31 dicembre 2023

❌❌❌❌ In G.U. la proroga dei termini della disciplina pandemica dei giudizi di impugnazione.❌❌❌❌

 



A mente dell'art. 94 del riforma Cartabia le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2,3,4 e 7 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 si applicavano alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87. Sennonchè il d.l. 30.12.2023 n. 215, pubblicato nella G.U. del 30.12.2023, ha previsto che il succitato termine sia prorogato sino al 30 giugno 2024 (testo al link) 

Per mera comodità di chi legge, riportiamo il testo dell'art. 23 comma 8, limitatamente ai periodi richiamati dalla odierna novella 

Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell' articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. 

nonchè il comma 9

nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Del pari si riportano le disposizioni dell'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, richiamate dal d.l. 30.12.2023 n. 215

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (termine più volte prorogato, n.d.e.), fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto. 
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti. 
4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159 e agli articoli 310 e 322 bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza. 

  

30 dicembre 2023

❌❌❌❌ In Gazzetta le regole tecniche per il procedimento telematico❌❌❌❌



In data odierna è stato pubblicato il decreto che stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile (da pagina 49 della G.U. Qui il testo in pdf) (decreto ipertestuale al link)

22 dicembre 2023

Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ex art. 27 d.lgs. n. 39 del 2010 – Condotta – Natura necessariamente commissiva – Ragioni. Reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale – Rapporti con i reati di bancarotta societaria e di false comunicazioni sociali – Indicazione.

 



- La Quinta Sezione penale ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, già disciplinato dall’abrogato art. 2624 cod. civ. e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha sempre natura commissiva, anche nel caso in cui si sostanzi nell’occultamento di informazioni, atteso che postula, pur sempre, il compimento di un’azione, consistente nella stesura della relazione.

- La Quinta Sezione penale ha affermato che il reato proprio di falso nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disciplinato, all’epoca dei fatti, dall’abrogato art. 2624 cod. civ. (e attualmente previsto dall’art. 27 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), non può rappresentare ex se una modalità di concorso di persona nei reati, egualmente propri, di bancarotta societaria, di cui all’art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall e di false comunicazioni sociali, di cui all’art. 2621 cod. civ.

21 dicembre 2023

Mandato d'arresto europeo - Persona alloglotta – Provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna della stessa allo Stato di emissione – Obbligo di traduzione – Sussistenza – Ragioni.

 




La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell’ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di persona alloglotta, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota alla predetta, in quanto incidente sulla sua libertà personale.


Scarica la sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 45293/2023 al link

20 dicembre 2023

Sezioni Unite e contestazione della recidiva: il maggiore termine di prescrizione derivante dalla contestazione "aggiuntiva" non si computa se la prescrizione è già maturata

 


Avevamo dato l'informazione provvisoria sulla pendenza della seguente questione controversa "Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato" (post ❌Ultimissime❌ dalle SS.UU: non si tiene conto del maggior termine di prescrizione derivante dalla contestazione della recidiva effettuata dopo che sia maturata la prescrizione per il reato base al link).

E' stata frattanto pubblicata la sentenza cass, pen. ss.uu. n. 49935/2023 al link, con la quale le sezioni unite hanno fissato il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato".

La sentenza dà rassegna degli arresti delle sezioni unite sul tema (art. 129 c.p.p.), anche con riferimento ad altri casi: laddove la prescrizione sia già maturata e non sia stata dichiarata dal giudice del merito, occorre comunque procedere alla declaratoria (si veda ad esempio Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022dep. 2023, Rv. 284481-01, con la quale le Sezioni Unite avevano da ultimo affermato il seguente principio di diritto: «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» Ce ne siamo occupati con il contributo al link).

19 dicembre 2023

❗Ultimissime sezioni unite ❗Art. 73 DPR 309/90: il medesimo fatto storico può essere ascritto ai concorrenti con titolo diverso

 


Come avevamo anticipato (link) era stata rimessa alla sezioni unite la soluzione del seguente quesito "Se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R."

Con la sentenza  Gambacurta R. + altri, Relatore: V. Pezzella le sezioni unite  hanno dato al dubbio interpretativo. 

Pertanto il medesimo fatto storico può essere sussulto nella fattispecie punita dall'articolo 73 cit. per taluno dei concorrenti ed in quella del comma 5 del medesimo art. 73 per altri.

18 dicembre 2023

❌Ultimissime dalle sezioni unite❌ Lesioni personali maggiori di 20 giorni ma inferiori a 40: la competenza è del Giudice di Pace

 




Avevamo anticipato la pendenza della questione (link).

Il 14 dicembre si è volta l'udienza e dall'informazione provvisoria si apprende che al quesito  "Se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia per il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, appartenga al tribunale ovvero al giudice di pace".

Riferimenti normativi: Cost., artt. 25, secondo comma, 101, secondo comma; cod. pen., art. 582; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. b); legge 24 novembre 1999, n, 468; d.lgs. 28 agosto 2000, art. 4

è stata data a seguente soluzione:

La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta.

Qui l'ordinanza di remissione della quinta sezione

15 dicembre 2023

❌ Reati societari, confisca per equivalente dei beni utilizzati per il reato, rimessi gli atti alla Corte costituzionale❌



La Corte di Cassazione, quinta sezione, ha comunicato di avere ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2641 c.c., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria per equivalente anche dei beni utilizzati per commettere i reati societari, rimettendo, per l'effetto, gli atti alla Corte Costituzionale. (comunicazione al link)

MISURE DI PREVENZIONE E ANTIMAFIA – Verifica dei crediti - La sentenza Cass. pen. sez. II n. 46099/2015

 




MISURE DI PREVENZIONE E ANTIMAFIA – Reali – Diritti dei terzi – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Cause estintive o modificative del credito – Prescrizione presuntiva del credito – Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza 

MISURE DI PREVENZIONE E ANTIMAFIA – Reali – Confisca – Giudizio di verifica dei crediti – Prescrizione presuntiva del credito – Giudizio decisorio – Deferibilità – Esclusione – Ragioni.



La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che il giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e che tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell’estraneità dei diritti di credito all’attività illecita, ma anche attraverso l’attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all’accertamento dell’effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.

La Seconda Sezione penale, in tema di misure di prevenzione reale, ha affermato che nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.

14 dicembre 2023

ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI, DIFFERENZE



La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 46097/2023, al link, torna sull'argomento statuendo che "secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02); in particolare in motivazione si precisa che: "Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia". La suddetta pronuncia precisa quindi che per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente abbia posto in essere la condotta per la realizzazione di una pretesa giuridica esattamente tutelabile senza travalicarne il contenuto; le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato come per aversi esercizio arbitrario è necessario che l'agente ponga in essere una condotta a tutela di un diritto azionabile in sede giudiziaria altrimenti vertendosi nella più grave fattispecie di cui all'art. 629 c.p.. Principio questo affermato da quell'inciso secondo cui:" Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poichè il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).
...
6. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il giudice del rinvio dovrà procedere ad analizzare tale profilo soggettivo delle diverse condotte poste in essere dai proprietari mandanti dell'azione e dagli odierni ricorrenti quali esecutori materiali.
Vanno pertanto formulati i seguenti principi di diritto:
- in caso di concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'interesse proprio del terzo che vale a determinare la più grave qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 c.p. deve essere individuato in un ingiusto profitto con danno altrui senza che rilievo assuma il movente dell'azione criminosa;

- ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 47 e 48 c.p. ove il terzo esecutore materiale abbia posto in essere l'azione incriminata sulla base della falsa rappresentazione della realtà determinata dall'inganno perpetrato dal creditore o dal titolare del diritto, del reato più grave, l'estorsione, risponde l'istigatore autore dell'inganno (ex art. 48 c.p.) e del fatto meno grave, l'esercizio arbitrario, risponde l'esecutore materiale ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023



Della questione ci eravamo già occupati pubblicando il precedente a sezioni unite richiamato in sentenza, che trovate a link.

13 dicembre 2023

Revocata la sentenza di condanna per calunnia (processo Amanda Knox)

 



La Suprema Corte in una delle prime applicazioni del nuovo articolo 628-bis c.p.p., sull'adozione dei rimedi necessari ad eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla condanna per calunnia inflitta in violazione del diritto convenzionale all'assistenza difensiva e linguistica.

Scarica la sentenza n 47183/2023 al link


Il nuovo art. 628 bis c.p.p. dispone (CF. NOTA 1):

(1) 628-bis - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.

 vigente dal 30.12.2022

1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato. 2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta. 3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità. 4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635. 5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi. 6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado. 7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

12 dicembre 2023

Provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazione della richiesta di consegna – Obbligo di traduzione – Sussistenza – Ragioni.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che il provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazione relativa alla richiesta di consegna, ove emesso con riguardo a persona alloglotta, deve essere tradotto in lingua nota alla stessa, in ragione della sua natura di atto introduttivo del giudizio di merito.

11 dicembre 2023

Esenzione del difensore d’ufficio dal versamento dei diritti di copia per il recupero dei crediti professionali . I chiarimenti del Ministero.

 

Su richiesta della Corte di appello di Napoli, in ordine alla portata dell'esenzione di cui all'art. 32 d.att. c.p.p., il Ministero ha dispensato il seguente parere:

  • l’art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d’ufficio, nei confronti dell’assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;
  • l’esenzione di cui all’art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d’ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell’assistito (parere al link).


09 dicembre 2023

07 dicembre 2023

Proposta Pittalis, la scheda di lettura.

 

Nello scorso mese di novembre è incominciato l'esame assembleare della Camera dei Deputati della proposta Pittalis.

Al riguardo pubblichiamo il "Dossier n. 116/1 - Elementi per l'esame in Assemblea l'esame", reso dal Servizi studi ai deputati (documento al link)

In precedenza avevamo più volte dato conto della proposta Pittalis, criticando in particolare l'emendamento a firma dello stesso Pittalis che ne ha modificato l'originario impianto, a nostro avviso facendone perdere ampi tratti caratteristici (ultimo post al link)

06 dicembre 2023

Saluto romano: quale reato?

 



All'udienza del 18 gennaio 2024 le Sezioni Unite saranno chiamate a decidere sulla seguente questione controversa rimessa dalla prima sezione penale con l'ordinanza al link:


Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nel c.d. “saluto fascista”, evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645; se dette fattispecie abbiano natura di reato di pericolo concreto o di pericolo astratto; se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.38686_09_2023_PEN_NO-INDEX.PDF

05 dicembre 2023

❌Novità sezioni unite❌Patteggiamento perfezionato prima della costituzione di parte civile: quid iuris sulle spese

 




Avevamo dato notizia della pendenza della questione  Patteggiamento perfezionato prima della costituzione di parte civile: quid iuris sulle spese? Interpellate le SS.UU., al link.

Su ordinanza di remissione (qui) della Sesta Sezione Penale, le Sezioni Unite saranno chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale che riguarda la possibilità della parte civile di costituirsi in udienza preliminare e dopo che si è perfezionato l'accordo di patteggiamento e la conseguente possibilità del GUP di liquidare le spese di costituzione.

Rimane pacifico invece che la parte civile non possa costituirsi né debba essere citata a comparire per l'udienza ex art. 447 c.p.p.

Di seguito il quesito rimesso alle SS.UU.:

"Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore".

Diamo ora notizia (informazione provvisoria) della decisione delle Sezioni Unite, udienza del 30/11/2023:

Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.


Decisione

affermativa su entrambe le questioni.






04 dicembre 2023

Appello cautelare e principio devolutivo. Se, nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato.

 




Avevamo dato notizia della pendenza della questione (post Appello cautelare e principio devolutivo al link).

La questione era la seguente:

Se, nel giudizio sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali era fondata la richiesta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. decisa con il provvedimento appellato.

Il 30 novembre (informazione provvisoria in attesa del deposito della sentenza), Le Sezioni Unite hanno dato al quesito la seguente risposta:

Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio.

01 dicembre 2023

Se con il patteggiamento le parti chiedono di sostituire la pena detentiva, il Giudice deve accogliere o respingere tutto il patteggiamento



La quarta sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 32357/23 (sentenza al link) ha precisato che:

  • il giudice del patteggiamento non è tenuto a rendere l’avviso di cui all’art.545 bis c.p.p., in tema di applicabilità delle pene sostitutive;
  • il consenso prestato alla istanza di applicazione della pena è revocabile, qualora, prima della sentenza che l’accolga, sopravvenga una disciplina più favorevole; 
  • ove la richiesta di applicazione pena comprenda anche la richiesta di sostituzione, il giudice dovrà accogliere o respingere l’intero patteggiamento, poiché egli è vincolato per i punti concordati che rientrano nella disponibilità delle parti.

30 novembre 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione - Provvedimenti pubblicati nel mese di Luglio 2023

 



La seconda sezione del Portale contiene vari studi e pubblicazioni dell'Ufficio del Massimario a partire dal volume "Corte di cassazione e corti europee" che rappresenta una rassegna di giurisprudenza su temi che hanno visto la Corte di cassazione confrontarsi con le Corti europee (quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo). Vi è anche un Notiziario periodico che riguarda le questioni interpretative rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.


Rassegna al link

29 novembre 2023

Guida alla sospensione condizionale: AGGIORNAMENTO. Si specificano gli obblighi cui deve essere sottoposto il condannato e si prevede un raccordo con le misure di prevenzione.


Con precedente post abbiamo cercato di fornire una piccola guida in tema di sospensione condizionale e correlati obblighi da imporre al condannato (post al link)

Ci pare dunque opportuno segnalare che la legge LEGGE 24 novembre 2023, n. 168, in vigore dal 9.12., ha mutato il V comma dell'art. 165 c.p..

In sostanza, pur rimanendo invariato il catalogo di reati cui si attaglia la previsione, il legislatore ha specificato la cadenza, almeno bisettimanale, della partecipazione ai percorsi di recupero, nonchè introdotto una serie di disposizioni, in parte ultronee, in tema di misure di prevenzione.  

Riportiamo infra il testo della novella.  

All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

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