19 giugno 2021

La Riforma del Processo penale - 9.2 Depositi e notifiche - Le risposte del pubblico ministero, Ferdinando Lo Cascio (*)

Per la rubrica "La Riforma del Processo Penale", pubblichiamo l'intervento del PM Ferdinando Lo Cascio relativo alla sezione "Depositi e notifiche" della riforma. La nuova rubrica sottopone alcune domande a un giudice, un pubblico ministero, un avvocato e ad un docente universitario.
Il piano completo dell'opera è consultabile sulla pagina dedicata di questo blog (link).
La proposte di riforma all'esame del Parlamento che troverete in questa sezione (la numero 9 Depositi e notifiche) riguardano le nuove "potenzialità" telematiche (al link la sezione dedicata del nostro blog con tutto ciò che occorre sapere) e il nuovo meccanismo del domicilio legale con tutte le conseguenze, anche in fatto di responsabilità, che ne derivano per il Difensore.
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1. L’art. 2 del disegno di legge conferma la possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale, di depositare telematicamente atti e documenti, delegando però al Ministro della giustizia la facoltà di individuare i casi di deposito telematico obbligatorio. Ritiene opportuno prevedere dei casi di deposito telematico obbligatorio?
Se fosse possibile ritenere che da una situazione emergenziale – quale l’attuale pandemia –possa derivare qualcosa di utile per migliorare il sistema giustizia, questo potrebbe proprio essere il caso giusto. Prevedere cioè la possibilità di effettuare il deposito telematico degli atti e dei documenti, mi sembra un notevole passo in avanti verso la tanto agognata telematizzazione del processo penale, con innegabili vantaggi per tutte le parti, e ciò anche laddove ne fosse prevista
l’obbligatorietà. Del resto il progetto di riforma prevede comunque dei temperamenti a tale sistema – coinvolgendo a tal fine tutte le parti interessate – nei casi in cui gli strumenti telematici non funzionino correttamente e sussistano delle situazioni di urgenza (scadenza termini). Potrebbe
comunque essere utile prevedere dei casi limite in cui occorra necessariamente produrre documenti di non facile scansione.
In conclusione, non mi sembra che l’obbligatorietà di tale forma di deposito – con gli opportuni temperamenti per casi eccezionali – possa ledere in alcun modo il diritto di difesa o ostacolare la difesa tecnica, che semmai dovrebbe esserne agevolata.

2. Per ciò che attiene alla disciplina delle notifiche, il medesimo articolo mira a introdurre, dopo la prima notifica al prevenuto, un domicilio legale presso il difensore, salvo dei parziali temperamenti in caso di difesa di ufficio, non si rischia di creare una vasta sacca di “ignoranza” del processo?
Assolutamente no.
Occorre premettere cha il sistema di notificazioni italiano è tra i più farraginosi e inefficaci che si conosca. L’attuale sistema notifiche comporta un dispendio di energie e di tempo (tra servizio U.N.E.P., invio di cartoline e attesa delle ricevute, ricerche a mezzo P.G., ulteriori ricerche, e infine la tanto attesa notifica al difensore), tale che tra l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’effettivo esercizio dell’azione penale passano in media dai 7 agli 8 mesi, quando non si arriva addirittura all’anno, e spesso anche di più. E nel frattempo, però, in molti casi l’indagato ha già nominato il difensore di fiducia, e ha anche chiesto di essere ammesso al patrocinio gratuito a
spese dello Stato.
La conoscenza del processo penale sarebbe comunque salvaguardata dagli avvisi contenuti nel primo atto notificato all’indagato, che deve contenere l’espresso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore di ufficio, anche con modalità telematiche, e che l’indagato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso; e, in ogni caso, nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in cui deve essere inserito l’avviso che l’indagato ha l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso.
Questi accorgimenti dovrebbero essere sufficienti ad assicurare la piena conoscenza, o comunque conoscibilità, del processo penale da parte dell’indagato durante le indagini preliminari. 
Anzi, occorrerebbe prevedere che le notifiche all’indagato siano sempre fatte al difensore, sin dal primo atto del procedimento, nel caso in cui abbia già nominato un difensore di fiducia. 
Nessun problema di conoscenza sembra sussistere poi in relazione alla notifica degli avvisi di fissazione delle udienze – che siano preliminari, dibattimentali, di prevenzione o altre – direttamente al difensore per conto dell’imputato, atteso che ormai questi è a conoscenza del procedimento penale nei propri confronti e, per l’appunto, ha già un difensore. 

(*) Ferdinando Lo CascioSostituto Procuratore della Repubblica, in servizio dal 2012 al 2013 presso la Procura di Nicosia, dal 2013 al 2016 presso la Procura di Enna e dal 2016 a oggi presso la Procura di Palermo.

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