Da qualche
tempo stiamo dando conto dei diversi orientamenti che si registrano nella
giurisprudenza di legittimità, e financo all'interno della sezione seconda, in
ordine a quale sia il termine a comparire in appello: 20 oppure 40
giorni (post del 03.04 al link). (post 8 marzo al link)
Appena qualche
giorno fa avevamo riportato una sentenza della VI sezione, che, negando la
<<presunta interdipendenza tra il termine di comparizione e la
disciplina della trattazione emergenziale dettata dall'art. 23-bis d.l. n. 137
del 2020>>, aderiva all'indirizzo secondo cui sin dal 30 dicembre 2022 il
termine per comparire in appello è pari a 40 giorni(post al link).
Oggi
registriamo un' ulteriore pronuncia che, sulla scorta del dato normativo
secondo cui alle impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 (data poi
prorogata) si applica la disciplina “pandemica”, afferma come <<...per
gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal
fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza,
ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale,
attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale
regime si dilaterà fino al giugno 2023 (termine poi ulteriormente prorogato)>>, con consegunete applicabilità del termine di 20 giorni (SENTENZA AL LINK)
La sentenza de
qua ignora le precedenti pronunce, anche della medesima sezione seconda,
intervenute sul tema, ma soprattutto ritiene
INAMMISSIBILE la censura, già tempestivamente dedotta in appello, in ordine
alla violazione del termine a comparire, con conseguente condanna alle spese
processuali e della somma di euro 3.000, in favore della cassa delle
ammende.
E' di tutta
evidenza che un tale esito processuale confermi ancora una volta il criticabile
uso della sanzione processuale dell'inammissibilità: una censura può essere
indifferentemente fondata, infondata o manifestamente infondata.
Aggiorniamo
la tabella riassuntiva, segnalando che, mentre scriviamo, abbiamo appreso che il 5 aprile la seconda sezione penale ha rimesso la questione alle sezioni unite.
Estremi
sentenza
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20gg
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40gg
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NOTE
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Sez. IV 48056/23
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X
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Sez. II 49644/23
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X
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Sez. V
5347/24
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X
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Sez. III 5481/24
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X
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Sez. II 6010/24
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X
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Sez. IV
7204/24
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X
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Sez. II
7990/24
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X
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Sez. VI 12157/24
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X
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Sez. II
12621/24
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X
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Censura
inammissibile
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