A fronte del disposto dell’articolo 34, secondo comma, del codice penale, secondo cui,
in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, è
automaticamente applicata anche la pena accessoria della sospensione
dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per un periodo di tempo pari al doppio
della pena inflitta, la Corte costituzionale ha rilevato l'illegittima della previsione codicistica <<nella parte in cui non consente al giudice di valutare in concreto se – a seguito della
condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno
di minori, con abuso della responsabilità genitoriale (articolo 572, secondo comma,
del codice penale) – corrisponda all’interesse del minore applicare anche la pena
della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale>>(sentenza al link).