09 giugno 2021

Nulla la notifica presso il difensore, in caso di irreperibilità nel domicilio eletto attestata al primo accesso dall'agente postale

 




Con la sentenza n. 9320, la quinta sezione della Corte di cassazione riconosce, giusta la disposizione dell’art. 170 III co c.p.p., la particolare disciplina delle notifiche effettuate a mezzo addetto al servizio postale, nel caso di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto (sentenza al link).

Ove infatti la declaratoria di irreperibilità avvenga a cura dell’agente postale e non dell’ufficiale giudiziario,  si dovrà necessariamente procedere a nuovo accesso e ,soltanto all’esito infruttuoso dello stesso, consegnare l’atto presso il difensore, ex art. 161 IV co c.p.p..

La violazione di tale procedura notificatoria comporta che <<sia affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3. cod. proc. pen. (da ultimo: Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892)>>.

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