17 giugno 2021

Le Sezioni Unite precisano la portata dell'art. 622 c.p.p. e del conseguente giudizio di "rinvio"

 




Con la sentenza 22065/21 (sentenza al link), le Sezioni Unite hanno precisato che:

)   1) anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame, che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione e ciò sebbene il comma III bis dell’art. 603 faccia riferimento all’impugnazione del pubblico ministero. (Si noti che il thema non era oggetto di contrasto e comunque non costituiva la questione oggetto di rimessione);

2    2)  in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello della prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello” (questo rappresentava lo specifico oggetto devoluto dalle sezioni semplici);

3 3) il giudizio civile di rinvio si configura come un AUTONOMO giudizio civile.

Nonostante il principio di diritto, riportato sub n. 2, possa fare ritenere che la sentenza abbia avuto ad oggetto un tema tutto sommato molto specifico, si ritiene che la sentenza  possa essere foriera di applicazione ben oltre il caso specifico devoluto al massimo consesso di legittimità. 

Infatti , per risolvere il quesito sottopostogli, le Sezioni Unite hanno dovuto dirimere il contrasto tra le sezioni semplici sulla portata dell’art. 622. Al riguardo un arresto, maggioritario, sostiene che la ratio della prefata disposizione risieda nell’intento di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che sia risolta ogni questione di rilievo penale. A sostegno di tale indirizzo si pone ex aliis SS.UU. n. 40109/2013 ric. Sciortino.

Altro indirizzo, nato quale reazione alla giurisprudenza della III sezione civile della Corte secondo cui il giudizio di rinvio è in realtà un giudizio civile del tutto autonomo, ritiene che fino a quando si controverta, anche ai soli fini civili, sull’an della responsabilità, l’accertamento debba continuarsi secondo regole probatorie e di giudizio tipiche del processo penale, dovendo dunque il rinvio disporsi in favore del Giudice penale

A tale indirizzo, cui si può iscrivere tra le ultime Cass. Sez. VI n. 28215/2020, non sono neppure estranee ragioni inerenti il canone della ragionevole durata del processo.

Le Sezioni Unite, valorizzando la lettera dell’art. 622 e la ratio della stessa, hanno aderito al primo indirizzo, pur non riuscendo del tutto a fugare ogni dubbio in tema di “tensioni con il principio di ragionevole durata del processo”.

Di interesse si appalesa anche la ricostruzione, operata nell’annotata sentenza, del giudizio civile di rinvio. Invero dalla predicata autonomia del giudizio civile consegue non soltanto che ad esso si applicano le regole di giudizio e probatorie tipiche del giudizio civile, ma anche che il Giudice penale non potrà esprimere un principio di diritto vincolante per quello civile e che sarà possibile l’emendatio libelli, precisando ulteriori elementi sulla cui scorta affermare la responsabilità aquiliana dell’imputato, ora convenuto.

La ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite, pur elaborata al termine di una pregevole analisi di ampio respiro, suscita alcune perplessità.

Sul fronte sistematico forse avrebbe meritato un più ampio approfondimento il raffronto con la ratio dell'art. 576 c.p.p.

Infatti se si consente l'impugnazione della sola parte civile, lasciando inalterata la competenza del giudice penale dell'impugnazione in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato, anche se ai soli fini del risarcimento del danno, non si coglie bene perché ciò non potrebbe valere anche per il giudizio di rinvio, aderendo alla lettura dell'art. 622 c.p.p., offerto dall'indirizzo minoritario.  

Al riguardo la predicata natura dell'art. 622, quale "deviazione dal paradigma" del 576, non pare esaustiva, perché ove vi sia "un principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda", ciò dovrebbe valere sin dall'appello ordinario e non soltanto in sede di rinvio

Su altro fronte, per alcuni tipi di reato, fondati sulle dichiarazioni della persona offesa/parte civile/attore si pone un evidente problema probatorio, posto che il danneggiato non potrà testimoniare nel processo civile, ex art. 246 c.p.c. 

Per ciò che concerne l'imputato/convenuto v'è da chiedersi se davvero sia conforme ad un giusto processo che nel prosieguo del giudizio mutino i fatti oggetto di responsabilità e il paradigma soggettivo cui parametrarli: si pensi ad un imputato di abuso di ufficio che dopo aver fronteggiato un'accusa fondata sul dolo intenzionale, dovrà reimpostare la sua difesa rispetto ad un rimprovero colposo. 

Infine, nonostante l'argomentare della Corte, permangono dubbi, alimentati dall'esperienza, che lo scenario disegnato dalle Sezioni Unite sia in grado di fornire una risposta alla domanda di giustizia delle parti in TEMPI RAGIONEVOLI


 

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