Con riguardo all'appello cartolare, l'art. 23 bis, comma 2, del D.L. n. 149 del 2020, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 176 del 2020, prevede che "entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ...".
Tuttavia la novella non disciplina le conseguenze dell'omesso inoltro al difensore, a cura della cancelleria del Giudice distrettuale, delle conclusioni del p.g..
La Corte di cassazione, adita al riguardo, ha ritenuto ricorra un'ipotesi di NULLITA' A REGIME INTERMEDIO, rimanendo leso il diritto di intervento dell’imputato, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), da intendersi "come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare".
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