La Quinta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione, ha affermato che, nel relativo procedimento, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 d.lgs. 6 settembre 211, n. 159, dall’art. 14, comma 1, lett. a), legge 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale e, avverso la decisione, è ammessa opposizione allo stesso tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione.