08 ottobre 2025

Cartolare Cartabia: alla difesa nessuna comunicazione delle richieste del PG. Una riforma da riformare


 

La Corte regolatrice ha precisato che <<nel procedimento cartolare novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la cui disciplina è vigente dal 1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto stabilito per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01)>> (sentenza al link).

Come avevamo già considerato, il regime cartolare Cartabia è riuscito a peggiorare quello Bonafede: quale idea del diritto di difesa dell'imputato tradiscono delle disposizioni che non prevedono che a questi siano comunicate le conclusioni del PG ? Chi ha scritto le norme ha mai avuto accesso, da avvocato, in una cancelleria per avere la copia di un atto ? Chi ha scritto le norme ha mai svolto la professione forense a centinaia di chilometri dalla sede della Corte di Cassazione, dovendo ricorrere a colleghi romani per estrarre copia degli atti ? Chi interpreta le norme ha cercato di ricostruirle in una qualche ottica difensiva ? Sicuri che non si sia tolto un fardello, peraltro foriero di eccezioni, dalle cancellerie per porlo in capo agli avvocati, piuttosto che migliorare il servizio ? Ma si, siamo il paese delle troppe garanzie      

07 ottobre 2025

"Il diritto fino a un certo punto? In difesa del diritto". Guido Todaro*

Abstract

La recente dichiarazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani – secondo cui “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, riferita alla vicenda della Flotilla umanitaria fermata in acque internazionali – solleva interrogativi profondi sul ruolo del diritto, sul vincolo costituzionale degli atti politici e sulla tenuta del sistema giuridico in tempi di conflitto. Questo breve scritto intende analizzare, da un punto di vista giuridico-filosofico, la portata e la gravità di tale affermazione, risalendo ai fondamenti teorici del diritto internazionale, con riferimenti a pensatori come Hobbes e Grossi, e riflettendo sulle possibili conseguenze sistemiche di una tale delegittimazione pubblica del diritto da parte di un alto rappresentante delle Istituzioni italiane.


1. Il contesto: parole che pesano

Nell’ambito delle tensioni internazionali seguite al conflitto israelo-palestinese e all’invio di una flottiglia umanitaria civile diretta verso Gaza, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che “il diritto è importante ma fino a un certo punto”, giustificando così - o comunque non condannando - l’intervento militare contro civili disarmati in acque internazionali. Una frase che, al netto di ogni intento politico o di comunicazione, rappresenta una delegittimazione grave e pericolosa del diritto. Tanto più perché proferita da un ministro della Repubblica, vincolato dal giuramento costituzionale di adempiere con disciplina e onore alle funzioni, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Il Presidente del Consiglio e i ministri giurano pronunciando la seguente formula rituale:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione», secondo l’art. 1, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

Quid iuris nel caso di specie?

2. Il diritto come baluardo, non come ostacolo

La tentazione di sospendere il diritto – o di relativizzarlo – nei momenti di crisi non è nuova nella storia. 

Ma è proprio nei momenti eccezionali che il diritto deve farsi argine, non complice. 

Come ricorda Pietro Barcellona, il diritto non è solo un insieme di regole, ma è anche un simbolo collettivo, una promessa di ordine, di civiltà, di equilibrio tra forze. Le guerre si dichiarano anche con le parole. E una frase come quella del Ministro Tajani, sebbene pronunciata nel linguaggio informale dell’intervista, costituisce una delegittimazione del diritto internazionale come fondamento della convivenza tra gli Stati.


3. Diritto internazionale: norme, non opinioni

Il diritto internazionale, spesso visto come “debole”, è in realtà il frutto di una lunga evoluzione, nata per evitare il caos assoluto tra Stati sovrani. La Carta delle Nazioni Unite, le Convenzioni di Ginevra, il principio di non-intervento e la libertà di navigazione in alto mare sono norme vincolanti, non meri orientamenti. Fermare una nave civile in acque internazionali equivale – in assenza di atti ostili – a una violazione della sovranità e del diritto del mare, ai sensi, tra le altre, della Convenzione di Montego Bay del 1982.

Affermare che le norme internazionali “sono importanti ma fino a un certo punto” apre la strada a un diritto selettivo, arbitrario, strumentale. In una parola: alla fine del diritto.

4. Hobbes, Grossi e la regressione alla forza

In una visione hobbesiana, il diritto nasce per evitare la guerra di tutti contro tutti. Se il diritto vale solo “fino a un certo punto”, allora si torna allo stato di natura, dove prevale la forza. Ed è proprio in questo passaggio che si colloca il pericolo più grande: la degiuridificazione del conflitto. In assenza di diritto, ogni azione può essere giustificata dalla necessità o dalla sicurezza. Ma se tutto può essere giustificato, nulla è più vietato.

Paolo Grossi ci ricorda che il diritto è sempre stato il “codice della convivenza”, capace di organizzare la pluralità dei soggetti in conflitto. Come si legge nella presentazione del suo saggio “L’invenzione del diritto”, forse il suo lascito più bello, “Il diritto non piove dall’alto sulle teste dei cittadini. Al contrario, è qualcosa che si trova nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nell’identità di una coscienza collettiva. Deve essere identificato negli strati profondi della società, laddove allignano i valori fondamentali”.

L’abbandono del diritto, in nome della realpolitik, segna una regressione culturale. Significa che il potere non si lascia più disciplinare dalle regole, ma pretende di essere esso stesso la fonte unica del lecito.


5. Il ruolo del ministro: non è un’opinione personale e, se sì, lo si dica

Un ministro non parla mai solo per sé. Ogni dichiarazione pubblica, specie in ambito internazionale, riflette una posizione ufficiale dello Stato italiano. Ricordiamo che l’Italia ha ratificato numerose convenzioni internazionali, è parte dell’ONU, della NATO, dell’UE, della Corte Penale Internazionale. Il ministro ha giurato sulla Costituzione che, all’art. 10, afferma:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

Sostenere che quel diritto “vale fino a un certo punto” significa mettere in discussione lo stesso fondamento dell’ordinamento italiano. È un’affermazione che, per chi ha giurato di difendere la Costituzione, non può che risultare inammissibile. E, là dove rifletta solo una posizione personale o un pensiero, errato, del momento, lo si dica. Chiaramente.

6. La tentazione dell’eccezione permanente

Il pensiero giuridico ha sempre lottato contro la teoria dello “stato di eccezione permanente”, denunciata da autori come Carl Schmitt e Giorgio Agamben. Il pericolo è che la crisi diventi la scusa per sospendere permanentemente i diritti, i vincoli, le tutele. 

Ma il diritto non è una decorazione delle democrazie in tempo di pace. Il diritto è la democrazia, anche – e soprattutto – in tempo di guerra.

La vera prova di civiltà è rispettare il diritto quando è difficile farlo, non quando è comodo.

7. Conclusione. A proposito di punti: un punto di non ritorno?

Il rischio di una deriva culturale in cui il diritto viene considerato un intralcio, non una guida, è sempre latente.

Bisogna essere vigili.

Se accettiamo che il diritto valga solo “fino a un certo punto”, allora abbiamo già aperto la porta al peggiore dei futuri: quello in cui le regole valgono solo per i deboli, e il potere si autolegittima.

In un momento in cui nel mondo si consumano massacri, assedi, bombardamenti su popolazioni civili – qualunque sia la loro nazionalità – il diritto non può essere sospeso, né relativizzato. Il diritto deve essere la stella polare.

La Global Sumud Flotilla si è mossa conformemente al diritto. E il diritto non è (mai) provocazione. È civiltà.

Perché senza diritto, non c’è civiltà. E senza civiltà, resta solo la forza.

(*) Guido Todaro: Avvocato del Foro di Bologna, Cassazionista, Specialista in Diritto Penale, è Dottore di Ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna, nonché Professore a contratto di Procedura Penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali afferente alla medesima Università.
È componente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, nonché membro della Redazione della Rivista Cassazione penale e Caporedattore della Rivista La Giustizia Penale.
È Autore di oltre 60 pubblicazioni in riviste scientifiche, nonché coautore del libro “La difesa nel procedimento cautelare personale”, Giuffrè, 2012, e con-curatore del Volume “Custodia cautelare e sovraffollamento carcerario”, Studi Urbinati, v. 65, n. 1, 2014.

 

06 ottobre 2025

Sezioni Unite: per le impugnazioni il "motore" è l'interesse

 





All'udienza del 25/09/2025, le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi sulla seguente

QUESTIONE CONTROVERSA:
Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene.

La decisione (in attesa della sentenza):

La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

03 ottobre 2025

Applicazione di misura coercitiva da parte del tribunale del riesame - Previo interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati dell'argomento con i post a link 1 e al link 2.

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

02 ottobre 2025

Prove: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE RIATTIVAZIONE DA REMOTO DI PRECEDENTI "CIMICI"

 


In tema di intercettazioni ambientali, la Sesta Sezione ha affermato l’utilizzabilità delle conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell’immobile in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l’intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie.

01 ottobre 2025

Condanna per reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 – Declaratoria di inammissibilità dell’appello - Successivo annullamento della ordinanza di inammissibilità - Sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 2, cod. pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando) - Operatività - Esclusione

 


La Quinta Sezione penale ha affermato, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 c.d. Riforma Orlando – che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l’ordinanza che, nel dichiarare inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, aveva avuto effetto confermativo della condanna stessa.

Ultima pubblicazione

Cartolare Cartabia: alla difesa nessuna comunicazione delle richieste del PG. Una riforma da riformare

  La Corte regolatrice ha precisato che << nel procedimento cartolare novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la cui disciplin...

I più letti di sempre