Con la sentenza n. 9320, la
quinta sezione della Corte di cassazione riconosce, giusta
la disposizione dell’art. 170 III co c.p.p., la particolare
disciplina delle notifiche effettuate a mezzo addetto al servizio postale,
nel caso di irreperibilità del destinatario nel
domicilio dichiarato o eletto
Ove infatti la declaratoria di
irreperibilità avvenga a cura dell’agente postale e non dell’ufficiale
giudiziario, si
dovrà necessariamente procedere a nuovo accesso e ,soltanto all’esito infruttuoso
dello stesso, consegnare l’atto presso il difensore, ex art. 161 IV co c.p.p..
La violazione di tale procedura
notificatoria comporta che <<sia affetta
da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore,
ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui, accertata
dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel
domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità
ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3. cod. proc. pen. (da ultimo:
Sez. 2, n. 57801 del 29/11/2018, Nita, Rv. 274892)>>.