Il GUP presso il Tribunale di Isernia rigettava l'istanza di applicazione pena, ritenendo l'imputato immeritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche e quindi incongrua la pena proposta.
Rigettato il patteggiamento, il GUP riteneva la propria incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare e dichiarava di astenersi. Tuttavia il Presidente del Tribunale non accoglieva l'istanza di astensione, restituendo gli atti al medesimo giudice persona fisica. A tal punto, il GUP, in accoglimento di apposita eccezione di costituzionalità formulata dalla difesa dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. , in riferimento <<agli artt. 3, comma 1, 24 e 111 comma 2 Cost. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato, per motivi concernenti il merito, la richiesta di patteggiamento della pena formulata dal medesimo imputato e per il medesimo fatto storico, nel medesimo procedimento>>.
Il giudice a quo è consapevole dell'arresto del diritto vivente secondo cui per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase, nondimeno egli ritiene che tale tesi trascuri la natura di giudizio delle statuizioni adottate all'udienza preliminare, come tali suscettibili di pregiudizio a seguito del precedente rigetto del patteggiamento.
La decisione della Corte è attesa per il prossimo 18 giugno. (ordinanza gup Isernia al link)