15 giugno 2021

La violazione delle regole di assegnazione dei processi non è causa di nullità. A margine di Verbania.

 

 

                                    


La Corte di Cassazione (Cass. sez. VI- 05.05.2021 n. 19855) ribadisce la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui <<l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 c.p.p., comma 1, non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma SOLO quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti>>.

E' d'uopo notare che la pronuncia è stata resa su ricorso del Procuratore generale di Caltanissetta avverso una sentenza della locale Corte di appello che aveva annullato il dictum del Tribunale di Gela, rilevando che, a seguito di un'istanza di anticipazione di udienza, il Giudice che aveva già ammesso le prove, era stato erroneamente sostituito. In conseguenza della non giustificata sostituzione, per i Giudici distrettuali si era verificata una violazione del principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge.

Probabilmente tale asserto avrebbe meritato una qualche riflessione dei Giudici di legittimità. 

La sentenza al link


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