alla sezione della Corte d'appello che ha emesso la decisione. 

La cancelleria, ricevuta la PEC, non trasmette l'atto all'ufficio impugnazioni: probabilmente, perché ritiene di non essere competente a riceverla.

In quella Corte, infatti, il Presidente ha, con un provvedimento di carattere organizzativo interno, assegnato all'ufficio impugnazioni - attenti qui - una casella depositoattipenali diversa da quella attribuita alla sezione della Corte. La 3 per il primo, la 2 per la seconda. 

Investita della questione, la Cassazione, superando il proprio orientamento pacifico per il quale - semplifico - è sufficiente che il difensore invii la PEC a uno qualsiasi delle caselle assegnate dal D.G.S.I.A. a quell'ufficio, essendo irrilevante la ripartizione interna decisa dal suo Dirigente, fa dire una cosa alla norma che la norma non dice. 

Secondo la Corte, l'articolo 87 richiede infatti, a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione venga inviato a quello specifico indirizzo depositoattipenali assegnato "dal D.G.S.I.A" all'ufficio impugnazioni e, se diverso, non a quello attribuito alla sezione che ha emesso il provvedimento. 

La norma però non dice questo. La norma dice che l'atto di impugnazione è inammissibile se  inviato a un indirizzo "diverso da quelli assegnati con provvedimento del D.G.S.I.A. all'ufficio". Questo è il significato in italiano. 

Il significato giuridico è che la inammissibilità consegue solo all'invio a un indirizzo che non rientra tra quelli previsti dal D.G.S.I.A.: cioè a una PEC diversa da quelle depositoattipenali (es. cortedappellodipaperino@giustiziacert.it)

La norma si interpreta necessariamente così, qui è l'errore ancora più grave, perché il provvedimento del D.G.S.I.A. che nel 2020 istituì le caselle depositoattipenali, contrariamente a quello che si legge testualmente nella sentenza, non ha stabilito alcuna assegnazione interna - la n. 2 alla sezione, la n. 3 all'ufficio impugnazioni -,  demandandola invece al Dirigente dell'ufficio.

È la prima sentenza della Cassazione in questo senso, tutte le altre sono di segno contrario. Però, per il futuro, se dovete depositare una impugnazione a mezzo PEC, suggerisco di inviarla a tutte le PEC assegnate all'ufficio.

Nel frattempo, la decisione impugnata è diventata definitiva, una persona è andata in carcere e il funzionario della cancelleria che ha omesso di trasmettere l'atto ai colleghi dell'ufficio impugnazioni, al 23 del mese, riceverà ancora il suo stipendio.







13 gennaio 2025

In morte del contraddittorio. In sede di esecuzione il contenuto della causa petendi è irrilevante

 

La prima sezione di legittimità ha ritenuto che in sede di incidente di esecuzione <<la richiesta di intervento rivolta dal Pubblico ministero, nonché dall’interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipica della domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componenti essenziali del "petitum" e della "causa petendi". Solo il primo di tali profili, però, vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato, risultando ogni deviazione dallo stesso foriero di un possibile vulnus, al principio della integrità del contraddittorio, nonché potenzialmente lesiva del diritto di difesa. Una volta che resti fermo il petitum, però, la cognizione devoluta al giudice dell’esecuzione presenta un carattere non vincolato, rimanendo essa aperta alla considerazione e valorizzazione di ragioni ulteriori, rispetto a quelle oggetto di specifica prospettazione di parte>>.

Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva invocato la revoca della sospensione condizionale poichè l'interessata aveva già goduto del beneficio anteriormente alla condanna, per cui si chiedeva la revoca della sospensione. La difesa avversava tale ricostruzione. Il Giudice dell'esecuzione accoglieva la richiesta del pubblico ministero, ma sulla scorta di considerazioni del tutto differenti, rispetto alle ragioni poste a fondamento della richiesta.    (sentenza al link)

L'interessata interponeva ricorso avverso l'ordinanza di revoca, adducendo la violazione del diritto di difesa, sub specie di quello al contraddittorio. Il procuratore generale presso la Corte di legittimità, conveniva con la ricorrente, considerando che <<il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell'amnistia o dell’indulto, esige per il suo inizio l’impulso di parte, laddove per impulso si deve intendere l’integrale corrispondenza, tra quanto dedotto e quanto oggetto di decisione ad opera del giudice dell’esecuzione>>.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha diversamente opinato, ritenendo che il giudice possa decidere sulla scorta di circostanze non sottoposte al confronto tra le parti.

Giova, peraltro, considerare che la sentenza, pur menzionando un contrario precedente di altra sezione risalente al 1993, ha ignorato un coevo arresto della medesima prima sezione, secondo cui la ratio della previsione dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. risulta compromessa ove il giudice dell'esecuzione, ricevuta una determinata richiesta, <<l'accogliesse per un motivo diverso da quello dedotto dal richiedente, così di fatto sostituendo la sua iniziativa d'ufficio a quella di parte>> (provvedimento al link).       

10 gennaio 2025

❌UTILITA' INDISPENSABILE: il vademecum di Mattia Serpotta sul deposito degli atti penali a mezzo portale, alla luce delle recenti novità❌

 



Siamo grati al Collega Mattia Serpotta per la consegna a fini di divulgazione del vademecum (in calce ai link oppure cliccando sulla foto lo schema riepilogativo) sul deposito degli atti penali, da lui redatto per il COA di Catania.

Ne diamo diffusione, specificando che esso contiene:

 - una descrizione analitica e ragionata delle novità introdotte dopo l'entrata in vigore del D.M. 206 del 2024, coordinata però con le norme del codice di procedura penale, il regolamento n. 44 del 2011 e le specifiche tecniche del 7 agosto 2024;

- i dubbi interpretativi che il D.M. 206 del 2014 suggerisce a una prima lettura. Su tutti, il difetto di coordinamento tra i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, che sembra porre più di una riserva sulla possibilità, allo stato, di utilizzare il portale per il deposito al Giudice di Pace e in Corte d'appello; 

- disciplina analitica del nuovo regime di deposito delle impugnazioni; 

- risposte pratiche e aggiornate ai principali problemi quotidiani:

1. mancata autorizzazione del procedimento; 

2. deposito nomina, procura speciale, denuncia - querela, lista testi, da parte dell'avvocato;

3. deposito dei privati; 

4. termini di deposito e cause della mancata accettazione; 

5. malfunzionamento del portale anche fuori dai casi di cui all'articolo 175 bis c.p.p.;

6. deposito via PEC e disciplina dell'articolo 87 bis D. Lgs. 150 del 2022;

7. il pagamento dei diritti di copia dopo la legge di bilancio 2025; 

- a pag. 18 e 19, uno schema riepilogativo pratico, con annotate a fianco le questioni interprative cui fare attenzione; 

- a pag. 20, l'indice.

Nello stesso file, oltre al vademecum, troverete allegati tutti gli atti normativi che oggi disciplinano il deposito e le specifiche tecniche, in modo da averli sempre a portata di mano.


 In foto: Mattia Serpotta

09 gennaio 2025

Deposito in udienza. Interviene una circolare ministeriale. Ma chi deve scannerizzare? La soluzione è nel c.p.p.


Ieri sera il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ha diramato, ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica, una circolare con cui tenta di rimediare alle incertezze applicative, sorte a seguito del DM 206 del 27.12.2024, in ordine alla sottoscrizione dei verbali di udienza e alle <<modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti nel corso delle medesime udienze>> (Circolare al link).  

Con specifico rigaurdo al secondo aspetto, il Ministero, ai fini della completezza del fascicolo informatico, invita alla seguente prassi: 

al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, si procederà al deposito telematico, previa scansione dell'originale analogico, salvo che non si tratti di documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Chi deve procedere a tale adempimento? 

La domanda potrebbe sembrare oziosa e tuttavia temiamo che si avanzi una ricostruzione secondo cui il deposito avviene telematicamente (111 bis c.p.p.) e quindi la parte interessata sarà onerata, ovviamente dopo l'ammissione in udienza del documento da parte del giudice, del superiore incombente

Una tale interpretazione non ci parrebbe corretta

In linea di principio se un documento è ammesso esso è acquisito al fascicolo ed esce quindi dalla disponibilità delle parti

Inoltre, dalla lettura l'art. 111 ter comma 3 emerge chiaramente che la consegna di atto o di un documento in forma di documento analagico è un deposito, cui deve seguire la semplice conversione in documento informatico. Evidente che si tratti di adempimenti cui la parte è estranea.


❌IMPORTANTE ARRESTO DELLA CASSAZIONE ❌ Depositi sul portale: per il depositante è sufficiente la ricevuta di deposito. Quella di accettazione riguarda gli uffici

 



In un momento "complicato" per la confusione normativa e l'inefficienza informatica e del capitale umano nell'avvio delle novità telematiche, segnaliamo questa importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 47737/2024 al link.

La sentenza ricorda come quel che rileva è il momento nel quale l'atto è inserito da parte del difensore sul portale ed è stato rilasciata la ricevuta con il relativo numero identificativo.

Da tale momento il difensore non deve più preoccuparsi di "come" e "quando" gli uffici procederanno alla accettazione, essendo un problema organizzativo degli uffici stessi, che non può ridondare sul depositante.



Il fatto: con riferimento ad un deposito sul portale AA.PP. <<la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28/02/2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso>>.

La sentenza: <<Il problema che si pone è se, ai fini della tempestività dell'impugnazione straordinaria, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello (il 28 febbraio 2024), ovvero al momento successivo del 10 marzo 2024 (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato.
Al riguardo, l'art. 1 del decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza. 
Si tratta di una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen.».

Con l'occasione, la sentenza in commento ricorda che <<Secondo la Corte Edu è, infatti, necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024)>>.


08 gennaio 2025

Indennizzo per ingiusta detenzione, la Corte precisa la nozione di colpa grave


La Corte di legittimità ha considerato che <<il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo>>. (Sentenza al link)

07 gennaio 2025

Il GIP che ha respinto la richiesta di d.p. per incongruità della pena NON è incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di emissione di decreto penale

 

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. rispetto al caso di un GIP che, dopo aver respinto una richiesta di decreto penale di condanna per non congruità della pena, veniva investito di una successiva richiesta di emissione del provvediemnto di condanna a pena modificata. Ad avviso dei Giudici delle leggi difetterebbe la "sede pregiudicata".

 Invero la Corte ha considerato che <<in seguito a una nuova richiesta del pubblico ministero che ... si limiti a modificare la pena nei confronti dello stesso imputato per la stessa imputazione sulla base dei medesimi elementi probatori, in adesione ai rilievi del GIP contenuti in un precedente decreto di rigetto, il medesimo GIP non sia più chiamato ad alcuna nuova valutazione né sull’esattezza della qualificazione giuridica, né sulla sufficienza degli elementi probatori, né – ancora – sulla insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

In questa ipotesi, in effetti, il GIP ha già necessariamente compiuto tali valutazioni allorché ha rigettato la richiesta del pubblico ministero non già per ragioni attinenti all’an della responsabilità dell’imputato o alla correttezza della qualificazione giuridica del reato a lui contestato, ma semplicemente in relazione alla determinazione della pena. Né vi sarebbe ragione, per il medesimo GIP, di procedere una seconda volta a tali valutazioni in seguito alla nuova richiesta del pubblico ministero, e tanto meno per pervenire a diverse soluzioni, trattandosi di prospettiva chiaramente non funzionale rispetto alle finalità di speditezza processuale proprie del procedimento speciale per decreto, in quanto atta a determinare un ripetuto e ingiustificato passaggio del procedimento tra GIP e PM, anteriormente alla stessa instaurazione del contraddittorio con l’imputato. L’unico compito decisorio che, a questo punto, residua al GIP attiene alla verifica se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria>> (ordinanza al link).

03 gennaio 2025

❌ UTILITÀ ❌ PROCESSO TELEMATICO: LA NOSTRA GUIDA ALLE NOVITÀ


 

Con DECRETO 27 dicembre 2024, n. 206, il Ministero della Giustizia ha adottato un nuovo regolamento in  materia di depositi penali con modalità telematiche. Ne abbiamo già dato conto in precedenza (nostro post al link), adesso forniamo una guida al provvedimento, che invero consta di un solo articolo, intitolato “Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217”.

PRINCIPIO GENERALE (art. 3 co. 1, decreto 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato).

Salve le eccezioni di cui diremo infra (commi 2, 3 e 4), a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111 -bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;

d) tribunale ordinario;

e) procura generale presso la corte di appello, MA limitatamente al procedimento di avocazione


ECCEZIONI

Il comma 2 prevede eccezioni esclusivamente  per soggetti abilitati interni, presso i seguenti uffici:

a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) Procura europea;

c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario

Il comma 3 prevede, sino al 31 dicembre 2025, che nei seguenti uffici giudiziari penali:

- sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; 

- tribunale ordinario;

il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI)  e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, possa avere luogo anche con modalità non telematiche e quindi anche per pec (comma 9).

Il comma 4 prevede, sino al 31 marzo 2025, che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni (AVVOCATI) relativi ad alcuni procedimenti speciali (ABBREVIATO, DIRETTISSIMO e IMMEDIATO) di cui al libro VI, del codice di procedura penale, possa avvenire con modalità non telematiche e quindi anche per pec (comma 9). Nel corpo del comma non si rinviene alcuna limitazione in ordine alla tipologia di ufficio.

 

DEPOSITO PRESSO ALTRI UFFICI

Il combinato disposto dei commi 5 e 7 consente, sino al 31.12.2026, ai soggetti abilitati interni ed esterni di procedere, anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici, ai depositi presso i seguenti uffici:

a) Ufficio del giudice di pace;

b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) tribunale per i minorenni;

d) tribunale di sorveglianza;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello (salvo che per il procedimento di avocazione);

g) Corte di cassazione;

h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

 

Tuttavia, il comma 6 sembra facultizzare il deposito telematico, anche indipendentemente, dal suddetto provvedimento, per:

a) Ufficio del giudice di pace;

e) corte di appello;

f) procura generale presso la corte di appello.

Si profila un problema di coordinamento tra i due commi. Al riguardo taluni risolvono la questione ritenendo senz’altro consentito sin da ora il deposito con modalità telematica presso Giudice di pace, Corte d'appello e Procura generale presso la Corte di appello.

MISURE PREVENZIONE - FASE ESECUZIONE E  RAPPORTI CON AUTORITA’ STRANIERE

Per ciò che attiene ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale, il Decreto prevede semplicemente che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale (combinato commi 8 e 5).

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Il potere di autentica del difensore mediante firma digitale - di Mattia Serpotta

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