30 giugno 2021

Cautela e notificazioni alle persone offese: alle Sezioni Unite la decisione sul "se" e sul "come" eseguirle per evitare l'inammissibilità

 


Qualche mese fa, su questo blog, ci eravamo già occupati di un tema controverso (CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA I DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA E QUELLI DELL’INDAGATO – IMPUTATO) segnalando alcune aporie di sistema e alcuni contrasti giurisprudenziali.

In quell'occasione si era osservato che sul "se" la notifica alla persona offesa debba essere effettuata nel caso in cui la medesima non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, si era determinato un contrasto giurisprudenziale  (orientamento affermativo: Sez. 6, n.8691 del 14/11/2017 (dep. 2018), A., Rv. 272216-01; Sez. 2, n.19704 del 01/04/2016, Machì, Rv. 267295-01. Orientamento negativo: Sez.1, n.5552 del 17/01/2020, Gangemi, Rv. 278483-01, Sez.2, n.12325 del 03/02/2016, Spada, Rv. 2664335-01).

Qualche giorno fa, la prima sezione della Corte di Cassazione (ordinanza al link) ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni controverse:

1. se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio;

2- se, in caso di omicidio, per persona offesa possano intendersi anche gli eredi della vittima deceduta;

3- a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa

Questa l'informazione rilasciata dalla Corte di Cassazione:

"Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio".

"Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima".

29 giugno 2021

Il periculum in mora deve indicarsi anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca . Fa eccezione la confisca obbligatoria



 


Aggiornamento - Depositata la sentenza: al link il commento sulla sentenza n. 36959/2021

Con informazione provvisoria n.9/2021 le Sezioni Unite hanno precisato che anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato in punto di ricorrenza del periculum in mora, salvo in caso in cui si tratti di confisca obbligatoria ex art. 240 II co. c.p. (link).





28 giugno 2021

Sezioni Unite: il Giudice deve specificare e motivare l'aumento di pena per ciascuno reato satellite




Recentemente avevamo dato conto dell'ordinanza con cui la terza sezione aveva rimesso al Massimo Collegio della Corte la questione se il Giudice potesse limitarsi a indicare in modo complessivo la pena per tutti i reati satellite posti in continuazione oppure dovesse indicare l'aumento specifico per ciascun reato posto in continuazione (È la somma che fa il totale oppure occorre la specifica? Ancora alle SS.UU. il calcolo per il reato continuato).

Le Sezioni Unite con informazione provvisoria n. 10/2021 (link) hanno chiarito che il Decidente è gravato di specificare e motivare l'aumento di pena comminato per ciascun reato satellite.  





27 giugno 2021

Il PM non può impugnare a mezzo pec



I giudici della nomofilachia (Cass. pen. sez. VI 11.05.2021-24.06.2021 n.24714, sentenza al LINK) intervengono nuovamente sull’inoltro a mezzo pec delle impugnazioni, con particolare riguardo alla possibilità per la PARTE PUBBLICA di far ricorso a tale forma di deposito. Il punctum dolens attiene alla circostanza che la lettera della normativa emergenziale prevede tale possibilità soltanto per i difensori delle parti private.

Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese aveva interposto nel medesimo giorno appello cautelare, depositando il gravame tanto in cancelleria, ma oltre l’orario consentito, quanto a mezzo pec. Il Giudice adito dichiarava tardiva l’impugnazione, pretermettendo qualsivoglia valutazione sull’appello rimesso da remoto, per il quale non sussiste un limite di orario all’invio.

Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione ex multis dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020. In particolare, secondo il ricorrente, da una lettura costituzionalmente orientata del testo legislativo, può ricavarsi la possibilità, anche per la parte pubblica, di depositare telematicamente le impugnazioni, comprese quelle cautelari, residuando altrimenti l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, perché in conflitto con gli artt. 3, 32, primo comma, e 111 primo e secondo comma, della Costituzione.  

A fronte di tale censura, la Corte ha ritenuto che:

1)    le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio del documento  mediante pec. Di talché deve ritenersi non più attuale la lettura interpretativa del medesimo disposto, nella sua originaria formulazione, offerta dalla Corte (Sez. 1 , n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737, nostro commento al link), secondo cui doveva escludersi la possibilità di depositare telematicamente le impugnazioni;

2)   l'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24 facoltizza il deposito entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente da eseguire, in deroga, dunque, a quanto previsto, in via generale, dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen.;

3)    il deposito dell'atto di impugnazione a mezzo pec NON è consentito al Pubblico Ministero. A sostegno di tale asserzione la Corte regolatrice ha rilevato che: 

3.1. le disposizioni dell'art. 24 prendono in considerazione unicamente i difensori delle parti private quali soggetti legittimati ad avvalersi della possibilità di tale alternativa forma di deposito dell'atto di impugnazione e ciò in un contesto in cui le modalità di presentazione e di spedizione dell'atto, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative e inderogabili, non ammettendo equipollenti;

3.2 per l'utile proposizione dell'impugnazione trasmessa via pec, assume rilievo centrale, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale del ricorso. Infatti la paternità dell’atto trasmesso è attribuita dalla firma digitale, non essendo all’uopo sufficiente l’invio dalla pec.  Tuttavia è <<incontroverso che, allo stato attuale, gli uffici della Procura non sono muniti di una firma digitale>>;

3.3. siffatta carenza consente di ritenere infondate le paventate censure di costituzionalità. E ciò a maggior ragione che trattasi comunque di una legislazione emergenziale, rispetto ai cui obiettivi sanitari è assai più conforme limitare l’accesso delle parti private, considerata per contro l'evidente marginalità dell’accesso, in genere, interno agli stessi uffici giudiziari, delle parti pubbliche.

Per quanto complessivamente le osservazioni della Corte paiano condivisibili, non si ritiene che l’introduzione dei depositi da remoto debba valutarsi quale una parentesi, sicché è auspicabile che vengano rimossi gli ostacoli al deposito a mezzo pec, anche per la parte pubblica.

Al riguardo, è utile ricordare che l'attuale assetto legislativo prescrive il "confezionamento" dell'atto in pdf nativo firmato digitalmente, con la conseguenza che è inammissibile (per tutti i legittimati, peraltro) l'atto che sia prima firmato fisicamente, poi scannerizzato e quindi firmato digitalmente. In questo caso non si è in presenza di un atto pdf nativo ma di un pdf immagine, "forma" con la quale possono trasmettersi solo gli allegati.

26 giugno 2021

I soliti ignoti? - di Daniele Livreri


Ieri, il Corriere della Sera ha dato conto di un'altra inchiesta nata dalle dichiarazioni della persona offesa del procedimento a carico di alcuni ragazzi, tra cui il figlio di un noto uomo genovese dal multiforme ingegno. Oggetto delle nuove indagini sarebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano milanese, un ulteriore stupro, di cui la ragazza sarebbe stata vittima in un campeggio norvegese l'anno precedente, rispetto a quello in cui sarebbe consumata la violenza ascritta agli indagati. 

Non sorprende l'ampia circolazione di notizie in tesi coperte da segreto, rispetto alle quali il padre dell'ulteriore accusato, è intervenuto, con apposito messaggio whatsapp, manifestando la disponibilità del figlio ad essere ascoltato dalla magistratura italiana.

Invece sconcertano le ragioni, illustrate dal Corriere, per le quali il Procuratore che si occupa della vicenda avrebbe iscritto il caso a modello 44.  

Secondo la testata infatti il magistrato <<ha PREFERITO la via dell'inchiesta contro ignoti, che significa più cose: per esempio non lasciare spazio a nessuna critica sulla non azione della Procura (sia pure a molti mesi dalla notizia di reato); e poi significa fare accertamenti esplorativi sul fatto e sul diritto (dal punto di vista di procedure e norme di quel paese) E, NON ULTIMO, SIGNIFICA DEPOTENZIARE L'IMPORTANZA CHE I DIFENSORI POTREBBERO ATTRIBUIRE  A QUELL'EPISODIO E A QUELL'IPOTETICO TESTIMONE>>.

Immagino che tali considerazioni non provengano dal magistrato e che egli non tarderà a rilasciare una secca smentita. Infatti, per quanto io pensi che l'iscrizione di una notizia di reato comporti spesso una qualche valutazione discrezionale in ordine alla ricorrenza della stessa notitia criminis, tale discrezionalità NON POTREBBE MAI ESSERE USATA per danneggiare le tesi difensive, perché ciò rappresenterebbe uno sviamento di quella discrezionalità.

Tuttavia non colgo come la versione offerta dalla testata milanese non abbiano suscitato forti prese di posizione, tutte tese a rimarcare che essa, nel nostro paese, non è neppure concepibile: non è pensabile che non si iscriva una notizia di reato per danneggiare le difese. Non in Italia.

25 giugno 2021

Brevi digressioni intorno alla sicurezza dei Palazzi di Giustizia e al processo che verrà (o forse no) - di Daniele Livreri



(foto: il Palazzo di Giustizia di Trapani)


Da tempo le istituzioni nazionali si cimentano, verosimilmente anche per ragioni sovranazionali, con vari progetti di riforma delle regole processuali. Non è prevedibile se i tentativi di riforma si tradurranno in qualcosa di più concreto, entro la fine della legislatura. Tuttavia la recente cronaca trapanese (link) fa sorgere un dubbio radicale: ci saranno dei luoghi dove celebrarli i processi oppure il processo da remoto sarà imposto dalla inagibilità dei luoghi? 

Certamente il quesito ha un carattere enfatico. Tuttavia ho la sensazione che in molti Palazzi di Giustizia si sia ridotti a inseguire l'emergenza, non riuscendo a prevenirla.     

A Trapani cedono alcuni pannelli del controsoffitto dell'Aula bunker, a Palermo a gennaio di quest'anno alcune vetrate di aule collegiali rischiano di scollarsi e si procede alla chiusura di un paio di aule (a tutt'oggi inagibili), alcuni mesi fa a Catania una lastra di marmo si stacca da una parete e colpisce una celeberrima avvocatessa, che esce con ausili dal Tribunale. Le immagini delle udienze svolte a Bari nelle tensostrutture nel corso del 2018 non dovrebbero essere del tutto sparite dalla nostra memoria.

Voglio sperare che tra i fondi del PNRR vi siano anche risorse per consentire di tenere in piedi i Palazzi della Giustizia

23 giugno 2021

La Cassazione riconosce la facoltà della p.c. non appellante a ricorrere, ma ne precisa i limiti

 



Con la sentenza che si annota la Corte regolatrice (Cassazione penale sez. III  27/11/2020-30/04/2021, n. 16492) interviene sulla legittimazione a ricorrere avverso la sentenza di appello che abbia confermato quella di assoluzione di primo grado, appellata dal solo Pubblico Ministero.

La questione è oggetto di dibattito giurisprudenziale.

Invero la sentenza dà atto di un primo arresto di legittimità a mente del quale << é inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero >> (ex aliis Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 271926 - 01; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003)

Tale asserto è giustificato <<in quanto il principio dell'immanenza degli effetti della costituzione di parte civile, di cui all'art. 76 c.p.p., vale nel rispetto di tutti gli altri principi, tra cui quello della tempestività dell'impugnazione, la cui mancanza determina il passaggio in giudicato della sentenza a norma dell'art. 329 c.p.c.>>.

Diversamente, altro orientamento, proprio valorizzando il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, ha rilevato che <<la parte civile, una volta ammessa, ha diritto di partecipare alle fasi successive alla prima e può ricorrere contro la sentenza di appello anche quando da essa non sia stata impugnata la pronuncia di primo grado o non sia stata proposta impugnazione ammissibile. Ed infatti, se l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla sentenza irrevocabile, nessuna limitazione difensiva può incontrare il costituito il quale contro le pronunce a lei sfavorevoli di primo o di secondo grado può attivarsi con proprie impugnazioni o affidarsi, in appello ed in cassazione, o solo in appello od ancor solo in cassazione, agli eventuali gravami del P.M., con diritto, comunque, anche nella seconda evenienza, di partecipare e parlare>> (cfr. Sez. 4, n. 26643 del 15/04/2009, Rv. 244796 - 01).

La sentenza della terza sezione ritiene che <<la parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione di primo grado é legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma l'assoluzione se non ha rinunciato all'impugnazione stessa ovvero non ha revocato la costituzione nei termini previsti dall'art. 82 c.p.p.>>.

Tuttavia la Corte ha precisato che il danneggiato <<può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione deducendo solo questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e/o di pura legittimità o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento anche in conseguenza all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale>>, rimanendo per converso preclusa la possibilità di far proprie questioni agitate in appello altrui.

In altri termini la pronuncia riconosce il diritto a ricorrere della parte civile non appellante, escludendo però una sorta di effetto estensivo dell’altrui appello.

22 giugno 2021

❌NOVITA’❌ La Corte Costituzionale sul carcere per i giornalisti accusati di diffamazione: incostituzionale il delitto previsto dalla legge sulla stampa. Salva la diffamazione aggravata prevista dal codice (art. 595 co. 3 Cp) ma solo nei casi di eccezionale gravità. Altrimenti la sanzione è quella pecuniaria






Avevamo anticipato che era attesa per martedì 22 giugno la decisione della Corte Costituzionale (link).

Dall'informazione provvisoria diffusa dall'ufficio stampa della Corte:

<<DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: CARCERE SOLO NEI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ

La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l’altro, con l’articolo 21 della Costituzione e con l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le questioni sono tornate all’esame della Corte un anno dopo l’ordinanza n. 132 del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.

È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa.

Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. 

Resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell’ordinanza 132.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Roma, 22 giugno 2021 >>. 


21 giugno 2021

Liberazione anticipata: la notifica va fatta anche al difensore





Le Sezioni Unite hanno affermato (sentenza n. 12581/2021) che l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo; quest’ultimo è soggetto alla disciplina delle impugnazioni.
La sentenza al link

20 giugno 2021

La riforma del Processo Penale. 9. Depositi e notifiche: tutte le risposte

Da qualche mese ci stiamo occupando della riforma del processo penale esaminato dalla commissione c.d. Cartabia e prossimamente all'attenzione del Parlamento.

Lo stiamo facendo per sezioni e con il metodo dell'intervista, con poche domande rivolte a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e un docente universitario.

Abbiamo pubblicato i contributi secondo l'ordine di ricezione, in maniera casuale. Il piano completo dell'opera è consultabile al → link.

Terminate le varie sezioni pubblicheremo le risposte di tutti i professionisti del processo in un unico contributo.

Proseguiamo oggi con la sezione Depositi e notifiche, per il quale abbiamo rivolto le nostre domande a Lorenzo Jannelli (giudice), Ferdinando Lo Cascio (pm), Giovanna Ollà (avvocato) e Nike Cascini (docente).




1. L’art. 2 del disegno di legge conferma la possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale, di depositare telematicamente atti e documenti, delegando però al Ministro della giustizia la facoltà di individuare i casi di deposito telematico obbligatorio. Ritiene opportuno prevedere dei casi di deposito telematico obbligatorio? 

La risposta del giudiceLa libertà di forme nel deposito di atti è astrattamente una soluzione ideale per non scontentare nessuno. Chiunque puòutilizzare le modalità di deposito più consone alle proprie necessità del momento per proporre una istanza nellacancelleria o nella segreteria di un ufficio giudiziario. Tuttavia la molteplicità di forme di deposito si scontra con l’esigenza di efficienza e celerità che il decreto delegato dovrà assicurare, esigenza connessa alla risposta giudiziale e, soprattutto, alla organizzazione dell’azione amministrativa ad essa collegata. Il disegno di legge prevede, invero, una regola generale di alternatività tra analogico e digitale (nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti [deve poter] essere effettuato anche con modalità telematiche”), salvo eccezioni. Sarà il decreto delegato, dunque, a farci capire in che modo il Governo ha pensato di declinare tale libertà di forme. Resta il fatto che la duplicità di registri cartacei e telematici, da consultare, aggiornare e tenere sotto controllo, raddoppia il lavoro del personale amministrativo ingenera obiettivamente confusioneAnalogamente a quanto introdotto dalla disciplina emergenzialeil decreto legislativo prevede la possibilità di undeposito telematico obbligatorio, ma solo per alcune categorie di atti (la cui individuazione sarà rimessa a successivi decreti ministeriali – non regolamentari - emessi, stavoltaa seguito di un contraddittorio con il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato; in tal senso, la modalità concertata è certamente più tranquillizzante per il foro, ma non pare confrontarsi con i dubbi sollevati da più parti in ordine alla individuazione da parte di una fonte non legislativa)La prospettiva dell’approccio telematico (salve le eccezioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamento e che sono regolate, secondo il d.l.da parte del dirigente dell’ufficio) pare, tuttavia, essere l’orizzonte verso cui proseguirà lentamente ma inesorabilmente il deposito degli atti penali, fino a quando non interverrà – e lo si auspicaimminente - un repository di atti che, analogamente a quanto avviene per il processo civile, costituisca il contesto digitale di ogni passaggio processuale. La previsione di casi di deposito obbligatorio (ma, pur sempre gradualesecondo le valutazioni rimesse al Ministro della giustizia di turno) può, dunque, non sembrare particolarmente liberale, ma può rivelarsi opportuna, anzi necessaria per favorire il passaggio a modalità d’azione che, altrimenti, verrebbero ostacolate da ostinate abitudini dicarattere cartaceo. Avvocato, quando ha depositato? A quale collega si è rivolto?” sono domande che il professionista, con l’avvento delle tecnologie digitali non dovrebbe più sentirsi porre se il mezzo di deposito è unico, telematico, facilmente controllabile da tutti attraverso un clic. Ovviamente sempre che il Ministero, parallelamente alle riforme tecnologiche, garantirà la presenza di adeguate risorse di personaleamministrativo che siano in grado di far funzionare le nuove tecnologie.

La risposta del pmSe fosse possibile ritenere che da una situazione emergenziale – quale l’attuale pandemia –possa derivare qualcosa di utile per migliorare il sistema giustizia, questo potrebbe proprio essere il caso giusto. Prevedere cioè la possibilità di effettuare il deposito telematico degli atti e dei documenti, mi sembra un notevole passo in avanti verso la tanto agognata telematizzazione del processo penale, con innegabili vantaggi per tutte le parti, e ciò anche laddove ne fosse prevista l’obbligatorietà. Del resto il progetto di riforma prevede comunque dei temperamenti a tale sistema – coinvolgendo a tal fine tutte le parti interessate – nei casi in cui gli strumenti telematici non funzionino correttamente e sussistano delle situazioni di urgenza (scadenza termini). Potrebbe comunque essere utile prevedere dei casi limite in cui occorra necessariamente produrre documenti di non facile scansione. In conclusione, non mi sembra che l’obbligatorietà di tale forma di deposito – con gli opportuni temperamenti per casi eccezionali – possa ledere in alcun modo il diritto di difesa o ostacolare la difesa tecnica, che semmai dovrebbe esserne agevolata.

La risposta dell'avvocatoE’ certamente possibile prevedere ipotesi di deposito telematico obbligatorio laddove l’intenzione del legislatore sia quella di sostituire il deposito analogico con quello telematico. E’ tuttavia necessario limitare la delega al DGSIA che deve avere ad oggetto esclusivamente le specifiche tecniche relative al formato degli atti. Al contrario, il primo “ approccio “ al processo penale telematico, di cui all’art. 24 del Decreto legge 137/2020 convertito con la legge 176/2020, si è rivelato fallimentare anche a causa della previsione, da parte del DGSIA, della allegazione, al momento del deposito telematico, del c.d. “ atto abilitante”, categoria “sconosciuta “ al codice di procedura penale e che dovrebbe appunto abilitare il difensore al deposito, anche quando quest’ultimo sia già in possesso dei dati richiesti, questi si ragionevolmente, per accedere al portale (numero di RGNR e nome del Pubblico Ministero titolare delle indagini). In ogni caso il momento della obbligatorietà del deposito tramite portale deve essere preceduto da una adeguata fase di sperimentazione durante la quale deve essere consentito anche il deposito analogico, come peraltro avvenuto con il Processo Civile Telematico. 

La risposta del docente: Prima di rispondere al quesito ritengo opportune due considerazioni di metodo. La prima: tutte le riforme che fino a questo momento hanno interessato il codice di procedura penale sembrano avere quale comune denominatore l’efficienza, e questo credo sia l’aspetto più problematico perché spesso questo obiettivo è stato perseguito creando distorsioni nella struttura processuale a detrimento della tutela di diritti e garanzie che nelle forme processuali trovano il primo e più solido presidio. L’altra considerazione è rivolta, invece, alla carenza, nel linguaggio legislativo, delle opportune precisazioni di carattere tecnico dal punto di vista lessicale: si parla indistintamente di atti, documenti e notificazioni equiparando termini che, in realtà, hanno una precisa definizione codicistica e devono necessariamente essere tra loro distinti sia da un punto di vista funzionale, sia avendo riguardo al destinatario del singolo atto, documento o notificazione. Ciò posto, se da una parte credo che il deposito telematico possa rappresentare un eccezionale momento di riforma per un processo penale che oramai non è più in grado di rispondere alle esigenze della collettività, dall’altra temo che la struttura amministrativa non sia ancora pronta. Catalogare i casi di deposito telematico obbligatorio rappresenta solo la punta dell’iceberg, in quanto prima della predisposizione di questo elenco sarebbe auspicabile costruire un meccanismo più completo, che abbia come punto di partenza la predisposizione del fascicolo penale telematico, accessibile dai soggetti che ne hanno interesse, all’interno del quale poter di volta in volta depositare i singoli atti che così sarebbero immediatamente disponibili alle parti e al giudice. A ben vedere, l’introduzione del deposito in assenza di un fascicolo telematico rischia di depotenziare l’innovazione: se da una parte sarebbe utile al mero scopo di evitare all’avvocato di recarsi in cancelleria per procedere al deposito, agevolando così tempi e modi dello stesso, e determinando l’efficienza dal punto di vista della difesa, dall’altra non esimerebbe il cancelliere dalla stampa dell’atto e dalla sua collazione nel fascicolo cartaceo. Dunque, pensare solo alla lista di atti da depositare obbligatoriamente sembra un rimedio parziale e insufficiente nell’ottica della effettiva implementazione del processo penale telematico. Poste tali premesse, credo che non sia utile distinguere un deposito facoltativo da uno obbligatorio, in quanto sarebbe molto alto il rischio di confusione e disorientamenti. Da ultimo, nel caso in cui si decida di seguire la linea del deposito telematico, sicuramente è imprescindibile l’allestimento di un meccanismo di risposta automatica – così come sembra nei pensieri del legislatore – idoneo a dare certificazione alla parte dell’avvenuto deposito. Solo in tal modo si appresterebbe un rimedio teso a evitare contestazioni sulla tempestività del deposito e prima ancora sul compimento stesso del medesimo, nei casi in cui l’atto non sia rinvenuto nel fascicolo per un errore della cancelleria. L’esperienza maturata sul versante del rito civile potrebbe insegnare molto e aiutare a prevenire questo tipo di problematiche. 



2. Per ciò che attiene alla disciplina delle notifiche, il medesimo articolo mira a introdurre, dopo la prima notifica al prevenuto, un domicilio legale presso il difensore, salvo dei parziali temperamenti in caso di difesa di ufficio. Non si rischia di creare una vasta sacca di “ignoranza” del processo? 

La risposta del giudiceIncurante del noto proverbio secondo cui presto e bene raro avviene, il disegno di legge delega si propone di spingere l’acceleratore per accorciare i tempi del processo penale e, dunque, pur mantenendo fermi i principi di origine convenzionale recentemente riconosciuti con riferimento al procedimento in absentia (tradottisi nella necessità di assicurare una conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato), muove da una considerazione difficilmente contestabile: la maggior parte dei rinvii viene decisa per problemi inerenti la disciplina sulle notificazioni, la cui diversa interpretazione (non sempre agevole come testimoniano le recenti SS.UU. n. 23948/2020 in tema di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio) in sede di impugnazione rende, talvolta, interi percorsi processuali del tutto inutiliter dati, con inammissibile spreco di tempo e di risorseDa tale consapevolezzasi parte per introdurre una ridefinizione degli oneri processuali connessi alle comunicazioni e notificazioni a soggetti diversi dall’imputato e, comunque, nelle notificazioni all’imputato successive alla prima, valorizzando il rapporto tra difensore e assistito e sussumendolo fino a farlo diventare rilevante ai fini della conoscenza delle stesse attività processualiIl disegno di legge si spinge ad ammettere con riferimento al nuovo regime di comunicazioni agili che l’obiettivo è “limitare tale forma di partecipazione degli atti ai soli casi in cui tra l’imputato e il professionista sussista un rapporto tendenzialmente solido o, comunque, la possibilità concreta di intrattenere unrapporto effettivo. È un sollievo per l’intera categoria che non sia richiesto un rapporto affettivo con il cliente. Fuori dalla battuta, ciò che appare rilevante è che, nell’impianto del disegno di legge, dopo l’avvenuta conoscenza del processo, l’assistito viene responsabilizzato ed è tenuto a comunicarerecapiti certi al proprio difensore di fiducia, il quale sarà a sua volta chiamato a fare da tramite con lui anche per le comunicazioni, ricevendo in cambio comunque un esplicito esonero da responsabilità per ogni difetto di comunicazione imputabile al cliente (il che suona vagamente tautologico; sarebbe il caso di indicare, quantomeno, una casistica di ipotesi di difetto di comunicazioni non imputabili al difensore). L’obiettivo della nuova disciplina èad avviso di chi scrive, senz’altro auspicabile, anche se l’onere processuale viene spostato sul difensore. Non si può non concordare, in effetti, che, una volta avviato il processo e garantita una conoscenza dello stesso da parte dell’imputato che ha scelto di costituire un rapporto professionale fiduciario, sia proprio il difensore il soggetto sul quale viene a gravare lo sforzo di far capire al proprio assistito il senso delle attività che si svolgono e la loro cadenza, curandosi anche di avvertire il cliente sulle novità che, di volta in volta, si verificano. Il disegno di legge formalizza questo importantissimo ruolo di fatto svolto dall’avvocato. Perplessità possono sorgere, tuttavia, quando, uscendo da una rappresentazione ideale dei rapporti tra difensore e assistito, si entri nel mondo reale e ci si accorga che il rapporto fiduciario è solo formalmente “effettivo” e “solido” ed è, in realtà, spesso equiparabile ad una corsa ad ostacoli o ad una caccia al tesoro, dell’avvocato che cerca il cliente o viceversa. Di questo livello di realtà, il disegno di legge n.2435 non sembra curarsi troppo, ma confidiamo che il decreto delegato possa rimediare e che stavolta, come detto sopra, non ci si trovi a dover rimpiangere la saggezza popolare ricordata dall’adagio iniziale.

La risposta del pmAssolutamente no. Occorre premettere cha il sistema di notificazioni italiano è tra i più farraginosi e inefficaci che si conosca. L’attuale sistema notifiche comporta un dispendio di energie e di tempo (tra servizio U.N.E.P., invio di cartoline e attesa delle ricevute, ricerche a mezzo P.G., ulteriori ricerche, e infine la tanto attesa notifica al difensore), tale che tra l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’effettivo esercizio dell’azione penale passano in media dai 7 agli 8 mesi, quando non si arriva addirittura all’anno, e spesso anche di più. E nel frattempo, però, in molti casi l’indagato ha già nominato il difensore di fiducia, e ha anche chiesto di essere ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato. La conoscenza del processo penale sarebbe comunque salvaguardata dagli avvisi contenuti nel primo atto notificato all’indagato, che deve contenere l’espresso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore di ufficio, anche con modalità telematiche, e che l’indagato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso; e, in ogni caso, nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in cui deve essere inserito l’avviso che l’indagato ha l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso. Questi accorgimenti dovrebbero essere sufficienti ad assicurare la piena conoscenza, o comunque conoscibilità, del processo penale da parte dell’indagato durante le indagini preliminari. Anzi, occorrerebbe prevedere che le notifiche all’indagato siano sempre fatte al difensore, sin dal primo atto del procedimento, nel caso in cui abbia già nominato un difensore di fiducia. Nessun problema di conoscenza sembra sussistere poi in relazione alla notifica degli avvisi di fissazione delle udienze – che siano preliminari, dibattimentali, di prevenzione o altre – direttamente al difensore per conto dell’imputato, atteso che ormai questi è a conoscenza del procedimento penale nei propri confronti e, per l’appunto, ha già un difensore. 

La risposta dell'avvocato:Si rischia certamente di creare una “ sacca “ di ignoranza del processo, ma la norma di cui al punto della delega presenta altre insidie, laddove, in primis, si pone in contrasto con lo stesso principio della volontarietà della elezione di domicilio e del luogo della elezione di domicilio di cui al testo vigente dell’art. 161 comma 1 c.p.p., che grava comunque l’imputato dell’onere di comunicazione della elezione di domicilio e di ogni suo mutamento, prevedendo che in caso di mancanza o rifiuto le notificazioni siano eseguite presso il difensore. Anche il punto della delega sulle notificazioni presso il difensore di ufficio successive alla prima, si pone in contrasto con la possibilità, per il difensore di ufficio, di poter rifiutare la elezione di domicilio della persona sottoposta ad indagini ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis c.p.p.La norma in questione del resto ha lo scopo di contrastare la prassi diffusa della elezione di domicilio forzata presso il difensore di ufficio, e la diffusione del fenomeno della c.d. “falsa reperibilità” dell’imputato, con conseguente possibilità di procedere in assenza dello stesso ai sensi dell’art. 420-bis comma 2 c.p.p. Infatti nella pratica la normativa antecedente alla introduzione del comma 4 bis dell’art. 162 portava ad una distorsione del principio della effettiva conoscenza del processo da parte di quei soggetti, spesso di nazionalità straniera e con scarsa comprensione della lingua, che, invitati ad eleggere domicilio presso il difensore di ufficio, non avevano più alcuna effettiva conoscenza del procedimento perché senza fissa dimora e con impossibilità di essere rintracciati dal difensore medesimo. Paradossale è poi l’indicazione contenuta alla lettera n) dell’art. 2 del Disegno di legge per cui sarà necessario prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la omessa o ritardata comunicazione all’assistito, imputabile al fatto di quest’ultimo. Al netto del fatto oggettivo che il sistema della notificazione per legge mediante consegna al difensore trasforma il professionista in una sorta di “messo notificatore” o, ancora peggio, di “postino” imponendogli un obbligo di fonte primaria che esula dalla sua stessa funzione, invero già presidiata da specifici doveri deontologici di informazione nei confronti della parte assistita, la stessa previsione di esonero da responsabilità, “confusamente” ancorata al fatto imputabile all’imputato, riduce significativamente la stessa concessione che, comunque, porterebbe alla necessità di un giudizio di accertamento della causa di esclusione della responsabilità, con una costante esposizione del difensore ad azioni di natura risarcitoria. 

La risposta del docente: In molti passi della delega si percepisce la tendenza a riversare sugli avvocati le inefficienze del sistema processuale oppure a gravare la difesa di adempimenti che appesantiscono inutilmente l’incarico. Penso, alla introduzione della necessità di un mandato ad hoc per l’impugnazione (art. 7, lett. a) che è una complicazione inutile soprattutto nel caso di nomina fiduciaria.

Questo approccio si nota anche nella volontà di trasformare il difensore nel terminale dell’attività di notificazione. 
In questa ottica, tuttavia, l’obiettivo dell’accelerazione del processo non è affatto bilanciato né bilanciabile con il diritto dell’imputato di conoscere “senza tramiti” le notizie sul procedimento a suo carico, onde assumere le iniziative più opportune. E non dimentichiamo neppure che la notifica personale all’imputato può essere una sorta di “paracadute” nel caso, ad esempio, di problemi nella ricezione da parte del difensore (pensiamo a un improvviso malfunzionamento della pec).
Dunque, riducendo drasticamente i casi di notifica diretta al prevenuto si sacrificano, in nome di esigenze efficientistiche, i principi costituzionali e convenzionali (6 CEDU). 
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la notizia all’interessato circa le accuse mosse a suo carico deve rivestire un carattere ufficiale e cioè provenire dagli organi pubblici adibiti alle notificazioni. La giurisprudenza di Strasburgo fa gravare, dunque, sull’autorità giudiziaria l’obbligo di compiere ogni sforzo per procurare all’accusato la reale conoscenza del procedimento. 
Istituire i suddetti oneri informativi rischia, pertanto, di snaturare il ruolo del difensore, che assurgerebbe ad ausiliario dell’autorità tenuta ad effettuare le comunicazioni e le notificazioni, con riflessi di non poco conto per i casi di omessa comunicazione che non sia dovuta al fatto dell’assistito ma neppure del difensore. 
Concludendo, credo che l’introduzione di un domicilio legale presso il difensore non solo rischi di creare una vasta sacca di “ignoranza” del processo, ma anche di gravare oltremodo l’attività del difensore, a prescindere dal fatto che poi questi avviserà comunque il suo assistito in adempimento all’incarico professionale.










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