Il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro trasmetteva al Mnistero il quesito del Tribunale di Cosenza volto a chiarire se “ai fini del rilascio in forma gratuita delle copie degli atti processuali penali in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, le dichiarazioni che le copie sono necessarie per l’esercizio della difesa, ai sensi dell’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, debba essere effettuata da chiunque le richieda e, quindi anche da parte dei difensori oppure soltanto dalla parte ammessa al patrocinio”
Al rigaurdo il Tribunale rappresentava che:
- l’art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che “sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa”;
- sulla base della lettera della norma, la gratuità del rilascio è subordinata alla specificazione che occorrono per l’esercizio della difesa”;
- in occasione dell’ispezione ordinaria del luglio 2024 aveva ricevuto l’indicazione che nel modulo di rilascio delle copie fosse specificato dall’istante che le stesse “occorrono per l’esercizio della difesa".
Il Presidente della Corte distrettuale nel rimettere il quesito, esprimeva il proprio parere rappresentando che:
- è necessaria l’attestazione sulle finalità del rilascio di copie ove richiesto dalle parti private (potendo l’istanza essere determinata da diverse ragioni);
- quando essa promani dal difensore la richiesta di attestazione delle finalità di rilascio si appalesa eccessivo omissis la detta attestazione dovrebbe considerarsi tacita per tutte le richieste provenienti dai difensori in relazione ai procedimenti pendenti, nei quali i medesimi risultano difensori;
- nel caso in cui il procedimento risulti definito con attestazione di irrevocabilità della sentenza, il difensore dovrebbe specificare le motivazioni della richiesta ai sensi dell’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002 apparendo possibile una richiesta per finalità diverse da quelle meramente difensive.
Il parere espresso dalla Corte distrettuale risulta pacificamente condivisibile.
Ma la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero si è mostrata di diverso avviso.
Invero, la Direzione generale ha richiamato una sua precedente nota, rilasciata in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali a favore della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale, in cui si affermava che: “... il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato- che se ne assume la responsabilità-dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa".
A tal punto, il Dipartimento ha ribadito l’obbligatorietà dell’osservanza della disposizione impartita con la nota richiamata, significando altresì che <<la dichiarazione, che l’atto è domandato per l’esercizio del diritto di difesa, dovrà essere resa dall’interessato indipendentemente dalla qualifica rivestita (parte o difensore)>>.
A fugare ogni dubbio valga il sommario della risposta: <<affinché siano rilasciate in forma gratuita le copie degli atti processuali penali nel caso di patrocinio a spese dello Stato è necessario che l’interessato- sia esso la parte ovvero il difensore- dichiari che gli atti richiesti siano necessari per l’esercizio del diritto alla difesa>>.(la risposta ministeriale al link)
Onestamente, per come rilevato dal Presidnete della Corte di appello di Catanzaro, l'onere imposto sembra un inutile aggravio burocratico: il difensore che chiede copie del procedimento in cui svolge il suo mandato lo fa evidentemente per finalità difensive. A voler ritenere che vi possano essere ulteriori e secondarie necessità, esse restano recessive. De hoc satis.